Attività del Consiglio Pareri deontologici e ordinamentali

Avvocato iscritto – esercente in UE – opinamento parcelle presso il Coa d’iscrizione – liceità – Verbale 16 marzo 2022

Il Consigliere avv. Lanosa riferisce che l’Avv. Sempronio, attraverso comunicazione mail del 9/3/2022, ha rivolto al Coa la seguente richiesta di parere: “L’avvocato che ha esercitato in libera prestazione di servizi all’interno dell’Unione Europea (fuori circondari nazionali) può chiedere l’opinamento delle parcelle all’ordine di appartenenza al momento della richiesta.”

Premesso che

  • il potere di opinamento è espressamente indicato nell’art. 29 lett. l) dell’attuale ordinamento forense, “in forza del quale il Consiglio dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti” e che tale norma “integra pacificamente ius superveniens rispetto al DL. 1/2012″;
  • anche la Procura generale presso la Corte di Cassazione sostiene la medesima posizione sul potere di opinamento del COA, sostenendo che l’art. 9 del D.L. n. 1/2012 non ha “inciso sugli strumenti processuali che l’ordinamento appresta per la tutela dell’avvocato né ha comportato l’ablazione della possibilità di avvalersi del parere del Consiglio dell’Ordine al fine di chiedere, ed ottenere, un decreto ingiuntivo”;
  • in passato il COA di Bologna ha rivolto al CNF il seguente quesito: “se in presenza di istanza di opinamento di parcella da parte di avvocati non iscritti o non più iscritti all’Ordine cui il parere viene richiesto, lo stesso sia tenuto a rilasciarlo ovvero la competenza al rilascio spetti unicamente all’Ordine presso cui il professionista è iscritto”;
  • il Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), con parere 17 luglio 2014, n. 46 su quesito n. 403 del COA di Bologna si è così espresso: “l’opinamento della parcella rientra tra i compiti specifici attribuiti ai COA (art. 29 lett. l, L.247/2012), bisogna accertare quale debba essere il COA tenuto al rilascio di congruità. Dalla lettura dell’art. 13 n. 9, seconda parte, si ricava che debba essere il Consiglio di appartenenza del professionista a dover rilasciare parere di congruità. Non v’è quindi ragione per un mutamento della consolidata prassi in virtù della quale l’avvocato potrà richiedere il rilascio di parere di congruità solo all’Ordine al quale è iscritto al momento della richiesta, a prescindere dal circondario, se diverso, in cui la prestazione è stata resa.

A conforto di un tale orientamento soccorrono anche motivi di ordine logico, in quanto dovrà essere il Consiglio di appartenenza a valutare sulla base di un accurato esame degli atti processuali la ricorrenza dei diversi parametri determinanti aumento ovvero diminuzione del parametro medio stabilito dal D.M. 55/2014. Di contro nessuna argomentazione se non quella di sottrarsi all’organo funzionalmente e territorialmente competente milita in favore della tesi secondo la quale il criterio da adottarsi sarebbe quello relativo al luogo in cui la prestazione è stata resa.

Per tutto quanto sopra detto, il parere di congruità ovvero la richiesta di parere di congruità va rilasciato/rivolto al COA presso cui il professionista è iscritto al momento della presentazione della medesima istanza. Naturalmente, nel caso nel quale il professionista dovesse presentare istanza di opinamento ad ordine diverso da quello al quale è iscritto, sarà compito dell’Ordine stabilire le modalità attraverso cui far pervenire all’Ordine territorialmente competente la richiesta di parere”.

Tutto ciò premesso,

il COA di Bologna può esercitare il potere di opinamento come prescritto dall’art. 29.

Il Consiglio, all’esito, prende atto facendo proprio il parere espresso dal Cons. avv. Lanosa; manda alla segreteria per l’invio al richiedente.

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