Attività del Consiglio Pareri deontologici e ordinamentali

Pensionato – iscrizione all’albo – gratuità – previdenza – Verbale del 3/03/2021

Riferisce il Consigliere avv. Senin in merito al parere posto dal dott. Alberto Sempronio ed assegnatole nel corso dell’adunanza del 27 gennaio scorso, dimettendo le seguenti considerazioni e risposte, seguendo l’ordine dei quesiti posti:

1) L’idoneità per l’iscrizione all’albo ottenuta nell’anno 1987 è tuttora valida, non perdendo mai efficacia e consentendo di potersi iscrivere all’albo professionale in ossequio al disposto di cui all’art. 9, d.m.  48/2016 nonché di cui agli artt. 17 e 47, l. 247-2012.

2) L’iscrizione all’albo è compatibile con lo status di pensionato e – per quanto di competenza dello scrivente Consiglio – anche con la pensione, c.d. “quota cento”. Tuttavia, lo status di pensionato “quota cento” non appare essere compatibile con l’esercizio della professione, che per sua natura non può essere svolta in via occasionale, necessitando di effettività, continuità, abitualità e prevalenza, come previsto dall’art. 21, L. 247/2012. Al riguardo segnalo la circolare INPS n. 117 del 09.08.2019 con la quale l’Ente previdenziale ha chiarito che “la pensione è cumulabile con i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui“. L’iscrizione all’albo dovrebbe pertanto (e perciò solo) essere considerata dall’ INPS incompatibile con il carattere occasionale richiesto per l’esercizio del lavoro autonomo ai fini del mantenimento del trattamento pensionistico, con conseguente rischio per Lei di sospensione da parte dell’istituto previdenziale della erogazione della pensione ovvero di richiesta di restituzione degli importi eventualmente da Lei ricevuti a tale titolo a far data dall’iscrizione all’albo professionale.

Sotto altro punto di vista, si rileva che l’entità della dichiarazione dei redditi non è oggetto di verifica da parte dell’Ordine forense ai fini della continuità della professione (criterio invece assunto dall’INPS per l’accertamento del requisito dell’occasionalità del lavoro autonomo svolto). In ogni caso L’Ente professionale verifica periodicamente la continuità dell’esercizio della professione – ai sensi dell’art. 2, D.M. 47-2016 – attraverso l’accertamento della sussistenza dei seguenti requisiti: la titolarità di una partita IVA attiva o l’appartenenza ad una società o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva; l’uso di locali e di almeno un’utenza telefonica destinati allo svolgimento dell’attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati; la trattazione di almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l’incarico professionale è stato conferito da altro professionista; la titolarità di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell’Ordine; l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio Nazionale Forense nonché la titolarità di una polizza assicurativa in corso di validità a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione.

Alla luce di quanto esposto, viene suggerisco rivolgersi all’INPS per ottenere puntuale riscontro, trattandosi dell’Organo competente a decidere sull’eventuale sospensione del trattamento pensionistico.

3) Il dott. Sempronio, in caso di iscrizione all’Albo e adempimento delle relative formalità, potrà esercitare la professione patrocinando i suoi assistiti a titolo gratuito secondo i limiti chiariti dal Consiglio Nazionale Forense e dalla Corte di Cassazione in relazione all’interpretazione del principio di inderogabilità dei minimi tariffari di cui all’art. 24, L. 794-1942, con conseguente possibilità di svolgere l’attività gratuitamente per soli scopi solidaristici e mai per quelli commerciali. Al riguardo si segnalano le seguenti interessanti pronunce: cass. civ. n. 17975/2017, cass. civ. n. 20269/2010, cass. civ. 3495/1999, CNF n. 69/2018 con cui si è chiarito che “il principio dell’inderogabilità dei minimi tariffari, stabilito dalla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 24 sugli onorari di avvocato, non trova applicazione nel caso di rinuncia, totale o parziale, alle competenze professionali, allorché quest’ultima non risulti posta in essere strumentalmente per violare la norma imperativa sui minimi di tariffa, ma per ragioni di amicizia, parentela o anche semplice convivenza“.

4) In caso di iscrizione all’Albo professionale il dott. Sempronio sarà automaticamente iscritto alla Cassa Forense e sarà tenuto a corrispondere a tale istituto – indipendentemente dal reddito professionale – i contributi minimi richiesti a tutti gli iscritti (contributo annuale minimo soggettivo di cui all’art. 24 Regolamento Unico di Previdenza Forense emanato dalla Cassa, pari – per l’anno 2019 – ad € 2.875,00 e contributo annuale di maternità di circa € 100, oltre all’obbligo di inoltro del Modello 5 contenente la dichiarazione dei Suoi redditi professionali).

In relazione ai quesiti corrispondenti ai numeri 3 e 4 viene invitato, comunque, a rivolgersi alla Cassa Nazionale Forense, onde vagliare la posizione personale, anche con riferimento agli eventuali trattamenti per iscritti ultraquarantenni di cui all’art. 4 del medesimo Regolamento Unico di Previdenza Forense e per ricevere riscontro sul punto direttamente dall’Ente competente a riscuotere i contributi previdenziali.

Infine, rilevo che, in aggiunta ai contributi riscossi da Cassa Forense, è dovuto il contributo annuale di iscrizione all’Ordine Professionale, pari ad € 250,00 per l’Ordine degli Avvocati di Bologna.

Il Consiglio, all’esito, ringrazia il Consigliere avv. Senin del parere reso, che fa proprio. Manda alla segreteria per il riscontro all’interessato.

Informazioni sull'autore

Redazione