Attività del Consiglio Pareri deontologici e ordinamentali

Mediazione – Successivo patrocinio – Conflitto d’interessi – Verbale del 24/02/2021

Il Consigliere avv. Silvia Fabbri riferisce in merito al parere richiesto dall’avv. Caio in data 18.2.21.

L’avv. Caio riferisce di avere attivato per conto del proprio assistito un procedimento di mediazione civile e commerciale in tema di divisione immobiliare nei confronti di più parti.

Alcune parti si sono presentate al primo incontro senza essere accompagnate dal proprio legale, manifestando poi la volontà di aderire all’ipotesi di scioglimento della comunione e divisione del compendio immobiliare e chiedendo di poter essere a loro volta assistite nel procedimento di mediazione dall’avv. Caio.

L’avv. Caio chiede il parere del Consiglio circa l’esistenza o meno di ostacoli deontologici all’assunzione del mandato all’ assistenza in mediazione anche in favore di tali parti.

La mediazione costituisce uno strumento alternativo di risoluzione delle controversie e in quanto tale si caratterizza per la contrapposizione delle posizioni delle parti che vi partecipano. Se non ci fosse contrapposizione non ci sarebbero né controversia né necessità di mediare.

Né tale contrapposizione viene meno per il solo fatto che tutte le parti aderiscano al procedimento di mediazione, perché tale volontà significa semplicemente affidarsi all’operato del terzo incaricandolo appunto di mediare tra le diverse posizione e di trovare un accordo.

Anche nel caso specifico quindi la dichiarazione di adesione alla mediazione al fine di addivenire allo scioglimento della comunione non esclude che vi siano o ci possano essere interessi contrapposti tra le parti in sede di divisione con riferimento all’individuazione delle quote e degli eventuali conguagli in denaro.

Del resto l’obbligatorietà dell’assistenza tecnica in mediazione è stata prevista proprio a garanzia della formazione di una volontà consapevole in capo alla parte che deve decidere se aderire o meno alla mediazione o quale altra strategia difensiva seguire.

Nel caso poi si tratta di un’ipotesi di mediazione obbligatoria prevista da legislatore quale condizione di procedibilità dell’eventuale giudizio che potrebbe seguire alla mancata adesione al procedimento o al mancato accordo e dove soggetti con posizioni inizialmente contrapposte verrebbero assistiti dal medesimo difensore.

Considerato che l’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale; considerato che la fattispecie dell’illecito si perfeziona anche qualora il conflitto si configuri come meramente potenziale, si ritiene che vi sia una causa di incompatibilità riconducibile all’art 24 codice deontologico all’assunzione da parte dell’avv. Caio della difesa tecnica a favore di altre parti chiamate in mediazione dal suo assistito (quindi a tutti gli effetti controparti in mediazione).

Il Consiglio, all’esito, ringrazia il Consigliere avv. Fabbri per il parere svolto che fa proprio. Si comunichi all’interessato.

Informazioni sull'autore

Redazione