Attività del Consiglio Estratti delibere

Limiti di ammissibilità di STP multidisciplinare con avvocati – Estratto verbale del 19/07/2018

Il Consigliere avv. Alessandro Lovato riferisce in merito al parere richiesto dalla dott.ssa Tizia

Con la presente Vi chiedo se potete fornirmi chiarimenti sulla possibilità di costituire una Società tra professionisti multidisciplinare con le caratteristiche di seguito indicate.
È ammissibile per l’Ordine degli Avvocati una società tra professionisti con la seguente compagine sociale:

  • Soci professionisti:
  • Dottore Commercialista che detiene il 67 % del capitale sociale
  • Avvocato che detiene il 3% del capitale sociale
  • Socio non professionista
  • Socio tecnico che detiene il 30% del capitale sociale

L’Avvocato deve fare parte del Consiglio di Amministrazione oppure la carica di amministratore unico può essere ricoperta dall’altro socio professionista o dal socio non professionista? Se l’Avvocato deve far parte del CdA, l’organo amministrativo può essere costituito da tutti i soci professionisti e non?

La STP può essere iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna essendo prevalente l’attività del Dottore Commercialista?

Premesso che come stabilito con precedenti delibere, questo Consiglio dell’Ordine non fornisce consulenza a terzi ma solo pareri in materia ordinamentale e deontologica ad iscritti, la novità della materia e le richieste di iscrizione all’elenco speciale che stanno iniziando a pervenire al COA di Bologna, inducono ad affrontare le questioni di maggiore rilievo, e così cercare di individuare linee interpretative e un orientamento operativo, in attesa di un eventuale e più specifico intervento del CNF e della Cassa nazionale di previdenza forense, quest’ultima anche in attuazione della previsione di cui all’art.6 ter dell’art.4 bis, l.247/2012, così come introdotto dall’art.1, comma 443 della l.27/12/2017, n.205 (di cui infra).

Come è noto l’art.141, comma 1, della L.4 agosto 2017, n.124 è intervenuto sulla L.247/2012 (legge professionale forense) riformando l’articolo 4, abrogando l’articolo 5, inserendo l’art. 4 bis, e così introducendo la possibilità di esercizio della professione di forense in via associata, sia tramite associazioni professionali anche multiprofessionali che tramite società di persone o capitale.

Art 4 L.247/2012 associazione tra avvocati e multidisciplinari

L’art. 4 prevede due tipi di associazioni professionali a mezzo delle quali è possibile esercitare la professione forense

Le “associazioni tra avvocati” che indicheremo come ATA e le “associazioni tra liberi professionisti”, le multidisciplinari, che indicheremo come (ATP)

In particolare, si prevede che:

  • La professione forense può essere esercitata in ATA
  • L’incarico tuttavia deve essere conferito all’avvocato in via personale.
  • Alle ATA possono partecipare anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con dm Giustizia (DM 23/16) [1]
  • La professione forense può essere altresì esercitata da un avvocato che partecipa ad una ATP
  • Possono essere soci delle ATA solo coloro che sono iscritti al relativo albo
  • Le ATA sono iscritte in un elenco speciale tenuto presso il Consiglio dell’Ordine nel cui circondario hanno sede ai sensi dell’art.15 comma 1, lett. l)[2]
  • La sede dell’associazione è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari.
  • L’avvocato può essere associato anche a più di una associazione
  • Le ATP possono indicare l’esercizio di attività proprie della professione forense tra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se tra gli associati vi è almeno un avvocato iscritto all’albo.
  • (…)

Art 4 – bis l.247/2012 (Esercizio della professione forense in forma societaria)

L’art.4 bis prevede che l’esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito anche a società (STA) iscritte in apposito elenco speciale dell’albo purchè abbiano determinate caratteristiche.

In particolare, l’art.4 bis prevede che

  • La professione forense può essere esercitata anche in forma societaria da società di persone, di capitale o a società cooperative, iscritte in un’apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società (ndr. art.15, comma 1 lett. l) l.247/2012).
  • Dette società devono avere i seguenti requisiti:
    • i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni
    • la maggioranza dei membri dell’organo di gestione deve essere composta da soci avvocati
    • i componenti dell’organo di gestione devono essere soci
    • i soci professionisti (e, dunque anche gli avvocati) possono rivestire la carica di amministratori;
    • la maggioranza dei membri dell’organo di gestione deve essere composta da soci avvocati, i quali assicurano per tutta la durata dell’incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilità, iniziali o sopravvenuti.
    • resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale
    • La responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione
    • Le società di cui al comma 1, in qualunque forma costituite, sono tenute a prevedere e inserire nella loro denominazione sociale l’indicazione “società tra avvocati” nonché ad applicare la maggiorazione percentuale, relativa al contributo integrativo di cui all’articolo 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell’IVA; tale importo è riversato annualmente alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
    • (….)

Prima ancora di formulare una risposta al quesito posto, pare utile affrontare le ulteriori questioni che preliminarmente si pongono dalla lettura di quanto sopra e valutare, nell’occasione, le seguenti problematiche.

  1. Le ATP possono essere iscritte nell’elenco speciale dell’albo degli avvocati, laddove esercitino la professione forense ?
    La risposta deve essere affermativa, purché tra gli associati vi sia almeno un socio iscritto all’albo degli avvocati, vista la previsione di multidisciplinarietà stabilita nella formulazione dell’art.4, e l’espressa previsione di cui all’art.15, comma 1, lett. l) della lpf.
  1. Le STA possono prevedere soci professionisti non avvocati e, in tale caso, possono essere iscritte all’albo degli avvocati ?
    Anche la risposta al secondo quesito, non può essere che affermativa, vista l’espressa previsione della lettera a)  del comma 2, dell’art.4 bis l.247/2012 e la già citata previsione di cui all’art.15, comma 1, lett. l) della lpf.

I problemi invece si pongono laddove, come nel caso di specie, si chieda se un avvocato possa partecipare ed esercitare la professione forense quale socio di una società tra professionisti (STP regolata dall’art. 10 L. n. 183/2011 e d.m. n. 34/2013) e, quale conseguente corollario, se sia ammesso che una STP eserciti la professione forense se ha come socio un avvocato e se, infine, le STP possano essere iscritte all’albo degli avvocati, laddove esercitino la professione forense.

La risposta a tali questioni, che pare senz’altro negativa, pone una serie di questioni, a mio avviso più complesse che è utile esaminare.

L’art.4 bis “consente” l’esercizio dell’attività forense in forma societaria alle società iscritte nell’apposita sezione speciale dell’albo che abbiano le caratteristiche sopra elencate, oltre alle altre peculiari previste dall’art.4 bis, qui non esaminate.

Sennonché le STA, si distinguono, nettamente dalle STP (società tra professionisti regolate dall’art. 10 L. n. 183/2011 e d.m. n. 34/2013) [3].

Infatti:

STA STP
Attività Esercizio professione forense consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un’apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società Esercizio attività professionale consentito a professionisti iscritti ad albi – anche prestazioni tecniche strumentali a società
Tipo societario Società persone – capitale e coop Società persone – capitale e coop (minimo 3 soci)
Denominazione STA STP
Oggetto Esercizio in via esclusiva attività prof.le da parte dei soci e indicazione attività prevalente ai fini dell’iscrizione all’albo
Partecipazione al capitale sociale I soci, per almeno 2/3 del capitale sociale e dei diritti di voto devono essere avvocati iscritti all’albo e/o professionisti iscritti in albi di altre professioni. 1/3, dunque, soci di capitale che hanno diritto al voto. (Problema previsioni con quorum stabilito superiore a 2/3) Numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza dei 2/3 nelle deliberazioni o decisioni sociali
Partecipazione di socio ad altra società Abolito obbligo partecipazione a una sola associazione ma nulla si prevede per più società Non consentita – si a partecipazione ad ass.ne o attività autonoma
Amministrazione Solo a soci – maggioranza dei membri dell’organo di gestione devono essere avvocati (ma anche soci di capitale) Anche a non soci
Fatturazione 4 % c.p.a.
Prestazione professionale Personalità prestazione prof.le (da parte dei soli professionisti)

 

Personalità prestazione prof.le da parte dei soli professionisti (eventualmente con ausiliario comunicato al cliente).

 

 

Il primo problema da porsi è, come si è visto, se un avvocato possa esercitare la professione forense quale socio di una STP.

A mio avviso la legge non consente all’avvocato di partecipare ad una STP (ex l.183/2011) ai fini dell’esercizio della professione forense.

Tale questione era indiscussa già prima della l. 124 – 2017 e le previsioni in tema societario, introdotte con l’art.1, comma 141, di detta legge, nulla mutano al riguardo. Anzi, le specifiche previsioni sopra evidenziate vanno nel senso di escluderne la possibilità.

Ove si concordi con quanto sopra, ne deriva quale inevitabile conseguenza che a una STP (ex l.183/2011) non è consentito l’esercizio dell’attività forense, non solo perché, come si è appena visto, ad essa non potrebbe partecipare un avvocato, ma perché, in ipotesi, non avendo le caratteristiche e i requisiti previsti dall’art. 4 bis della l.247/2012, non le sarebbe “consentito” l’esercizio della professione forense.

Da ciò, pure inevitabilmente consegue che una STP (ex l.183/2011) non può essere iscritta nell’elenco speciale all’albo degli avvocati.

Da ultimo e solo per completezza, visto che si è dato atto che per le associazioni professionali multidisciplinari a cui partecipi un avvocato iscritto, è consentito l’esercizio dell’attività forense, pare utile esaminare se, anche una STA, con soci professionisti anche non avvocati, possa esercitare un’attività multidisciplinare o se i soci professionisti non avvocati possano effettuare solo prestazioni tecniche strumentali all’attività forense della Società o rivestire il solo ruolo di soci di capitale, e così esercitare esclusivamente l’attività forense per il tramite degli avvocati iscritti.

Si è infatti posto il quesito se una STA, a cui partecipano più professionisti,  debba esercitare unicamente la professione forense, nel senso che le altre professionalità ricomprese nella compagine sociale potrebbero esercitare la loro attività solo in supporto all’attività forense della STA (es. consulente medico legale che quale socio professionista presti la propria attività professionale solo con l’avvocato), ovvero se, ferme le previsioni sociali e statutarie imposte dall’art.4 bis, tali società possano invece esercitare, oltre all’attività forense anche altre professioni, tramite gli altri soci professionisti.

A tale riguardo si ritiene di poter aderire al parere espresso dal COA di Milano in data 7 febbraio 2018, nel senso che pare possibile ritenere che le STA, oltre ad esercitare la professione forense, possano esercitare un’attività multidisciplinare, analogamente a quanto previsto per un’associazione tra professionisti, purché mantengano le caratteristiche tipiche di una STA.

In tale prospettiva, tuttavia, si pone più di un interrogativo sul possibile successo dell’istituto, per la previsione recentemente introdotta con il comma 6-bis dell’art.4 bis [4], dalla legge di bilancio 2018 (art.1 comma 443 l.27/12/2017, n.247), ove si prevede che le società di cui al comma 1, in qualunque forma costituite, oltre ad essere tenute a prevedere e inserire nella loro denominazione sociale l’indicazione “società tra avvocati”, sono tenute ad applicare la maggiorazione percentuale, relativa al contributo integrativo di cui all’articolo 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell’IVA, che dovrà essere riversato annualmente alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

Pare intuibile che tale ultima previsione, non costituisce certamente un incentivo all’esercizio, tramite STA di un’attività professionale diversa da quella forense da parte di un socio professionista non avvocato.

Alla luce di quanto sopra il Consigliere Avv. Alessandro Lovato propone di rispondere al quesito posto in termini negativi nel senso che un avvocato iscritto all’albo non può partecipare ad una STP quale socio professionista ai fini dell’esercizio della professione, posto che l’attività forense può essere esercitata in forma societaria solo tramite una STA, non da ultimo considerando che le caratteristiche della STP come rappresentate nel quesito, non rispettano le previsioni di cui all’art. 4 bis della l.247/2012, con riferimento all’organo di amministrazione che deve prevedere la maggioranza di membri avvocati e l’esclusione dei soci non professionisti.

Riferisce il Consigliere Avv. Alessandro Lovato sul quesito posto dall’Avv. Caio

Invio la presente per sapere se vi siano indicazioni da parte dell’onorevole consiglio dell’ordine in merito alle modalità di rilascio dei mandati alle società tra avvocati.

In particolare vorremmo sapere come procedere nei casi in cui debba essere conferita procura per l’assistenza giudiziale da parte del Cliente alla Società e, di conseguenza, dalla società all’avvocato.

Alla luce di quanto sopra, il Consigliere avv. Alessandro Lovato propone di rispondere al quesito nei seguenti termini:

Nel rapporto tra cliente e società si instaura un contratto di prestazione d’opera professionale, la procura alle liti dovrà essere invece conferita al difensore il quale, come prevede la legge, art.4 bis comma 3, l. 247/2012 “Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale”, dovrà svolgere l’incarico personalmente, in piena indipendenza e imparzialità e nel rispetto delle norme deontologiche forensi.

Il Consiglio, all’esito, ringrazia il Consigliere Avv. Alessandro Lovato e delibera di approvare i pareri resi nella formulazione sopra esposta.

Si comunichi

 


[1]Art. 2.  Individuazione delle categorie professionali

I liberi professionisti non iscritti nell’albo forense che partecipano ad una associazione multidisciplinare devono appartenere alle seguenti categorie organizzate in ordini e collegi professionali:

  •   ordine dei dottori agronomi e dottori forestali;
  •   ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori;
  •   ordine degli assistenti sociali;
  •   ordine degli attuari;
  •   ordine nazionale dei biologi;
  •   ordine dei chimici;
  •   ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
  •   ordine dei geologi;
  •   ordine degli ingegneri;
  •   ordine dei tecnologi alimentari;
  •   ordine dei consulenti del lavoro;
  •   ordine dei medici chirurghi e odontoiatri;
  •   ordine dei medici veterinari;
  •   ordine degli psicologi;
  •   ordine degli spedizionieri doganali;
  •   collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati;
  •   collegio degli agrotecnici e agrotecnici laureati;
  •   collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati;
  •   collegio dei geometri e geometri laureati.

[2]Art. 15  Albi, elenchi e registri

Presso ciascun consiglio dell’ordine sono istituiti e tenuti aggiornati:
(…)
l)  l’elenco delle associazioni e delle società comprendenti avvocati tra i soci, con l’indicazione di tutti i partecipanti, anche se non avvocati;

[3]“Al riguardo deve anzitutto confermarsi la specialità della professione forense e delle società tra avvocati, per le quali ultime non trova applicazione la disciplina generale recata dalla legge n.183 del 2011, ma quella speciale recata dall’art. 5 della legge n. 247 del 2012. Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere 25 maggio 2016, n. 64” (ndr. il riferimento alle società tra avvocati era alle società ex d.lgs 96/2001), e così pure la Relazione di accompagnamento al dm 34/13 aveva escluso l’applicabilità agli avvocati della l.n.183/11. Infine, il CNF con circolare n.18/13 aveva ritenuto che “non è, comunque, applicabile agli avvocati la disciplina prevista per le altre categorie professionali contenuta nella l.183 del 2011 e nel d.m. 8.2.2013, n.34” stante l’allora vigente previsione di riserva di legge, contenuta nell’art.5 della l.247/2012 LPF.

[4]6-bis.   Le società di cui al comma 1, in qualunque forma costituite, sono tenute a prevedere e inserire nella loro denominazione sociale l’indicazione “società tra avvocati” nonché ad applicare la maggiorazione percentuale, relativa al contributo integrativo di cui all’articolo 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell’IVA; tale importo è riversato annualmente alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense

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