Attività del Consiglio Pareri deontologici e ordinamentali

Albo – Incompatibilità art. 18 L. 247/2012 – Enti pubblici – Mansioni – Verbale del 10/03/2021

Riferisce il Consigliere avv. Fraticelli in ordine al parere richiesto dall’avv. Mevia, assegnato nel corso dell’adunanza del 24 febbraio scorso.

L’Avv. Mevia, iscritta all’Ordine degli Avvocati di Bologna dal 13 gennaio 2014, premettendo di avere accettato, con decorrenza dal 1° marzo 2021, una posizione di administrative legal assistant on legal matters presso EPPO – European Public Prosecutor Office (costituito in forza del Regolamento UE 2017/1939) si rivolge al Consiglio per avere parere “in merito alla possibilità, compatibilmente con la normativa di riferimento in vigore (L. 247/12), di potere essere iscritta nell’elenco speciale degli avvocati che lavorano presso le Pubbliche Amministrazioni, o in subordine, qualora questo non fosse possibile, la cancellazione all’Albo degli avvocati presso l’Ordine di Bologna, con decorrenza al 1° marzo 2021”.

Il consigliere referente, valutata la documentazione e le indicazioni fornite dalla richiedente parere e, in particolare, lo scambio di corrispondenza intervenuto nel febbraio 2021 tra la richiedente parere e l’ufficio EPPO di Lussemburgo, nonché il contratto di assunzione successivamente fatto pervenire alla Segreteria del COA, insieme ai CEOS (“Conditions of Employment of Other Servants of the European Economic Community and the European Community of Atomic Energy “), vale a dire le condizioni generali applicate ai funzionari delle istituzioni comunitarie cui il contratto di impiego fa espresso rinvio, rileva che il rapporto in questione è, sotto ogni profilo, da ritenersi come rapporto di lavoro subordinato.

La circostanza della natura subordinata del rapporto così instaurato tra l’iscritta richiedente e l’Ente Comunitario in questione certamente impedisce in radice il mantenimento dell’iscrizione della richiedente all’albo ordinario, per evidenti ragioni di incompatibilità, a norma dell’art. 18, comma 1, lettera d) della Legge n. 247/2012.

Tanto stabilito, si tratta quindi, ora, di valutare, se l’impiego presso un Ente dell’Unione Europea (nella specie, l’EPPO) consenta l’iscrizione della richiedente all’elenco speciale degli avvocati degli enti pubblici. La questione è stata di recente trattata da questo Consiglio all’adunanza del 24 febbraio 2021 (Richiedente Avv. Luca Cappello, Consigliere Referente Avv. Cristiana Senin) ed è stata risolta con responso negativo, ciò anche con riferimento a recenti pronunce del C.N.F.: tale conclusione è stata raggiunta anche sulla base del principio secondo cui le eccezioni dell’incompatibilità del lavoratore dipendente con l’iscrizione all’albo degli avvocati stabilite dall’art. 23 della L. 247/2012 sono tassative e che, in ogni caso, la Commissione Europea (e, quindi, lato sensu, le Amministrazioni dell’Unione) non possono essere considerate “Ente Pubblico” ai sensi del medesimo art. 23.

Esistono, peraltro, più risalenti precedenti – che riguardano, tra l’altro, anche avvocati già iscritti all’Ordine Forense di Bologna – in forza dei quali a funzionari di Uffici comunitari, in particolare del Servizio Giuridico della Comunità Europea, è stata consentita l’iscrizione all’elenco speciale: vedasi, in particolare, la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 4 maggio 2004, n. 8437. Il fatto che all’epoca, la normativa professionale di riferimento non fosse quella attuale (L. 247/2012), bensì quella precedentemente in vigore (R.D.L. 1578/1933), non sembra dirimente al riguardo, in quanto anche nella precedente legge professionale (art. 3) l’istituzione dell’elenco speciale era prevista e le condizioni di iscrizione al medesimo erano sostanzialmente non dissimili da quelle stabilite dall’attuale normativa.

Ciò nondimeno, nel caso di specie portato oggi all’attenzione di questo Consiglio, sussistono almeno due convergenti circostanze che inducono a concludere per un giudizio di incompatibilità dell’incarico di funzionario presso EPPO con l’iscrizione all’elenco speciale degli avvocati delle pubbliche amministrazioni: la prima è che, in base a quanto emerge dalla lettura sia del contratto di employment (lavoro dipendente) a tempo pieno e di durata biennale, sia delle CEOS, al funzionario assunto presso EPPO con la qualifica di administrative legal assistant on legal mattersmember of contract staff non vengono riconosciute quelle garanzie di “piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente”richieste dall’art. 23,comma 1, L. 247/2012 quale precondizione per l’iscrizione all’elenco speciale degli avvocati degli enti pubblici; la seconda è che la funzione ricoperta dalla richiedente in forza del predetto contratto non presenta, tra le mansioni attribuite, nessuna riconducibile alla rappresentanza e difesa dell’Ente in giudizio, che, invece, ricorre in capo ai funzionari del Servizio Giuridico dell’Unione Europea, ai quali la predetta sentenza Cass. SS.UU. n. 8437/2004 faceva espresso riferimento.

Sembra pertanto doversi concludere per un parere di totale incompatibilità e, conseguentemente, per la necessità della cancellazione dell’Avv. Mevia all’albo degli avvocati con decorrenza dal 1° marzo 2021, data in cui la predetta ha preso formalmente servizio presso EPPO.

Il Consiglio fa proprio il parere espresso dal Cons. avv. Fraticelli che ringrazia per il riferimento; manda alla segreteria per la trasmissione.

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