Attività del Consiglio Pareri deontologici e ordinamentali

Estratto verbale di adunanza dell’8 giugno 2022 – Richieste di pareri da parte di iscritti

Riferisce il Consigliere avv. Silvia Fabbri in ordine alla richiesta di parere svolta dall’avv. Tizia la quale riferisce di avere assistito il proprio cliente in una procedura di mediazione obbligatoria in materia di successione ereditaria nella quale erano parte tutti gli eredi del de cuius.

Nelle more del procedimento la sua cliente, moglie del de cuius, è a sua volta deceduta con conseguente estinzione del procedimento di mediazione e ed apertura della successione in favore dei suoi chiamati all’eredità.

L’avv Tizia riferisce di essere stata contattata dal figlio della cliente, nato da un precedente rapporto e quindi estraneo al procedimento di mediazione, il quale in qualità di chiamato all’eredità, le ha domandato di avere copia degli atti e dei documenti della procedura di mediazione ed in particolare dei verbali e della documentazione esibita dalle altre parti, avendo già peraltro ricevuto dall’avvocato medesimo copia dell’istanza di mediazione e della documentazione che era nella disponibilità della madre.

L’avv. Tizia chiede il parere del Consiglio circa la possibilità di consegnare al figlio i verbali del procedimento e l’ulteriore documentazione richiesta senza incorrere nella violazione dell’obbligo della riservatezza.

Ai sensi dell’art 9 DM 28/2010 “Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’organismo o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

Il successivo articolo 10, al primo comma dispone che :“Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni…”.

È pacifico quindi che l’obbligo della riservatezza riguarda tutti i soggetti coinvolti a diverso titolo nel procedimento di mediazione, compreso l’avvocato che assiste la Parte e, in caso di mancato accordo, permane anche nel successivo giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale. (cd riservatezza esterna).

Esso ha ad oggetto le dichiarazioni rese e le informazioni in qualunque modo (anche documentale) acquisite durante il procedimento medesimo ed è sempre derogabile con il consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, costituendo l’esercizio di detta facoltà espressione del principio di autonomia negoziale.

Evidentemente il legislatore, per non pregiudicare il successo della mediazione, ha voluto reiterare e specificare una regola deontologica già in essere con riferimento a tutta l’attività professionale dell’avvocato.

Si tratta delle norme di cui agli artt. 13 e 28 CD relativi all’obbligo di riserbo e segreto professionale.

Si ritiene, tuttavia, che l’obbligo di riservatezza in mediazione non solo non abbia carattere assoluto, potendo come visto essere derogato per volontà delle parti, ma attenga al solo al contenuto sostanziale dell’incontro ovvero al merito della lite.

“Quando invece, invece, tali dichiarazioni riguardano circostanze che attengono alle modalità della partecipazione delle parti alla mediazione e allo svolgimento (in senso procedimentale) della stessa, va predicata la assoluta liceità della verbalizzazione e dell’utilizzo da parte di chiunque” (in questo senso Trib. Udine, ord.7.3.2018, est Fuser e Trib. Roma ord. 25.1.2016 est Morricone).

Tornando quindi alla richiesta di parere dell’avv. Tizia, la risposta non può prescindere dall’oggetto delle informazioni contenute nei documenti di cui si tratta e dall’eventuale carattere riservato o meno degli stessi ovvero dal consenso alla loro libera utilizzazione che sia stato eventualmente manifestato dalle parti dalle quali provenivano i documenti e le informazioni stesse.

In altre parole, solo i documenti che non hanno contenuto sostanziale e non attengono al merito della lite o per i quali le parti in mediazione hanno prestato il consenso alla loro libera utilizzazione potranno essere consegnati al figlio della de cuius, soggetto a tutti gli effetti estraneo al procedimento di mediazione nonostante la qualità di chiamato all’eredità/erede.

Diverso discorso va fatto invece con riferimento ai verbali degli incontri di mediazione che, sottoscritti dalle Parti, dai legali e dal mediatore, vengono depositati presso la segreteria dell’ODM e rilasciati in copia conforme alle Parti che ne fanno richiesta.

Il Consiglio, all’esito, prende atto, fa proprio il parere illustrato dal relatore e invita il Consigliere avv. Fabbri a rendere alla richiedente il parere in forma orale nei termini esposti, ringraziandola per il riferimento.

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