Attività del Consiglio Pareri deontologici e ordinamentali

Avvocato – consulenza tramite emittente radiofonica – limiti – Verbale 2 marzo 2022

Il Consigliere avv. Franco Focareta, incaricato dal COA di istruire la richiesta di parere svolta dall’avv. Mevia in data 12.01.2021 ed avente ad oggetto la legittimità o meno “dell’attività professionale di consulenza esercitata, tramite un’emittente radiofonica, attraverso la trattazione e l’esposizione di argomenti relativi a determinate materie, anche mediante pareri immediati a richiesta ovvero il successivo approfondimento degli stessi argomenti, a seguito di richiesta specifica al riguardo

riferisce

assistiamo ad un’importante diffusione di rubriche tenute da Avvocati sulla stampa, quotidiana e periodica, ed anche a mezzo di emittenti radiofoniche e televisive, e la circostanza non si presta a censure, purché il Consiglio dell’Ordine ne venga previamente informato e l’attività di consulenza venga svolta con determinate modalità. Quel che rileva, infatti, ai fini della liceità della condotta ovvero della sua conformità ai canoni del Codice Deontologico Forense, sono le modalità e gli strumenti adoperati dal Professionista, che, per espressa previsione, devono essere informati a correttezza e a decoro.

In particolare, ed al fine di evitare che la condotta tenuta possa integrare gli estremi del divieto di accaparramento di clientela, sancito dall’art. 37 del Codice Deontologico Forense, l’Avvocato non deve acquisire rapporti di clientela “con modi non conformi a correttezza e a decoro”, per tali intendendosi anche “l’avere consentito l’inserimento dei propri recapiti di studio in calce ad una rubrica giornalistica”, in quanto potenziale strumento di accaparramento o sviamento di clientela (cfr. Consiglio Nazionale Forense 23.01.2014 n. 83) o, ancora, “l’indicazione in calce alla rubrica giornalistica dei recapiti del proprio studio, finalizzata all’invio diretto della corrispondenza, in quanto rivolta ad una potenziale ed indiscriminata clientela” (cfr. Consiglio Nazionale Forense 07-05-2013, N.74). In tali casi, infatti, non può revocarsi in dubbio che l’indicazione dei propri recapiti rivolta al domicilio degli utenti, con la prevedibile conseguenza di ricevere personalmente, a tali indirizzi, richieste di pareri e consigli legali, integra una forma di pubblicità non ammessa in quanto non conforme alla dignità ed al decoro propri di ogni pubblica manifestazione dell’avvocato. Tanto anche in ragione del divieto, che incombe sul Professionista, di offrire le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti.

Pertanto, e in riscontro alla richiesta di parere, si ritiene legittima l’attività professionale di consulenza esercitata tramite un’emittente radiofonica attraverso la trattazione e l’esposizione di argomenti relativi a determinate materie indicate dagli utenti, purché l’attività stessa non si risolva nell’offerta di prestazioni individuali svolta anche attraverso l’indicazione dei recapiti del proprio studio, o magari rinviando ad incontri o pareri individualizzati successivi, al fine di istaurare rapporti diretti,  successivi, con potenziali clienti.

Il Consiglio, all’esito, ringrazia il Consigliere avv. Focareta del riferimento che fa proprio e manda a quest’ultimo per informare la richiedente.

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