Attività del Consiglio Pareri deontologici e ordinamentali

Estratto verbale di adunanza del 6 luglio 2022 – Richieste di pareri da parte di iscritti

Riferisce il Consigliere avv. Antonella Rimondi in ordine alla richiesta di parere svolta dall’avv. Mevio ed assegnata alla medesima nel corso dell’adunanza in data 29/06/2022.

L’Avv. Mevio, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Bologna,

premesso

di avere ricevuto proposta di entrare a far parte del Consiglio di Amministrazione, con il ruolo di Presidente, di una società per azioni, sottoposta alla vigilanza della Banca d’Italia;

precisato

  • che la Società in oggetto non è un c.d. intermediario minore;
  • che lo Statuto della Società in oggetto prevede che al Presidente del Consiglio di Amministrazione competa la rappresentanza legale della Società e sovraintenda ai rapporti con le Autorità di Vigilanza. In particolare, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto: “Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente, ove non vi abbia provveduto l’assemblea. Il presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l’ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. Il presidente promuove, inoltre, la dialettica interna e l’effettivo funzionamento del sistema di governo societario e non riveste ruoli esecutivi né svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali. Ove lo ritenga opportuno, il Consiglio ha la facoltà di eleggere un Vice Presidente, il quale sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento di quest’ultimo. Il consiglio nomina un Segretario anche al di fuori dei suoi membri”;
  • che, ferme le disposizioni del codice civile, il ruolo del Presidente del C.d.A. di intermediari finanziari iscritti all’Albo Unico ex art. 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, s.m.i., (“T.U.B.”) è dettagliato nella Circolare della Banca d’Italia n. 288/2015 (in particolare, cfr. Tit. III, Cap. 1, Sez. II: Governo societario), ove è specificato che:
    Il presidente dell’organo con funzione di supervisione strategica promuove la dialettica interna e l’effettivo funzionamento del sistema di governo societario; lo stesso non riveste un ruolo esecutivo né svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali”;

dato atto

che conosce l’orientamento del CNF (ex plurimis, sent. del 22.09.2011, RD n. 15712; parere n. 45 del 21.06.2017; parere n. 17 del 16.01.2019), della Suprema Corte (ex plurimis, Cass. SSUU, del 18.11.2013, n. 2597) nonché del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna (parere e delibera del 15.01.2020) in merito all’applicazione dell’art. 18, comma 1, lett. c), L. 247/2012 e, dunque, alla compatibilità del ruolo e della funzione dell’avvocato con l’incarico di Presidente di una società purché privo di qualsivoglia potere e/o attribuzione gestoria, strategica e/o operativa

ha presentato

al COA richiesta di rilascio di parere in forma scritta in ordine alla compatibilità con la professione forense della carica di presidente del Consiglio di Amministrazione, che non riveste ruoli esecutivi né svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali.

PARERE

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna, richiamato il parere reso in data 15 gennaio 2020 e gli orientamenti del CNF e della Suprema Corte Cassazione, così come correttamente riportati nella richiesta in esame, osserva quanto segue.

A seguito della entrata in vigore della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (recante “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”) le incompatibilità con la professione di avvocato sono attualmente disciplinate dall’art. 18 e, per quanto di specifico interesse, dalle lettere b) e c) del citato articolo, che testualmente recitano [La professione di avvocato è incompatibile:]

  • b) con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui … (omissis);
  • c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente del consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L’incompatibilità non sussiste se l’oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all’amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti o consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico”.

La giurisprudenza, sia del Consiglio Nazionale Forense sia delIa Suprema Corte di Cassazione, in parte maturata nella vigenza dell’art. 3, comma 1, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (recante “Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore”), è ferma nel ritenere che la situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione forense per il caso di “esercizio del commercio in nome altrui” ricorra nei confronti del professionista che ricopra la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione ove risulti che tale carica, in forza dell’atto costitutivo o di delega del Consiglio, comporti effettivi poteri di gestione. La giurisprudenza in oggetto esclude, per contro, la sussistenza di una situazione di incompatibilità quando il professionista, pur ricoprendo la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, sia privo – per statuto sociale o per successiva deliberazione – dei poteri di gestione dell’attività commerciale.

In ragione di quanto sopra, non è pertanto incompatibile con l’esercizio della professione forense l’incarico in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di società di capitali quando, come nel caso in esame, il medesimo – per statuto sociale e, addirittura, per espressa previsione normativa – “non riveste ruoli esecutivi né svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali”.

Del che è parere.

Il Consiglio, all’esito, prende atto e fa proprio il parere espresso dal Consigliere avv. Rimondi; manda agli uffici di segreteria per la comunicazione all’interessato.

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