Attività del Consiglio Pareri deontologici e ordinamentali

Testimonianza difensore – Art. 51 codice deontologico forense – Limiti – Verbale 11/12/2019

Riferisce il Consigliere avv. Pietro Giampaolo che in data 3 dicembre 2019 l’Avv. Tizia ha richiesto al Consiglio dell’Ordine un parere deontologico circa la compatibilità a rendere testimonianza sulle circostanze apprese nell’esercizio di attività professionale da parte dell’Avv. Caio che si costituirà in giudizio nell’interesse della associazione X, parte resistente. In particolare, l’Avv. Tizia rappresenta di difendere una lavoratrice che ha prestato attività di segretaria per un’associazione che organizza corsi per amministratore di condominio e di aver depositato dinanzi al Giudice del Lavoro ricorso ex art 414 cpc per ottenere il riconoscimento del diritto in capo alla  propria Cliente di ottenere il pagamento in relazione alle attività svolte nell’interesse della Associazione X. Nel ricorso la richiedente ha indicato tra i testimoni il Collega Caio che aveva coordinato un corso per amministratore di condominio organizzato dalla Associazione X nel quale la sua cliente aveva svolto attività lavorativa.

Successivamente alla presentazione del ricorso, l’Avv. Tizia viene contattata dall’Avv. Caio che le anticipa che si costituirà in giudizio nell’interesse della Associazione X affermando, a detta della richiedente, che non sussiste alcuna incompatibilità tra il ruolo del difensore e del testimone.

Il Consiglio dell’Ordine si è già occupato, con precedenti pareri, di chiarire i limiti della testimonianza dell’avvocato nel processo (civile e penale) all’interno della disciplina contenuta nell’art. 51 del Codice deontologico. Il tema generale è il contemperamento del dovere di riservatezza dell’Avvocato e il dovere di testimoniare in assenza di specifiche disposizioni di legge che consentano al teste di astenersi dal deporre o opporre il segreto professionale.

Come già evidenziato da questo Consiglio i commi 1 ° e 2° dell’art. 51 del Codice Deontologico individuano i casi nei quali l’Avvocato deve astenersi dalla testimonianza evidenziando il carattere della “l’assoluta inopportunità” della testimonianza dell’Avvocato.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito il paradigma che l’obbligo di astensione dipende dall’esistenza di un mandato professionale con l’Avvocato, specificando che: “quest’ultimo debba astenersi dal deporre come testimone su circostanze che siano state apprese nell’esercizio della propria attività e siano inerenti al mandato ricevuto” (Cass. Pen., sez. VI, 02 aprile 2013, n. 15003 – MILO Presidente – PETRUZZELLIS Relatore).

Ciò nondimeno, per consolidata giurisprudenza del CNF e della Corte di Cassazione, il rapporto tra il ruolo di difensore e quello di testimone non si presta ad essere disciplinato in termini assoluti ed astratti ed in maniera apodittica, ma va contestualizzato e valutato, caso per caso, non trattandosi di incompatibilità assoluta ma relativa e rilevando esclusivamente sotto il profilo deontologico e non processuale.

La ratio del divieto va ricercata nella necessità di garantire che, attraverso la testimonianza, il difensore non venga meno ai canoni di riservatezza, lealtà e probità cui è obbligato ad attenersi nell’attività di difesa, rendendo pubblici fatti e circostanze apprese a causa della sua funzione e coperte dal segreto professionale espressamente da ricondursi all’articolo 28 del codice deontologico.

Il co. 3° dell’art. 51 prevede che “qualora l’Avvocato intenda presentarsi come testimone o persona informata sui fatti non deve assumere il mandato e, se lo ha assunto, deve rinunciarvi e non può riassumerlo “. La evidente ragione di questo precetto è tesa ad evitare che l’Avvocato non rivesta contemporaneamente due ruoli nel medesimo processo.

Nel caso sottoposto all’esame del Consiglio, l’Avv. Caio ha anticipato che si sarebbe costituito in giudizio, allo stato però non risulta ancora aver assunto il mandato difensivo.

A voler seguire la prospettazione dell’Avv. Tizia cioè che l’Avv. Caio abbia assunto il mandato, ne conseguirebbe che il Collega si sia già determinato nella scelta di astenersi secondo quanto previsto dal co. 3 ° dell’art. 51. Pare opportuno altresì rappresentare che gli elementi acquisiti non consentono di potersi esprimersi se nel caso concreto si possa effettivamente invocare l’art. 28 del Codice deontologico in combinato disposto con l’art. 13 (dovere di segretezza e riservatezza).

Allo stato, pertanto, non si individuano motivi ostativi affinchè l’Avv. Tizia possa difendere in giudizio la Associazione X nonostante sia indicato come teste da parte ricorrente

Il Consiglio, all’esito, ringrazia il Consigliere Avv. Giampaolo per il riferimento e manda agli uffici di segreteria per la comunicazione del parere all’avv. Tizia.

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