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Compatibilità tra professione legale e amministratore di condominio – Estratto verbale del 21/11/2018

Riferisce il Consigliere avv. Luppino che, a seguito di richiesta, da parte dell’avv. Caio di parere scritto, già reso oralmente, in merito alla compatibilità tra la professione di avvocato e quella di amministratore, ha risposto nei seguenti termini, con email dell’8 novembre 2018.

Allo stato della normativa esistente non sussiste incompatibilità fra la professione di avvocato e quella di amministratore di condomino, ove concretamene rispettato dall’avvocato: il dovere di indipendenza, nonchè le altre previsioni deontologiche legate alla segretezza, riservatezza al divieto di accaparramento della clientela (art. 37 cod. deo) ed in particolare al conflitto di interesse (art.24 cod. deo).

In ragione del quadro normativo esistente: Legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”, legge 11 dicembre 2012, n. 220, contenente “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici”, i cui artt. 9, 10, 11, 25 hanno modificato gli artt. 1129 e 1130 c.c., introdotto l’art. 1130 bis, c.c. nonché gli artt. 71 bis, 71 ter e 71 quater disp. att. c.c., sulla questione della compatibilità tra la professione di avvocato e quella di amministratore di condominio si è pronunciato anche il CNF.

Con Parere della Commissione consultiva, reso nella Seduta del 20 febbraio 2013 (relatore Prof. Avv. Ubaldo Perfetti), che si trascrive, il CNF si è così pronunciato riguardo la compatibilità di cui all’art. 18 della L.247/12:

ha escluso che detta disposizione impedisca all’Avvocato di esercitare l’attività di amministratore di condominio. Il C.N.F. nel parere de quo muove dalla circostanza che il nuovo art. 18 della L. 247/2012 individua quattro macro aree di incompatibilità con la professione di Avvocato e che «[…] il condominio è un ente di gestione privo di personalità giuridica distinta da quello dei singoli condomini i quali sono rappresentati dall’amministratore e non costituiscono un’entità diversa da quest’ultimo […]». In questo solco, il C.N.F. ha poi affermato che «[…] quello dell’amministratore configura un ufficio di diritto privato, assimilabile al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicabilità delle disposizioni sul mandato […]». La qualificazione dell’amministratore di condominio quale mandatario – prosegue il C.N.F. – è confermata proprio dall’art. 9 della L. 220/2012 di modifica della disciplina del condominio che «modificando l’art. 1229 c.c., attribuisce all’assemblea la facoltà di subordinare la nomina dell’amministratore alla presentazione di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile “(…) per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato”». Dalla qualificazione della figura dell’amministratore di condominio quale mandatario con rappresentanza di persone fisiche, il C.N.F. deduce che questi non agisce in proprio e non svolge attività commerciale; ne consegue che l’Avvocato che esercita contestualmente attività di amministrazione di condominio non ricade nella previsione di incompatibilità tra attività forense ed esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale, in nome proprio od altrui (art. 18, lett. b), L. 247 2012. L’irriducibilità del condominio allo schema societario e/o dell’impresa, esclude per l’Avvocato esercente l’amministrazione condominiale la ricorrenza del divieto previsto per l’Avvocato (art. 18, lett. c), L. 247/2012) di assumere la qualità di socio illimitatamente responsabile, o di amministratore, di società di persone, aventi quali finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite. Inoltre, l’amministratore non è neppure qualificabile come lavoratore subordinato, stante la qualificazione del condominio quale ente di gestione privo di personalità giuridica distinta da quella dei condomini, i quali infatti conservano il potere di agire in difesa dei diritti esclusivi e comuni, con la conseguenza ulteriore che per l’Avvocato-amministratore non sorge neppure l’incompatibilità di cui all’art. 18, lett. d), L. 247/2012 “.

Sull’argomento si è pronunciato anche il Consiglio dell’Ordine di Trani del 16.9.2014.

Tutto quanto premesso, in ragione del fatto  che allo stato della normativa attuale e salvo differenti modifiche che potranno investire la professione non regolamentata di amministratore di condominio in un prossimo futuro, posto che la L.220/12 non ha trasformato l’attività di amministrazione di condominio in una vera e propria professione, dal momento che non è istituito né un albo, né uno specifico registro degli amministratori di condominio, in linea con il parere espresso dal CNF il 20 febbraio 2013 (rel. Prof. Ubaldo Perfetti) e nel rispetto delle cautele di condotta in epigrafe,  ritiene che non vi sia incompatibilità tra l’esercizio della professione di Avvocato e l’attività di amministratore di condominio e che la stessa debba essere ritenuta esercizio di attività professionale di avvocato e, come tale, soggetta agli obblighi previdenziali e al rispetto delle norme del codice deontologico forense.

Il Consiglio, all’esito, ringrazia l’avv. Luppino per il parere reso che fa proprio nei termini sopra esposti.

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