Aggiornamenti in pillole

Il Codice civile in… “restauro”

C’è chi l’ha chiamata l’età della ricodificazione e non pensava ai codici di settore come quello sulla privacy, sull’assicurazione, sugli appalti, sull’edilizia, sui consumatori e così via. In effetti, è del 1992 il codice civile olandese, del 2009 codice civile brasiliano, del 2014 il codice civile argentino; del 2017 il codice civile cinese, per una parte entrato in vigore, per un’altra in vigore dal 2020; è di qualche anno prima, del 1984, il codice civile peruviano.

Questa ventata di nuovo ha interessato anche quei codici che sono stati assunti a modello nelle diverse stagioni di codificazione del modo. Il Bürgerliches Gesetzbuch, il codice tedesco, comunemente indicato con le iniziali BGB, promulgato nel 1896 ed entrato in vigore nel 1900, è stato ampiamente rivisitato nel 2002, anche allo scopo di armonizzare il diritto comune con quello dei consumatori. Il Code Napoléon del 1804, nel 2016 è stato interessato da una importante riforma della parte sulle obbligazioni, nella quale è stata addirittura soppressa la causa dagli elementi essenziale del contratto, e nell’anno venturo vedrà la revisione di molte norme in tema di responsabilità civile.

Finora il codice civile italiano del 1942 non è mai stato investito da riscritture sistematiche. Probabilmente la riforma più importante resta ancora quella del 1975 del diritto di famiglia, ma anche quella del Titolo V del Libro V, che ha modificato parti importanti del diritto societario, non può non essere menzionata. Per il resto sono stati molti gli interventi che hanno riguardato il codice, ma sempre con il carattere della singolarità. In ordine di tempo segnalo il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, recante «Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione», che, anche agli effetti successori, ha unificato il regime giuridico di tutti i figli, senza ulteriori aggettivazioni (legittimi, naturali, riconosciuti, legittimati e adottivi) e la trasformazione della “potestà genitoriale” in “responsabilità genitoriale”. Alcune riforme del codice successivamente sono state espunte, penso alla disciplina delle clausole abusive, dapprima entrata nel codice, poi scorporata nel codice del consumo. Del resto il codice civile non è mai stato considerato un grande contenitore in cui fare confluire buona parte della legislazione, basti pensare che, secondo la tradizione, importanti norme sono rimaste collocate in leggi speciali: penso alla legge fallimentare; ancora prima, alle leggi su cambiale e assegno, su marchi e diritti d’autore; alla legge urbanistica, alla legge sulle locazioni, alla legge sull’adozione speciale e così via.

Il consiglio dei ministri del 28 febbraio 2019 ha approvato numerosi schemi di legge delega tra cui quello della riforma del codice civile. Quasi tutti i sei libri del codice civile sono interessati dallo schema di legge delega, ripartita in 14 punti, molto articolati. I punti vanno dalla lett. a), che vuole integrare la disciplina delle associazioni e fondazioni, coordinandola con la disciplina del terzo settore; alla lett. p), che intende disciplinare le modalità di costituzione e di funzionamento del trust e degli altri contratti di affidamento fiduciario, così da consentire all’ordinamento italiano di dialogare con il mondo anglosassone.

I punti da lett. b) a lett. e) compresa riguardano il libro I e il libro II del codice e mirano a porre termine ad un lungo dibattito che si sta svolgendo non soltanto fra gli addetti ai lavori. Il tema riguarda l’impiego del contratto per regolare momenti importanti della vita familiare, addirittura sul punto dell’educazione dei figli, per non dire della regola per la crisi del rapporto. In larga misura si tratta di adeguare il nostro sistema a quello di altri paesi del nostro occidente; ciò comporterà una riflessione sulla concezione patrimonialistica del contratto, con la quale ci dovremo misurare. Ancora in materia di successione lo schema di legge delega intende trasformare la quota riservata ai legittimari dagli artt. 536 ss. c.c. in una porzione del valore del patrimonio ereditario. Da ultimo, richiede un nuovo ripensamento del divieto dei patti successori, sui quali il patto di famiglia aveva introdotto una deroga importante, quantomeno dal punto di vista assiologico.

I punti da lett. f) a lett. l) compresa riguardano il contratto e la fase delle trattative. Le norme mirano a rendere trasparente la sua formazione, a scoraggiare l’uso di pratiche aggressive con l’impiego di nullità che, seppure rilevabili d’ufficio dal giudice, tuttavia vadano soltanto a vantaggio del titolare di «diritti fondamentali». L’idea pare essere quella di rendere di diritto comune molte disposizioni che ora si applicano soltanto ai contratti fra un professionista e un consumatore. In larga misura si tratta di tradurre in diritto positivo il contenuto della clausola generale dell’art. 1337 c.c. che impone alle parti di comportarsi secondo buona fede nelle trattative.

C’è, inoltre, una particolare attenzione alle c.d. sopravvenienze, ossia a quelle situazioni che, nei contratti di durata, squilibrano le prestazioni cui sono tenute le parti in conseguenza di circostanze oggettive che hanno mutato il quadro economico dell’originario accordo: una guerra, anche soltanto finanziaria, può alterare il sinallagma, così come il mutato quadro dei rapporti politici fra stati. Il rimedio previsto è il dovere di ricontrattazione che già in passato qualcuno aveva individuato nel dovere di eseguire il contratto secondo buona fede dell’art. 1375 c.c. e che i Principi Unidroit, o i vari progetti di contratto europeo, avevano già considerato.

Infine lo schema di legge delega chiede di prevedere il modo in cui i nuovi contratti, sufficientemente tipizzati sul piano sociale, possano essere osservati e trovare una regola particolare.

I punti da lett. m) a lett. n) compresa riguardano la responsabilità civile, in particolare l’esigenza di avvicinare nella disciplina i due tradizionali filoni di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, anche nella disciplina del danno non patrimoniale, tradizionalmente appartenente al territorio del fatto illecito.

La lett. o) richiede di disciplinare nuove forme di garanzia del credito, anche in considerazione delle prassi contrattuali consolidatesi nell’uso bancario e finanziario. Si tratta di ammodernare un sistema ancora fermo a figure non sempre congruenti con le mutate forme della circolazione del credito e della sicurezza dei traffici.

Non sappiamo se le dinamiche della politica consentiranno a un progetto così ambizioso di trovare la realizzazione sperata. È auspicabile comunque che l’avvocatura sia adeguatamente coinvolta nel processo di riforma che è già incominciato.

Prof. Massimo Franzoni

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