Attività del Consiglio Pareri deontologici e ordinamentali

Mediazione commerciale – riservatezza – consulenza tecnica in mediazione – producibilità in giudizio – Verbale del 24 novembre 2021

Riferimento del Consigliere avv Silvia Fabbri in merito al parere richiesto dall’avv. Rodolfo Sempronio in data 5.11.21

L’avv Sempronio riferisce di avere attivato per conto del proprio assistito Tizio un procedimento di mediazione in materia condominiale nei confronti di Caio avente ad oggetto, tra le altre questioni, anche la redazione delle tabelle millesimali.

L’incarico di redigere le tabelle venne affidato ad un CTM individuato e nominato su accordo delle Parti.

Nel verbale redatto in occasione del secondo incontro di mediazione, le Parti hanno espressamente stabilito la piena ostensibilità e utilizzabilità delle redigende tabelle millesimali al di fuori del procedimento di mediazione nonchè l’ammontare del compenso del CTM posto a carico delle Parti, ma interamente anticipato dal sig Tizio, fissato in euro 500,00 oltre accessori di legge.

Da qui l’impegno di Caio, inserito in un successivo verbale, di rimborsare a Tizio il 50% della spesa sostenuta per la redazione delle Tabelle millesimali.

La mediazione si è poi conclusa con un verbale di mancato accordo.

L’Avv Sempronio chiede a questo Consiglio dell’Ordine di esprimersi sulla possibilità di produrre ed utilizzare le tabelle millesimali redatte dal CTM per ottenerne l’approvazione giudiziale, nonché i verbali dell’ODM per recuperare il credito del proprio cliente nei confronti di Caio, ovvero se tale comportamento possa costituire violazione del dovere di riservatezza e del divieto di utilizzabilità nel successivo giudizio delle dichiarazioni rese e informazioni acquisite, imposto a tutti i partecipanti al procedimento di mediazione dall’art 7 del Regolamento dell’ODM che riporta agli artt. 9 e 10 d. lgs. 28/10, nonché, sotto il profilo deontologico, la violazione del dovere di comportarsi con lealtà e correttezza di cui all’art. 19 CDF.

Dalla lettura combinata di tali norme emerge che l’obbligo di riservatezza:

  1. riguarda tutti i soggetti coinvolti a diverso titolo nel procedimento di mediazione;
  2. ha ad oggetto le dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
  3. attiene non soltanto all’attività svolta durante la procedura di mediazione, ma, in caso di mancato accordo, permane anche nel successivo giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale.
  4. è sempre derogabile con il consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

L’obbligo di riservatezza, perciò, non solo non ha carattere assoluto potendo essere derogato per volontà delle parti, ma attiene esclusivamente al merito della lite e non anche agli atti concernenti lo svolgimento del procedimento.

Si richiama l’ordinanza in data 25.1.2016 con la quale il  Tribunale Roma (Dott. Massimo Moriconi), precisa che: “… il principio relativo alla riservatezza delle dichiarazioni delle parti deve essere riferito al solo contenuto sostanziale dell’incontro di mediazione, vale a dire il merito della lite.
Ogni qualvolta, invece, tali dichiarazioni, quand’anche trasposte al di fuori del procedimento di mediazione, riguardano circostanze che attengono alle modalità della partecipazione delle parti alla mediazione e allo svolgimento (in senso procedimentale) della stessa, va predicata l’assoluta liceità della verbalizzazione e dell’utilizzo da parte di chicchessia
”.

Nello stesso senso anche Tribunale di Udine, ord.7.3.2018, est Fuser

Bisogna perciò dare risposta affermativa ai quesiti posti dall’avv Sempronio.

Nessuna questione si pone in merito all’utilizzabilità delle tabelle millesimali: la facoltà di produrre la CTM nel successivo giudizio è ammessa dalla prevalente giurisprudenza e a maggior ragione va riconosciuta nel caso specifico dove le Parti hanno espressamente previsto tale possibilità, svincolandosi dall’obbligo di riservatezza ed inutilizzabilità.

Analogo discorso va fatto con riferimento ai verbali degli incontri di mediazione che, sottoscritti dalle Parti, dai legali e dal mediatore, vengono depositati presso la segreteria dell’ODM e rilasciati in copia conforme alle Parti che ne fanno richiesta.

Inoltre, la dichiarazione di Caio inserita nel verbale di mediazione, avente a tutti gli effetti valore di riconoscimento di debito in merito al compenso del CTM, non attiene al merito stretto della controversia oggetto del procedimento di mediazione e perciò non è soggetto all’obbligo della riservatezza così come sopra delineato.

Il Consiglio, all’esito, prende atto, invita il Consigliere avv. Fabbri a rendere il parere in forma orale nei termini esposti e la ringrazia per il riferimento.

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