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Amministrazione di sostegno e diritti “personalissimi”

Il nostro ordinamento contempla tre misure di protezione giuridica dedicate alle persone prive in tutto o in parte di autonomia: l’amministrazione di sostegno, l’inabilitazione e l’interdizione.

L’amministrazione di sostegno risulta oggi lo strumento principe per la tutela degli interessi delle persone con fragilità con una ormai intervenuta “tacita abrogazione” degli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione.

L’art. 404 c.c. del codice civile prevede che “La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”.

L’amministrazione di sostegno trova, pertanto, piena applicazione in molteplici casi potendo soccorrere sia situazioni di malattia mentale, di malattia fisica, di problemi cognitivi, situazioni di ludopatia, anoressia, alcolismo, abuso di sostanze, sindromi presenti si dalla nascita, malattie genetiche rare, stati di coma, ecc…

Si tratta, dunque, di uno strumento che ha quali presupposti sia lo stato di “malattia” del beneficiario, sia il fatto che da tale stato derivi una mancanza di autonomia nel compimento degli atti della vita.

Il Giudice Tutelare del luogo di residenza o domicilio della persona che si intende proteggere, all’esito del procedimento, previa audizione del beneficiario e sentiti i parenti entro il quarto grado del medesimo, provvede all’emissione di un decreto con cui nomina l’amministratore di sostegno e indica in maniera dettagliata i poteri che il medesimo potrà esercitare in nome e per conto del beneficiario e quindi in sua rappresentanza e/o i poteri che l’amministratore di sostegno dovrà esercitare insieme al beneficiario e quindi in sua assistenza.

Il beneficiario di amministrazione di sostegno conserva le capacità di agire ex art. 2 del codice civile per il compimento di tutti gli atti eccetto quelli che sono demandati alla competenza dell’amministratore di sostegno. E cosa accade rispetto al compimento degli atti cosiddetti ‘personalissimi’? Il beneficiario può sposarsi? Il beneficiario può donare? Il beneficiario può fare testamento? Sul punto, sino alle recenti pronunce della Corte di Cassazione Civile (sez. I, 21 maggio 2018 n. 12460 e sent. n. 11536 11/05/2017) e della Corte Costituzionale (sentenza n. 114 del 2019) si sono osservati, nei diversi Tribunali italiani, orientamenti diversi.

Molti giudici tutelari, partendo dal principio di conservazione della capacità di agire ex art. 409 c.c. (“Il beneficiario conserva le capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno”) hanno accolto l’ipotesi di mantenimento, in capo al beneficiario, della capacità di compiere atti personalissimi, fatti salvi i casi in cui lo stesso decreto di nomina prevedesse una specifica limitazione sul punto ex art. 411 c.c. in base al quale “Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l’amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, si estendono al beneficiario dell’amministrazione di sostegno, avuto riguardo all’interesse del medesimo ed a quello tutelato dalla predetta disposizione”.[1]

CAPACITÀ DI CONTRARRE MATRIMONIO

A fronte della richiesta di sposarsi del beneficiario ad esempio, non sorretta, a causa della condizione psicofisiche, da un’effettiva capacità di intendere e volere i giudici tutelari, che hanno seguito questo primo orientamento, hanno ritenuto applicabile il divieto di sposarsi, ai sensi del combinato disposto dell’art. 411 sopra citato e dell’art. 85 c.c..

Sul punto si è recentemente pronunciata la Cassazione Civile sez. I, dell’11/05/2017, n. 11536. Nel caso di specie, un ultraottantenne, invalido di guerra e invalido civile al 100%, già affetto da ictus cerebrale, veniva convenuto in giudizio, unitamente al suo amministratore di sostegno, dai figli per la dichiarazione di nullità del matrimonio dello stesso contratto con la badante, di quasi quarant’anni più giovane.

I figli eccepivano anche la dilapidazione del patrimonio paterno mediante donazioni dissimulate in forma di compravendite.

Orbene, la Suprema Corte ha ritenuto che “se il divieto di contrarre matrimonio può essere imposto al beneficiario di amministrazione di sostegno solo nel suo proprio interesse, è del tutto ovvio che il matrimonio contratto in violazione del divieto non possa essere poi invalidato, se non in funzione della soddisfazione del suo stesso interesse e non di quello all’astratta osservanza del provvedimento giudiziale di divieto, ovvero, tantomeno, dell’interesse di terzi”

La Suprema Corte ha, pertanto, escluso che terzi possano impugnare il matrimonio ai sensi dell’art. 119 c.c. nei confronti del destinatario dell’amministratore di sostegno in assenza di un divieto del Giudice Tutelare.

Nel caso di divieto di contrarre matrimonio, ha aggiunto la Suprema Corte, imposto dal Giudice Tutelare, è possibile provvedere all’impugnazione ai sensi dell’art. 120 c.c. e l’azione di annullamento è ad opera dell’amministratore di sostegno ex art. 412, secondo comma, c.c.[2]

CAPACITÀ DI TESTARE

Gli ermellini con la pronuncia della Cassazione Civile, sez. I, del 21/05/2018, ordinanza n. 12460, hanno fatto chiarezza anche in tema di capacità di testare.

Nello specifico, il giudice tutelare, mediante la nomina dell’amministratore di sostegno, può imporre al beneficiario le limitazioni concernenti la capacità di testare.

Con l’ordinanza n. 12460 del 21 maggio 2018, la Corte di Cassazione, prima sezione civile ha respinto il ricorso di un soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno. Il giudice tutelare, in particolare, nel nominare l’amministratore, aveva esteso al beneficiario del sostegno le limitazioni ed i divieti previsti dal codice civile nei confronti degli interdetti, con riferimento alla capacità di donare e testare.

Avverso tale decisione, il beneficiario si era opposto, lamentando, sino in Cassazione, la violazione degli artt. 407 e 411 c.c., secondo i quali sarebbe esclusa la possibilità di estendere d’ufficio al beneficiario dell’amministrazione di sostegno le misure dettate per l’interdetto e per l’inabilitato. Una siffatta estensione, difatti, avrebbe comportato – secondo il ricorrente – lo snaturamento della funzione protettiva dell’istituto, tendenzialmente volto alla conservazione della capacità di agire.

La censura è stata tuttavia respinta dalla Suprema Corte, secondo cui “la ratio dell’amministrazione di sostegno va individuata nell’esigenza di offrire, a chi si trovi nell’impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi, uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità d’agire”, ravvisandosi, in detto elemento, la differenza con altri istituti a tutela degli incapaci, quali l’interdizione e l’inabilitazione.

La Suprema Corte, richiamando precedenti pronunce (Cass., Sez. I, 11/09/2015, n. 17962; 22/04/2009, n. 9628 e Cass. sez. I, 26/10/2011, n. 22332; 29/11/2006, n. 25366; 12/06/2006, n. 13584) precisa che “rispetto ai predetti istituti, l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa
La predetta flessibilità si realizza principalmente attraverso tre disposizioni, che costituiscono i cardini della disciplina dell’istituto:

  1. l’articolo 405 c.c., comma 5, nn. 3 e 4, secondo cui il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve indicare l’oggetto dell’incarico e gli atti che l’amministratore ha il potere compiere in nome e per conto del beneficiario, nonché quelli che quest’ultimo può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore;
  2. l’articolo 409 c.c., comma 1, che, nel prevedere la conservazione della capacità di agire del beneficiario per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore, precisa che il beneficiario può compiere in ogni caso gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana;
  3. l’articolo 411 c.c., che, nel dichiarare applicabili all’amministrazione di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388 c.c. (comma 1) e quelle di cui agli articoli 596, 599 e 779 c.c. (comma 2), attribuisce al giudice tutelare il potere di disporre, con il provvedimento di nomina dell’amministratore o in un momento successivo, che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, si estendano al beneficiario della misura in esame, avuto riguardo all’interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni (comma 4).
    Tali disposizioni, consentendo al giudice tutelare di conformare il libero esercizio delle facoltà del beneficiario e la correlata ampiezza dei poteri d’intervento dell’amministratore in base alle esigenze di protezione della persona e di gestione degl’interessi patrimoniali emergenti da una valutazione in concreto delle condizioni psico-fisiche dell’interessato, forniscono un quadro di estrema duttilità dell’istituto, volto a superare l’alternativa secca tra capacità ed incapacità, cui era improntata la precedente disciplina dell’interdizione e dell’inabilitazione, in modo tale da salvaguardare le residue capacità del beneficiario, permettendo nel contempo di far fronte ad una molteplicità di situazioni tra loro profondamente diverse, non necessariamente permanenti ne’ collegate obbligatoriamente ad uno stato d’infermità mentale”.

La stessa Corte ha pertanto stabilito che il giudice tutelare possa imporre al beneficiario, mediante il provvedimento di nomina dell’ads e successivamente, una limitazione della capacità di testare e fare donazione laddove, come nel caso oggetto della pronuncia n. 12460/18, le condizioni psicofisiche del beneficiario stesso risultino compromesse in misura tale da indurre a ritenere che egli non sia in grado di esprimete una libera e consapevole volontà testamentaria”.

CAPACITÀ DI DONARE

Quanto alla capacità di donare del beneficiario è stato dirimente, sul punto, l’intervento della Corte Costituzionale che con sentenza n. 114 del 2019 ha definitivamente sancito il principio in base a cui il beneficiario di amministrazione di sostegno conserva, di regola, la capacità di donare, a meno che il giudice tutelare non lo abbia, espressamente e specificamente, privato di tale capacità.

Nel caso de quo il Giudice Tutelare di Vercelli ha sollevato questione di legittimità costituzionale.

Il caso sottoposto all’attenzione del G.T. Di Vercelli, riguardava una donna, che a seguito degli esiti di una emorragia cerebrale, era divenuta incapace di provvedere ai propri interessi in modo autonomo. Le veniva pertanto, nominato un amministratore di sostegno il cui ufficio era ricoperto dalla sorella, con l’incarico di compiere, in nome e per conto della beneficiaria, tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione. L’amministratore di sostegno “facendosi interprete della volontà della beneficiaria”, chiedeva successivamente al Giudice tutelare di ottenere l’autorizzazione a concludere, in nome e per conto della beneficiaria, una donazione di modico valore, in denaro, a favore della figlia della beneficiaria stessa, prossima al matrimonio.

Secondo il rimettente, il divieto per i beneficiari di amministrazione di sostegno di effettuare valide donazioni, neppure per il tramite o con l’assistenza del soggetto incaricato di garantire loro protezione e con l’ulteriore cautela dell’autorizzazione del giudice tutelare, sarebbe innanzitutto lesivo del valore e della dignità della persona umana di cui all’art. 2 della Costituzione. Tale divieto, inoltre, si porrebbe in contrasto con il principio di ragionevolezza intrinseca di cui all’art. 3, primo comma, Cost., perché mortificherebbe i beneficiari dell’amministrazione di sostegno, in contrasto con la finalità dell’istituto; esso, per altro verso, svuoterebbe di contenuto il disposto dell’art. 410 c.c., secondo cui l’amministratore di sostegno, nell’adempimento dell’incarico, deve tenere conto dei desideri, delle aspirazioni e dei bisogni del beneficiario. L’art. 3, primo comma, Cost. sarebbe violato anche per disparità di trattamento in riferimento a casi analoghi, quali la previsione dell’autorizzazione giudiziale al compimento degli atti di straordinaria amministrazione di cui agli artt. 375 e 411 c.c. La norma censurata, infine, violerebbe anche l’art. 3, secondo comma, Cost., perché, impedendo a coloro che si trovano in una condizione di inabilità e infermità di realizzare il proprio desiderio di donare, integrerebbe un ostacolo di ordine sociale che impedisce il pieno sviluppo della personalità umana.

L’ordinanza del 19 febbraio 2018 affermava che: “Ritenere che i beneficiari di amministrazione di sostegno non possano porre in essere valide donazioni, neppure con le forme abilitative previste dal panorama normativo, confligge con gli artt. 2 e 3, primo e secondo comma della Costituzione.” Pertanto, l’assoluta incapacità di donare in capo al beneficiario di amministrazione di sostegno, che discende dall’ applicazione dell’art. 774, co. 1, c.c. rappresenta un ostacolo di ordine sociale che svilisce lo sviluppo della personalità umana.

Centrale diventa la portata dell’art. 411 c.c., secondo la Consulta: il richiamo agli artt. 374 e 375 c.c., espresso dall’art. 411, 1° co., c.c., pone l’attenzione sulle autorizzazioni che l’amministratore di sostegno deve richiedere, per il compimento degli atti individuati in tali articoli. Nel decreto di nomina sono espressamente indicati gli atti che l’amministratore ha il potere compiere in nome e per conto del beneficiario, nonché quelli che quest’ultimo può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore (405, cod. civ.). Ne consegue che la misura presuppone una residua capacità di agire del beneficiario per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore, potendo egli compiere in ogni caso gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana (art. 409, comma 1, cod. civ.).

La riduzione della capacità di agire implica l’applicazione al beneficiario di amministrazione di sostegno, secondo il disposto dell’art. 411, co. 1, c.c., di alcune norme in materia di tutela, e, tra queste, per espresso richiamo, rientra l’art. 375 c.c., che racchiude una norma imperativa che impone l’autorizzazione giudiziale relativamente agli atti di amministrazione straordinaria, ritenuti atti di disposizione.

La dottrina pone una distinzione, in tema di autorizzazioni: laddove il potere dell’amministratore di sostegno, con riferimento all’atto da compiere, sia precisamente determinato, non si vede che utilità abbia la dipendenza del compimento di quell’atto alla richiesta di un’autorizzazione. Al contrario, qualora l’oggetto dell’incarico, attribuito all’amministratore di sostegno, sia previsto nel decreto istitutivo, mediante il riferimento, generico, ad una o più categorie di atti, vi sarà necessità dell’autorizzazione del giudice tutelare, al fine di procedere al perfezionamento dell’atto non specificamente disciplinato dal decreto istitutivo.

L’incapacità di donare, nondimeno, potrà discendere dall’estensione dell’art. 774 c.c., che abbia deciso, nei suoi riguardi, il giudice tutelare, che potrà essere disposta prudentemente, e adeguatamente motivata. La giurisprudenza di legittimità ha d’altro canto, recentemente affermato che il giudice tutelare potrebbe d’ufficio escludere la capacità di donare solo in presenza di situazioni di eccezionale gravità, tali da indurre a ritenere che il processo di formazione e manifestazione della volontà possa andare incontro a turbamenti per l’incidenza di fattori endogeni o di agenti esterni.

Peraltro, dalla Cassazione Civile, sez. I, nella sentenza n. 25366/2006 viene sancito che “non c’è una limitazione generale della capacità di agire del beneficiario” e, ancora, di recente con la sent. n. 11536/2017 con la quale, sul divieto di contrarre matrimonio (quale atto personalissimo al pari della donazione), viene precisato che deve escludersi “una generalizzata applicazione delle limitazioni dettate per l’interdetto, per via di analogia, al beneficiario di amministrazione di sostegno”.

Fondamentali, dunque, ai fini del ragionamento a cui è giunta la Corte Costituzionale risultano essere i principi espressi dalla Cassazione richiamata.

La Consulta dichiarando, pertanto, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 774 primo comma, primo periodo, c.c., sollevate dal giudice tutelare del tribunale Ordinario di Vercelli in riferimento agli artt. 2 e 3, primo e secondo comma, della Costituzione, ha sancito il principio della possibilità di donare per il beneficiario di amministrazione di sostegno, salvo che sia espressamente vietato dal giudice tutelare nel provvedimento di nomina o in un momento successivo.

Pertanto, pare evidente che le recenti pronunce della Suprema Corte e della Corte Costituzionale muovono da un unico ‘fuoco’, ossia il best interest dell’amministrato che non consente a priori di escludere che, in circostanze particolarmente stringenti, eccezionalmente gravi, il divieto al compimento di taluni atti personalissimi possa essere imposto se, come stabilisce l’art. 411 c.c., ultimo comma, ciò sia conforme all’interesse dell’amministrato. Come sempre in materia di amministrazione di sostegno, partendo dal principio della conservazione della capacità di agire in capo al beneficiario, fatti salvi gli atti il cui compimento viene demandato alla rappresentanza/assistenza dell’amministratore di sostegno, occorre avere la massima attenzione per le esigenze, gli interessi e le residue volontà del beneficiario al fine di declinare in maniera analitica e con la massima protezione giuridica i poteri conferiti con Decreto del Giudice Tutelare all’amministratore di sostegno stesso.

Il beneficiario, dunque, posto al centro di questa misura di protezione giuridica rimane autonomo anche nel compimento degli atti personalissimi fatta salva l’ipotesi di una espressa limitazione del loro esercizio posta dal Giudice Tutelare all’atto della nomina o in un momento successivo alla stessa.

Avv. Francesca Vituolo
Presidente Associazione Abas

[1] Altri hanno ritenuto, ad esempio nel caso di donazione, di escludere a priori tale possibilità in capo al beneficiario in base all’art. 774 c.c. che recita Non possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni. E’ tuttavia valida la donazione fatta dal minore e dall’inabilitato nel loro contratto di matrimonio a norma degli articoli 165 e 166”.

[2]  La dottrina maggioritaria, sul punto, ha sempre ritenuto, invece, che stante l’incoercibile libertà di contrarre matrimonio, il relativo divieto possa essere imposto soltanto per via di interdizione. Pertanto, il beneficiario dell’amministrazione di sostegno avrebbe il diritto di contrarre matrimonio, senza vedersi apporre l’invalidità ex art. 119 c.c.

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Francesca Vituolo