Attività del Consiglio Estratti delibere

Incompatibilità professione forense – direttore generale ente pubblico economico – art. 18 L. 247/2012 – Verbale del 10 febbraio 2021

Riferisce il Consigliere Segretario avv. Tirapani in merito all’avvio del procedimento di cancellazione per incompatibilità, disposto nei confronti dell’avv. Mevio con delibera del 27 maggio 2020 che qui integralmente si richiama.

Il Consigliere Segretario riferisce che, a seguito di comunicazione inviata a mezzo pec in data 8 giugno 2020 e ricevuta in pari data, l’interessato è stato sentito personalmente il 20 luglio 2020 e ha poi depositato note autorizzate

Viene quindi letta e discussa la relazione della commissione di studio costituita ad hoc che viene illustrata dal referente Cons. avv. Franzoni che viene allegata a far parte integrante del presente verbale (allegato 1).

Il Consiglio, considerato

  • l’esposto anonimo nel quale si dubita che l’avv. Mevio, nella sua qualità di direttore generale di XYZ , possa permanere iscritto all’Ordine degli avvocati e preso atto che questo è stato trasmesso alla Commissione di disciplina;
  • che l’avv. Mevio è stato sentito personalmente il 20 luglio 2020 presso la sede dell’Ordine di Bologna dal Cons. Segretario e dal Cons. Tesoriere e che di quella riunione è stato redatto un verbale a lui noto;
  • che l’avv. Mevio ha ritenuto di costituirsi nel procedimento apertosi a suo carico depositando una lunga e articolata memoria difensiva;
  • che allegata alla memoria l’avv. Mevio ha prodotto 37 documenti, volti a dimostrare la natura dell’attività da lui svolta presso XYZ
  • che dal sito di XYZ appare altresì che l’avv. Mevio è stato direttore generale anche di XYZ Servizi s.r.l., fino al 31 dicembre 2020;

visto

  • l’art. 18 (Incompatibilità) l. 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense), secondo il quale «La professione di avvocato è incompatibile:
    1. con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio dell’attività di notaio […];
    2. con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato».
  •  l’art. 23 (Avvocati degli enti pubblici) della stessa l., secondo la quale, «[…] gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso all’albo. L’iscrizione nell’elenco è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell’articolo 2. Nel contratto di lavoro è garantita l’autonomia e l’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell’avvocato.
  • lo Statuto XYZ in particolare l’Art. 1 – Denominazione, natura giuridica ed ambito territoriale., secondo il quale «1. L’Azienda XYZ omissis … è un ente pubblico economico dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e organizzativa, patrimoniale, contabile e di proprio Statuto.
    1. L’Azienda costituisce lo strumento del quale gli enti locali, la Regione, lo Stato o altri enti pubblici si avvalgono per la gestione unitaria del patrimonio di ** per l’esercizio delle proprie funzioni nel campo delle politiche abitative».
  • l’art. 1, comma 221º, l. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), secondo il quale «le regioni e gli enti locali provvedono alle organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti […]. Allo scopo di garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche ai dirigenti dell’avvocatura civica e della polizia municipale»;
  • il parere redatto dalla commissione e la proposta di deliberazione;

considerato

  • che la memoria redatta dall’avv. Mevio e la copiosa documentazione prodotta consentono di accertare la natura dell’incarico svolto presso XYZ e le società partecipate;
  • che la precisa citazione dei precedenti giurisprudenziali riportati nella memoria è stata considerata nel parere redatto dalla commissione;
  • che tutti i precedenti citati, compreso il parere del CNF, riguardano vicende in cui parti in causa sono stati enti locali e non, invece, enti pubblici economici

ritenuto

di non procedere ad alcuna ulteriore attività istruttoria, poiché non porterebbe nessun altro elemento utile alla decisione che non sia rinvenibile dai documenti agli atti e dalle informazioni desumibili dal sito internet dell’Azienda;

pertanto

dopo ampia discussione, nel corso della quale è stato esposto il parere e le ragioni a fondamento delle quali è stato reso,

valuta

la sussistenza di una causa di incompatibilità riconducibile all’art. 18 lett. a) e d), l. 247/2012, poiché la funzione di Direttore generale di un ente pubblico economico comporta l’inevitabile incompatibilità all’esercizio della professione forense che «è incompatibile con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo ovvero con qualsiasi attività di lavoro subordinato» (art. 18, lett. a) e d) l. 247/2012), quindi

delibera

con l’astensione del Cons. avv. Caio, la cancellazione d’ufficio per incompatibilità ai sensi dell’art. 18 lett. a) e d), l. 247/2012, dell’avv. Mevio, dall’Albo degli avvocati di Bologna – Elenco speciale degli avvocati dipendenti da enti pubblici. Manda alla segreteria per le comunicazioni di avvenuta cancellazione e anche all’Ufficio Pct per quanto di competenza.

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