Riferisce il Presidente che il consigliere avv. Sergio Palombarini ha reso il seguente parere richiesto dall’avv. Caio ed allo stesso assegnato nell’adunanza del 4 aprile 2019. L’avvocato esponente chiede se esista la possibilità che il difensore sia legittimato a riferire e produrre in giudizio il contenuto della corrispondenza intercorsa con il collega di controparte con la quale “è stato raggiunto un accordo con i Colleghi delle due controparti al fine di rinunciare al giudizio…”; corrispondenza attraverso la quale, aggiunge l’esponente “con ciascun Collega ho pattuito che avremmo fatto seguire la formalizzazione della rinuncia ex art. 306 c.p.c.”
L’articolo 48 del Codice deontologico forense recita:
- L’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte.
- L’avvocato può produrre la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando la stessa:
a) costituisca perfezionamento e prova di un accordo;
b) assicuri l’adempimento delle prestazioni richieste. - L’avvocato non deve consegnare al cliente e alla parte assistita la corrispondenza riservata tra colleghi; può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al collega che gli succede, a sua volta tenuto ad osservare il medesimo dovere di riservatezza.
- L’abuso della clausola di riservatezza costituisce autonomo illecito disciplinare.
- La violazione dei divieti di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Se pertanto – in accordo alla norma – l’esponente ritiene che nel caso di specie dal punto di vista civilistico tra le parti si sia effettivamente raggiunto (ossia: concluso) un “accordo”, potrà produrre in giudizio la corrispondenza su cui tale accordo si fonda ed attraverso la quale viene provato, così come previsto dal comma 2 dell’art. 48 C.D.
Ciò a prescindere da ogni valutazione processuale in ordine alla ammissibilità e tempestività della produzione, questione che esula dal presente parere.
Si comunichi all’avv. Caio