Attività del Consiglio Pareri deontologici e ordinamentali

Incompatibilità professionale ai sensi dell’art. 18 L. 247/2012 let. D – Verbale del 25/02/2020

Riferisce il Consigliere avv. Cristiana Senin in ordine al parere richiesto dall’avv. Mevio.

Con mail del 5 febbraio inviata a questo Consiglio l’avv. Mevio espone di aver ricevuto dalla Commissione Europea un’offerta di assunzione come Legal Officer presso la R.E. Agency. Precisa che, a quanto gli è stato anticipato, il contratto instaurerebbe un rapporto di lavoro subordinato, pur comportando, in sostanza, il lavoro proprio di un legale.

L’avv. Mevio domanda se, in conseguenza della sua eventuale assunzione presso la Commissione Europea, egli (i) possa mantenere l’iscrizione all’Albo ordinario; (ii) se sia necessaria l’iscrizione all’elenco speciale degli avvocati dipendenti da enti pubblici; oppure (iii) se debba procedere alla richiesta di sospensione; (iv) o alla richiesta di cancellazione.

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Si ritiene di fornire risposta al quesito nei seguenti termini:

Ai sensi dell’art. 18, c. 1, lett. d) della L. 247/2012 la professione di avvocato è incompatibile con qualsiasi attività di lavoro subordinato, salve le eccezioni previste dall’art. 19, ossia: 1) attività di insegnamento o di ricerca in materie giuridiche nell’Università, nelle scuole secondarie pubbliche o parificate e nelle istituzioni di Enti di ricerca e sperimentazioni pubblici; 2) docenti e ricercatori universitari a tempo pieno, nei limiti consentiti dell’ordinamento universitario. Essi devono essere iscritti nell’elenco speciale annesso all’Albo ordinario; 3) avvocati che esercitano attività legale per conto di enti pubblici con le limitate facoltà disciplinate dall’art. 23.

Le richiamate eccezioni sono tassative (cfr. parere C.N.F. N. 63 del 24.09.2014) e devono essere valutate indipendentemente dal luogo in cui l’attività di lavoro dipendente viene espletata, “rientrando nell’ipotesi di incompatibilità l’attività di lavoro subordinato svolta da un avvocato italiano in altro Stato dell’Unione Europea, ancorché in quest’ultimo Stato il rapporto di lavoro subordinato non sia previsto come causa di incompatibilità con la professione forense” (cfr. parere cit. C.N.F. N. 63 del 24.09.2014).

Confermata dunque la situazione di incompatibilità che, in ogni caso, trarrebbe origine dalla conclusione del rapporto di lavoro subordinato delineato dall’istante, occorre chiedersi quale rimedio appare più opportuno adottare in relazione alla sua appartenenza all’Ordine degli Avvocati (di Bologna).

In particolare l’art. 23 c. 1 della 247/2012, rubricato “Avvocati degli enti pubblici “, prevede che sono iscritti in un elenco speciale annesso all’Albo “gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici…“.

Il dato qualificante per l’iscrizione dell’avvocato all’albo speciale degli enti pubblici è la natura giuridica pubblica dell’ente alle cui dipendenze egli è assunto (“Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazional, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30.07.1999 N. 300“. Art. 1 c. 2, D. Lgs. 165/2001 “norme generali sul l’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”).

La Commissione Europea non è un ente pubblico, per cui l’assunzione dell’avvocato alle sue dipendenze non ne consente o determina l’iscrizione nell’albo speciale.

Nemmeno la sospensione temporanea dall’esercizio della professione a norma dell’Art. 20, comma 2 della L. 247/2012 consente di risolvere la questione. Infatti, come ha già avuto modo di chiarire il C.N.F. in un proprio parere, “ai sensi dell’art. 20, comma 2 della L. 247/2012 l’avvocato iscritto all’Albo può sempre chiedere la sospensione dall’esercizio professionale. Trattasi di facoltà svincolata dall’obbligo di motivazione. Sulla richiesta il COA dovrà provvedere con un formale provvedimento di presa d’atto, del quale va fatta annotazione all’Albo.

Si osserva, tuttavia, che nel periodo di sospensione volontaria dall’esercizio della professione seguitano a rimanere operanti le incompatibilità previste dall’art. 18 della L.P. in quanto inerenti alla permanenza dell’iscrizione nell’albo e quindi la conservazione dello status. Se ne deve dedurre, pertanto, che la sospensione volontaria non mette l’iscritto al riparo dall’efficacia dei provvedimenti eventualmente assunti dal COA in conseguenza della situazione di incompatibilità” (C.N.F., parere del 24.09.2014 n. 70). A tale riguardo si osservi che, sempre il CNF, con parere n. 90 del 21.09.2016 ha precisato che l’avvocato che ha chiesto ed ottenuto la sospensione volontaria dall’esercizio della professione ex Art. 20 c. 2, L.P. è assoggettato alle norme prescrittive di cui all’art. 2, co. 2 punti sub d), e), ed f).

Alla luce di quanto sopra si ritiene che in caso di assunzione alle dipendenze della Commissione Europea, l’iscritto debba chiedere la cancellazione dall’Albo.

Il Consiglio, all’esito, ringrazia il Consigliere avv. Senin e delibera di far proprio il parere reso; manda alla segreteria per la comunicazione all’interessato.

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