Attività del Consiglio Pareri deontologici e ordinamentali

STP multidisciplinare – socio unico avvocato – attività in forma individuale – Verbale del 18 novembre 2020

Riferiscono i Consiglieri Ilaria Bonsignori, Massimo Franzoni e Cristiana Senin in ordine alla richiesta di parere dell’avv. Sempronio su Società tra Professionisti Multidisciplinare. Gli approfondimenti preannunciati nell’adunanza del 4 novembre 2020 sono stati eseguiti e la conclusione è che all’avvocato possa essere data risposta affermativa a tutti i quesiti posti.

Tutto ciò dopo aver

premesso

  • che l’avv. Sempronio fa parte di un’associazione professionale multidisciplinare di stampo tradizionale, in cui è l’unico avvocato: gli altri associati sono dottori commercialisti;
  • che la compagine sociale vuole cessare l’attività mediante la predetta associazione e contestualmente costituire una Società Tra Professionisti multidisciplinare (STP), ai sensi dell’art. 10, comma 3°e ss., l. 12 novembre 2011, n. 183;
  • che anche nella costituenda STP, l’avv. Sempronio sarà l’unico avvocato tra gli altri soci, tutti dottori commercialisti;
  • che, dovendosi fare riferimento all’attività prevalente, la STP in questione sarà iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e non all’Albo degli Avvocati;

tutto ciò premesso, l’avv. Sempronio

chiede

  1. se un avvocato posa far parte di una STP multidisciplinare;
  2. se una STP multidisciplinare possa esercitare attività protetta di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio, con il proprio socio avvocato;
  3. se l’attività forense protetta possa essere svolta da un avvocato quale professionista individuale, al di fuori di una STP multidisciplinare di cui egli faccia parte.

I Consiglieri Ilaria Bonsignori, Massimo Franzoni e Cristiana Senin

preso atto

  • che, per quanto qui di interesse, la l. 12 novembre 2011, n. 183, è vigente;
  • che la predetta l. è generale rispetto alla l. 31 dicembre 2012, n. 247 (legge professionale forense), che è speciale, quanto al regime di esercizio dell’attività professione in forma societaria della Società Tra Avvocati (STA);
  • che, a questi fini, la specialità della l. professionale forense si misura nel fatto che «dal 1° gennaio 2018 l’esercizio in forma associata della professione forense è regolato dalla l. n. 247 del 2012, art. 4 bis (inserito dalla l. n. 124 del 2017, art. 1, comma 141°, e poi ulteriormente integrato dalla l. n. 205 del 2017), che – sostituendo la previgente disciplina contenuta nel d.leg. n. 96 del 2001, art. 16 e ss. – consente la costituzione di società di persone, di capitali o cooperative i cui soci siano, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni, società il cui organo di gestione deve essere costituito solo da soci e, nella sua maggioranza, da soci avvocati» (Cass. civ., sez. un., 19 luglio 2018, n. 19282);
  • che la società della quale sarà socio l’avv. Sempronio sarà iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, poiché la maggioranza della compagine sociale è di commercialisti, e che, quindi, a questa non potrà applicarsi in ogni caso la l. 31 dicembre 2012, n. 247, così come la disciplina e la denominazione STA,
  • che, per questa STP, non verrà richiesta alcuna iscrizione nella sezione speciale dell’Albo degli avvocati di Bologna;

preso atto altresì

  • che i professionisti soci di una STP, oltre a dover osservare le norme e i conseguenti doveri dell’ordine di appartenenza, compreso il rispetto delle norme deontologiche, sono tenuti a pagare i contributi previdenziali alle rispettive Casse, secondo le regole comuni;
  • che, per i soci professionisti di una STP, esiste una prassi secondo la quale, oltre al contributo soggettivo, si può individuare un criterio di calcolo per corrispondere il contributo integrativo, in base alle regole proprie della Cassa di appartenenza di ciascun professionista, come è attestato dal parere reso all’avv. Sempronio dalla Cassa forense, dal seguente tenore:«Gentile Avvocato Sempronio,
    in merito al Suo quesito Le premettiamo innanzitutto che la normativa vigente della Cassa assoggetta l’avvocato all’obbligo del pagamento del contributo soggettivo commisurato sul reddito professionale netto dichiarato ai fini dell’IRPEF, individuando detto reddito in quello che fiscalmente è riconducibile alla categoria dei redditi di lavoro autonomo; e all’obbligo del pagamento del contributo integrativo sul volume di affari Iva dichiarato nella misura del 4%.
    Tuttavia La informiamo che al momento la normativa relativa a tale fattispecie è alla approvazione dei Ministeri competenti e disciplinerà termini e modalità di dichiarazione e riscossione delle cosiddette Stp “società tra professionisti”, riportando così nell’ambito regolamentare dell’Ente tutti i soggetti che esercitano la professione forense.
    Finché non avrà luogo la predetta regolamentazione, i professionisti che svolgono attività forense in studi associati/società – al pari dell’attuale trattamento per gli studi associati – saranno tenuti ad inviare il mod. 5/bis, entro lo stesso termine previsto per la trasmissione del mod. 5 individuale, ossia il 30 settembre di ciascun anno.
    In tale comunicazione devono essere indicate sia i redditi complessivi e i volumi di affari IVA prodotti dallo studio associato/società, sia i redditi e i volumi di affari IVA imputati ai singoli soci o associati iscritti alla Cassa. Per ciascuno studio associato e/o società deve essere trasmesso alla Cassa un solo modello 5 bis, al quale non è connesso alcun versamento di contributi, in quanto rimane un adempimento obbligatorio dichiarativo.
    Per quanto concerne, invece, il singolo avvocato, permangono i consueti adempimenti dichiarativi e contributivi inizialmente descritti»;
  • che, in conseguenza, la l. 12 novembre 2011, n. 183, oltre ad essere vigente, è tecnicamente applicabile, senza necessità di alcun provvedimento che la renda attuabile in concreto;

tutto ciò esposto, i Consiglieri Ilaria Bonsignori, Massimo Franzoni e Cristiana Senin

propongono

al consiglio di esprimere un parere favorevole, ai quesiti posti dall’avv. Sempronio riportati in premessa.

Il Consiglio, all’esito prende atto e fa proprio il parere espresso che viene comunicato verbalmente al richiedente.

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