Attività del Consiglio Pareri deontologici e ordinamentali

Produzione corrispondenza tra colleghi – prova dell’accordo – limiti – Verbale adunanza del 10/04/2019

Riferisce il Presidente che il consigliere avv. Sergio Palombarini ha reso il seguente parere richiesto dall’avv. Caio ed allo stesso assegnato nell’adunanza del 4 aprile 2019. L’avvocato esponente chiede se esista la possibilità che il difensore sia legittimato a riferire e produrre in giudizio il contenuto della corrispondenza intercorsa con il collega di controparte con la quale “è stato raggiunto un accordo con i Colleghi delle due controparti al fine di rinunciare al giudizio…”; corrispondenza attraverso la quale, aggiunge l’esponente “con ciascun Collega ho pattuito che avremmo fatto seguire la formalizzazione della rinuncia ex art. 306 c.p.c.

L’articolo 48 del Codice deontologico forense recita:

  1. L’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte.
  2. L’avvocato può produrre la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando la stessa:
    a) costituisca perfezionamento e prova di un accordo;
    b) assicuri l’adempimento delle prestazioni richieste.
  3. L’avvocato non deve consegnare al cliente e alla parte assistita la corrispondenza riservata tra colleghi; può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al collega che gli succede, a sua volta tenuto ad osservare il medesimo dovere di riservatezza.
  4. L’abuso della clausola di riservatezza costituisce autonomo illecito disciplinare.
  5. La violazione dei divieti di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Se pertanto – in accordo alla norma – l’esponente ritiene che nel caso di specie dal punto di vista civilistico tra le parti si sia effettivamente raggiunto (ossia: concluso) un “accordo”, potrà produrre in giudizio la corrispondenza su cui tale accordo si fonda ed attraverso la quale viene provato, così come previsto dal comma 2 dell’art. 48 C.D.

Ciò a prescindere da ogni valutazione processuale in ordine alla ammissibilità e tempestività della produzione, questione che esula dal presente parere.

Si comunichi all’avv. Caio

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