Attività del Consiglio Pareri deontologici e ordinamentali

Avvocato – attività di insegnamento materie religiose in parallelo con la professione – incompatibilità – Verbale 16 marzo 2022

Riferisce il consigliere avv. Franco Focareta in relazione alla richiesta di parere svolta dall’avv. Tizia.

La collega ha richiesto un parere sulla possibilità per un avvocato di insegnare religione cattolica negli Istituti Superiori continuando ad esercitare l’attività professionale. Nella richiesta, l’Avv. Tizia dava conto del fatto che aveva già presentato il 10 gennaio u.s., sulla stessa questione, istanza al CNF, il quale ha dato indicazione alla collega di rivolgersi al Consiglio di appartenenza.

Successivamente, su mia richiesta di chiarimenti, in ordine alla natura dell’istituto scolastico presso il quale intendeva svolgere l’insegnamento e sul tipo di rapporto di lavoro che con lo stesso si sarebbe instaurato, la collega specificava che intendeva insegnare presso i normali istituti scolastici statali e che la sua  “intenzione  non è di instaurare un definitivo e perdurante contratto di lavoro subordinato con la P.A., in qualità di docente, ma di accettare delle supplenze a tempo determinato, per piccoli periodi di tempo”, al fine di integrare il suo reddito professionale.

Dalla lettura dell’istanza rivolta al CNF, rilevo che la collega Tizia ha già chiesto l’anno scorso un parere informale sulla medesima questione a questo Consiglio, che nella persona di un consigliere, di cui non è riferito il nome, aveva espresso parere negativo, sulla scorta del combinato disposto degli 18 e 19, comma 1, della legge 247/2012, a mente del quale l’unica eccezione all’incompatibilità è rappresentata dall’insegnamento delle materie giuridiche.

Le considerazioni svolte dalla Collega – in ordine alla difficoltà dello svolgimento della professione per un giovane avvocato, e della conseguente necessità di dover cogliere l’opportunità di assumere incarichi d’insegnanti per integrare il reddito, come quelli relativi alla incongrua, in tesi,  disparità di trattamento tra chi insegna materie giuridiche e chi volesse insegnare religione, nelle medesime condizioni lavorative – pur comprensibili non sono tali da mettere in discussione, a mio avviso, la lettura piana del testo normativo, che in verità non contiene alcuna ambiguità.

Neanche le precisazioni in ordine alla volontà di assumere solo supplenze temporanee, non aggiunge elementi tali da mettere in discussione l’interpretazione già data da questo Consiglio. Infatti, la “supplenza”, non costituisce altro che la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato seppure a tempo determinato, che peraltro può riguardare, come spesso avviene, la durata dell’intero anno scolastico. Ad ogni buon conto, essendo la norma di cui all’art. 19, comma 1, norma eccezionale, perché introduce una deroga alla regola generale, è norma di stretta interpretazione, ai sensi dell’art. 14 delle preleggi, cosa che non consente di forzare il chiaro dato letterale.

Per tali ragioni,

ritiene il Cons. Focareta che non si possa che ribadire, in assenza di fatti nuovi rilevanti sul piano normativo o giurisprudenziali, la sussistenza di una incompatibilità tra l’esercizio della professione forense e l’assunzione di incarichi di insegnamento di religione in regime di rapporto di lavoro subordinato, ma lo stesso dicasi per qualsiasi altra materia diversa da quelle giuridiche.

Il Consiglio, all’esito, prende atto e fa proprio il parere espresso dal Cons.  avv. Focareta; manda alla segreteria per il riscontro alla richiedente.

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