Aggiornamenti in pillole

Il processo da remoto è il futuro prossimo?

Non solo ombre in udienza di convalida di arresto in epoca covid-19
Riflessioni di un non più giovane avvocato

 

19 aprile 2020 ore 02:45, squilla il telefono di casa, mi precipito a rispondere… dall’altro capo del telefono una voce maschile stentorea… sono l’Ispettore dell’U.P.G.S.P. di Bologna… parlo con l’Avv. Ercole Cavarretta?

Confermo i miei dati all’ufficiale di p.g. il quale, scusandosi per avermi svegliato nel cuore della notte, mi comunica che il mio nominativo è stato  indicato dal call center difensore d’ ufficio di turno e che dovrei assistere un cittadino extracomunitario residente all’estero, sedicente, di fatto senza fissa dimora, per il quale si stava procedendo al suo arresto per i reati p. e p. dagli art. 612 bis 1, 2 e 4 co c.p. e che era gravato da diversi precedenti giudiziari e di polizia.

Mi chiede se intendo accettare l’elezione di domicilio nonché “l’incarico”(?).

Sottolineo al mio interlocutore che è mio dovere accettare l’incarico di difensore d’ufficio, precisandogli però che rifiuto l’elezione di domicilio nel mio studio.

L’ufficiale di p.g. mi ringrazia per aver risposto alla telefonata e mi avverte dell’immediato trasferimento dell’arrestato presso la Casa Circondariale di Reggio Emilia per ragione di sicurezza sanitaria e mi invita a fornirgli il mio indirizzo mail necessario per partecipare all’udienza di convalida “da remoto” e per poter interloquire con il mio assistito.

La mattina del 20 aprile 2020 vengo contattato telefonicamente dall’assistente del Gip di Bologna che mi chiede la conferma del mio indirizzo mail nonché il numero di telefono sul quale contattarmi e mi preannuncia l’imminente notifica del decreto di fissazione dell’udienza e la contestuale trasmissione via PEC degli atti del procedimento di convalida dell’arresto; ad ore 12:58 ricevo dall’Ufficio Gip di Bologna la notifica via PEC del decreto di fissazione di udienza di convalida dell’arresto del mio assistito per il giorno 21 Aprile 2020 ad ore 10,00.

Nel decreto di fissazione udienza si legge:

  • l’udienza sarà celebrata in collegamento audio e video tra la casa Circondariale, presso postazione allestita all’uopo, e il Tribunale di Bologna attraverso la piattaforma TEAMS, secondo quanto previsto dall’art. 83 c.12 del d.l. 17 marzo 2020 n.18 e dell’art. 3 c. 3 del Provvedimento generale del direttore S.I.A. del 22 marzo 2020, per gestire l’emergenza epidemiologica COVID-2019; 
  • il Giudice celebrerà l’udienza dal Tribunale di Bologna ed inviterà il difensore a partecipare all’udienza da remoto mediante invio link con il quale accedere alla piattaforma TEAMS al mio indirizzo mail;
  • a partire da quindici minuti prima dell’orario fissato per l’udienza il difensore avrà facoltà di accedere alla piattaforma TEAMS in uso all’ufficio per il colloquio in forma riservata con il proprio assistito, se occorre in presenza di un interprete;
  • l’intera udienza, dalla postazione allestita presso la Casa Circondariale dovrà svolgersi alla presenza di personale della Polizia Penitenziaria anche non munito della qualifica di ufficiale di P.G..

Inoltre, così come anticipato, mi vengono inviati tutti gli atti del procedimento di convalida di 98 facciate.

Sempre il giorno 20 aprile ricevo una telefonata dall’assistente del Gip che mi avverte che l’indomani alle ore 9:00 avremmo effettuato una prova di collegamento sulla piattaforma Teams.

Infatti puntualmente il giorno 21 Aprile ad ore 9:00 l’assistente del Gip mi chiama per verificare direttamente con il Giudice il funzionamento dei collegamenti.

Effettuata la verifica, il Giudice mi avverte che mi avrebbero contattato qualche minuto prima dell’inizio dell’udienza, appena conclusa la precedente udienza.

Ad ore 10:10, come concordato, mi chiama l’instancabile assistente del Gip dott.ssa V.S. che mi chiede se sono pronto per iniziare l’udienza.

Attivo subito il collegamento: sullo schermo del mio computer vedo nei vari riquadri il giudice, l’assistente, l’interprete, il mio assistito con gli agenti di custodia.

Chiedo subito di poter interloquire in forma riservata con il mio assistito; il Giudice accoglie la mia richiesta e dispone la chiusura di tutti gli altri collegamenti lasciando aperti soltanto i “canali” del difensore e dell’indagato.

Terminato il colloquio, previo contatto telefonico, il Gip avvia l’udienza dall’Aula virtuale.

Vi è da precisare che, sia durante il colloquio con il detenuto, sia durante l’interrogatorio dell’indagato coadiuvato dall’interprete, nonchè per tutta la durata dell’udienza, l’apparato video ed audio della piattaforma ha funzionato perfettamente.

Dunque, all’esito delle richieste della difesa, il Giudice riserva la decisione.

Alle ore 13:14 viene notificata a mezzo PEC la decisione del GIP con dettagliata motivazione.

Pertanto, dopo la mia esperienza maturata con altri e diversi procedimenti svolti “a distanza” mi sono posto la seguente domanda: il processo con modalità “da remoto” in Aula virtuale è così negativo tanto da rifiutarlo a prescindere?

Ebbene, anticipo sin da subito che a mio sommesso avviso ho trovato veramente esaltante, perché prima d’allora per me era solo fantascienza, ottenere tutti gli atti del procedimento prima dell’udienza di convalida. Tutto ciò senza dover correre da una stanza all’altra lesinando agli assistenti o al Giudice, tra un’udienza e l’altra, il fascicolo del procedimento custodito gelosamente nella propria ed inaccessibile stanza perché impegnato il più delle volte a trattare altri procedimenti.

Peraltro estrarre degli atti   diventa una missione impossibile per le interminabili file davanti alle fotocopiatrici messe a disposizione degli avvocati dal nostro COA.

Ma vi è di più: capita spesso di non poter in tranquillità ed adeguatamente conferire con il proprio assistito prima della convalida perché ristretto nelle anguste celle di sicurezza del Tribunale, magari in presenza di altri detenuti in spregio alla riservatezza.

Inoltre, essere avvertito telefonicamente prima dell’inizio effettivo dell’udienza è strabiliante: si rende finalmente al difensore quella dignità e rispetto che da tempo è solo diventato un ricordo degli avvocati più anziani!

Purtroppo ormai da anni la politica ed i vari Ministri della Giustizia in carica che si sono sempre e solo preoccupati di far smaltire dal personale amministrativo e giudiziario perennemente sotto organico i processi in luoghi non idonei, senza un progetto serio di una edilizia Giudiziaria all’altezza dei tempi e delle esigenze degli operatori del diritto, atteso che si lavora in ambienti ristretti, affollati e non salubri, con strumenti obsoleti che di fatto rendono sempre meno decorosa e dignitosa la funzione del difensore, fino a comprimere il pieno ed irrinunciabile diritto di difesa garantito dal ruolo dell’Avvocato che, per ignoranza e/o malafede, viene rappresentato come un soggetto che intralcia la Giustizia.

Quindi ben venga il processo “da remoto”, se questo significa aiutare a semplificare l’accesso alla giustizia con mezzi tecnologici adeguati, mediante trasmissione degli atti in via telematica, magari con il preavviso dell’effettivo inizio dell’udienza e poi… perché no (?!)… anche celebrare processi a distanza allorquando il difensore lo ritiene praticabile e non pregiudizievole per il proprio assistito e quest’ultimo lo acconsenta.

Mi vengono in mente ad esempio: la lettura dei dispositivi delle sentenze dopo la trattazione a fine giornata di diversi procedimenti camerali, le udienze fissate per decidere sull’applicazione della pena su richiesta delle parti, la verifica del buon esito della messa alla prova, le udienze di mero rinvio, le declaratorie di estinzione del processo e così via…

Soltanto il difensore potrà in concreto valutare se un determinato procedimento possa o meno svolgersi a distanza!

Neppure si può negare che il difensore, per strategia processuale, presta già il proprio consenso ad acquisire in dibattimento relazioni di servizio e financo dichiarazioni rese a s.i.t. rinunciando all’esame dei testi, come pure non crea scandalo anticipare al Giudice dell’impugnazione di volersi riportare ai motivi di gravame, ovvero alle memorie difensive in precedenza depositate non avvalendosi in tal modo del diritto di discutere il processo e quindi disattendendo il principio di oralità.

A questo punto la provocazione è d’obbligo: se un difensore può far acquisire le dichiarazioni rese a s.i.t. e/o intere relazioni di servizio con gli eventuali brogliacci delle intercettazioni, può rinunciare a discutere l’interposto appello riportandosi soltanto alle conclusioni espresse nei motivi di impugnazione, può depositare memorie scritte e riportarsi alle stesse, faccio fatica a comprendere perché il difensore giammai possa chiedere che il processo del proprio assistito si svolga in tutte le sue fasi con modalità “da remoto”?!!!

Ciò non significa abdicare o rinunciare ai principi cardine, comunque non negoziabili, che disciplinano il sacro rito del nostro processo penale: oralità, celebrazione dei processi nelle Aule dei Tribunali, partecipazione in presenza fisica e non virtuale del giudice, del difensore, del cancelliere di tutti gli imputati, degli interpreti, dei testimoni, dei periti e consulenti delle parti che costituisce la regola, salvo lasciare la facoltà intesa come prerogativa assoluta demandata al solo difensore dell’indagato/imputato di optare o meno al c.d. processo a distanza.

La tecnologia serve e non se ne può fare a meno per ammodernare il sistema Giustizia; occorre tuttavia governarla per disciplinare le modalità ed i criteri di applicazione al solo ed esclusivo fine di agevolare i tempi ed il rispetto del giusto processo.

Senza però dimenticare che dietro l’angolo c’è in agguato la c.d. “intelligenza artificiale” e la giustizia predittiva…e Dio non Voglia, anzi Lo prego di risparmiarmi non facendomi assistere all’emanazione di sentenze basate su algoritmi, che la mia formazione e cultura giuridica non mi consente neppure di immaginare in astratto.

Dunque concludo con il mio motto preferito tratto da un ritornello di un noto cantautore: mi piace affrontare il processo a “muso duro… con un piede nel passato e lo sguardo dritto ed aperto nel futuro”.

Ercole Cavarretta

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Ercole Cavarretta