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Compatibilità dell’indennità di disoccupazione (NASPI) con attività libero professionale – Estratto verbale del 31/10/2018

Riferisce il Consigliere avv. Federico Canova che in data 23/10/2018 il Dr. Tizio ha avanzato, a mezzo e-mail, istanza al Consiglio dell’Ordine, per chiedere se sia possibile iscriversi presso il centro per l’impiego al fine di acquisire formalmente lo stato di disoccupazione e risultare al contempo iscritto presso il registro dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio.

Il Consiglio dell’Ordine, nell’adunanza in data 24/10 u.s., assegnava la richiesta del parere al Consigliere Avvocato Federico Canova.

In particolare, il parere richiesto interessa la questione attinente alla compatibilità dell’indennità di disoccupazione con alcune tipologie di attività lavorative e di redditi e, nella specie, del praticante avvocato abilitato al patrocinio.

La questione sottoposta all’attenzione del Consiglio dell’Ordine deve essere analizzata con riguardo alla circolare Inps 174/17 (www.inps.it).

La circolare ha fornito precisazioni in ordine alla compatibilità dell’indennità di disoccupazione con alcune tipologie di attività lavorative e di redditi; in particolare l’Istituto ha ritenuto compatibile l’indennità di disoccupazione anche con redditi da attività professionale esercitata da liberi professionisti iscritti in specifiche casse, purché il reddito derivante da lavoro autonomo sia inferiore a 4800 euro.

Secondo l’Istituto l’iscrizione ad albi professionali non è sufficiente, da sola, a fare supporre lo svolgimento di attività di lavoro autonomo e lo stesso vale per la semplice apertura di partita IVA.

La definizione di “Stato di disoccupazione” è stata di recente data dall’art. 19 D.lgs 150/2015.

Si aggiunge che il Ministero del Lavoro, con nota 2866/2016, ha ritenuto: “Si concorda che un soggetto titolare di partita IVA non movimentata negli ultimi 12 mesi, precedenti la presentazione della DID, possa essere considerato soggetto privo di impiego ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 D.lgs 150/2015”.

In tal senso si rilascia il parere richiesto, ritenendo che, nei limiti reddituali indicati, l’istante possa trovare adeguata e satisfattiva risposta al quesito formulato.

Il Consiglio,all’esito, ringrazia il Consigliere avv. Canova per il parere reso.

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Redazione