Attività del Consiglio Pareri deontologici e ordinamentali

Incompatibilità professionale – art.18 legge 247/2012 – Presidente CdA senza deleghe – società estera – limiti – Verbale del 15/01/2020

Riferisce il Consigliere avv. Rimondi in ordine al parere richiesto dal Dott. Sempronio

Più in particolare In vista della richiesta di iscrizione all’Albo degli Avvocati, iI Dott. Michele Sempronio, premessi cenni sull’orientamento espresso in materia dal Consiglio Nazionale Forense e dalla Corte di Cassazione, ha formulato i seguenti quesiti:

  1. È compatibile, con l’esercizio della professione di Avvocato, la carica di presidente o vice presidente del Consiglio di Amministrazione di Società Cooperativa, senza deleghe o con mero ruolo di rappresentanza?
  2. La disciplina in oggetto è da applicarsi anche nel caso in cui la società amministrata è di diritto estero (Irlanda o Regno Unito)?

PARERE

In ordine al primo quesito, si osserva quanto segue.

A seguito della entrata in vigore della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (recante “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”) le incompatibilità con la professione di avvocato sono attualmente disciplinate dall’art. 18 e, per quanto di specifico interesse, dalle lettere b) e c) del citato articolo, che testualmente recitano [La professione di avvocato è incompatibile:]

b) con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui … (omissis);
c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente del consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L’incompatibilità non sussiste se l’oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all’amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti o consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico”.

La questione è stata più volte affrontata dal Consiglio Nazionale Forense, i cui orientamenti, quantomeno sino al 2003, sono correttamente riportati nella richiesta di parere in esame.

La giurisprudenza, sia del Consiglio Nazionale Forense sia delIa Corte di Cassazione, in parte maturata nella vigenza dell’art. 3, comma 1, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (recante “Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore”), è ferma nel ritenere che la situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione forense per il caso di “esercizio del commercio in nome altrui” ricorra nei confronti del professionista che ricopra la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione ove risulti che tale carica, in forza dell’atto costitutivo o di delega del Consiglio, comporti effettivi poteri di gestione. La giurisprudenza in oggetto esclude, per contro, la sussistenza di una situazione di incompatibilità quando il professionista, pur ricoprendo la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, sia privo – per statuto sociale o per successiva deliberazione – dei poteri di gestione dell’attività commerciale, esercitati da un Amministratore Delegato dotato di adeguati poteri.

In buona sostanza, al fine di stabilire se la qualità di Presidente (o di Vice Presidente) sia o meno compatibile con la professione di Avvocato, occorre verificare se, anche in caso di mancato conferimento di deleghe ad personam, l’interessato sia stato nominato in un comitato esecutivo, quindi gestisca l’impresa sociale, partecipando a quell’organo. In questo caso sarebbe incompatibile.

Per quanto riguarda poi il secondo quesito, si osserva che la previsione di cui all’art. 18, comma 1, lett. c), L. n. 247/2012 – volta a preservare l’indipendenza e l’autonomia dell’Avvocato – non pare diversamente interpretabile a seconda che la società nel cui ambito l’Avvocato svolga le funzioni in esame sia disciplinata dalle norme dell’ordinamento italiano o di altro ordinamento giuridico. In concreto, riprendendo quanto osservato in ordine al primo quesito, occorrerà valutare se la disciplina cui è assoggettata la società nel cui ambito l’Avvocato svolga le funzioni in esame consenta di escludere che al Presidente (o al Vice Presidente) siano attribuiti poteri gestori.

In questi termini – necessariamente generali, non essendo stata allegata alla richiesta di parere documentazione (quale lo statuto sociale, l’atto costitutivo o eventuali deleghe) volta a consentire un maggiore approfondimento nel caso concreto – è reso parere.

Il Consiglio, all’esito, delibera di far proprio il parere espresso; manda alla segreteria per la comunicazione all’interessato.

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