Pareri deontologici e ordinamentali

Consulenza legale a favore di partito politico – pubblicità – limiti deontologici – Verbale adunanza del 7/10/2015

Riferisce il consigliere Dalle Nogare sulla richiesta di parere/nulla osta da parte della collega Caia del 5 febbraio 2015.

La questione sottoposta al parere di questo Ordine si può riassumere sommariamente nel seguente modo: la collega chiede di poter svolgere attività di consulenza legale gratuita ed a titolo volontario presso la sede del partito a cui è iscritta.  L’attività di “prima consulenza legale” sarebbe pubblicizzata attraverso volantini distribuiti ai cittadini e si svolgerebbe nella sede del partito previo appuntamento telefonico ad un recapito mobile.

Preliminarmente, va sottolineato ed apprezzato il fatto che la collega abbia preventivamente interpellato l’Ordine per avere un parere ed un eventuale nulla osta all’avvio dell’attività: questo comportamento dovrebbe essere la regola ma sempre più spesso l’Ordine è chiamato ad intervenire su segnalazioni di enti ed associazioni varie che già effettuano consulenza legale.

L’apprezzamento, però, non induce ad un benevolo accoglimento della richiesta: la legge professionale ed il codice deontologico pongono alcuni limiti sulle modalità concrete di svolgimento dell’attività che, nel caso concreto, paiono ostative all’esercizio della consulenza legale come prospettata.

In via generale, l’art. 2 comma 6 consente il rapporto professionale che si istituisce tra una singola Associazione ed un Avvocato per l’espletamento dell’attività di consulenza legale, ma  nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali e limitatamente nell’interesse dei propri associati ed iscritti (cfr. anche parere CNF del 3 ottobre 2001, n. 139). E non pare essere questo il caso di specie, considerato che sembra che la prima consulenza legale offerta sia fruibile da chiunque, non solo dagli iscritti al partito presso cui si svolge l’attività.

Ora, per quanto possa estendersi il campo di azione di un partito, non è dato pensare che questi possa svolgere attività che è riservata ad una determinata categoria professionale, né che possa offrirla al di fuori della cerchia dei propri iscritti, escludendo, per interpretazione letterale della norma, anche i simpatizzanti ed i cittadini potenziali elettori.

Sotto il profilo deontologico, poi, le modalità descritte per fornire la consulenza legale incontrano alcuni ostacoli che riguardano il rapporto fiduciario con la parte assistita e soprattutto la concreta possibilità che tale situazione possa costituire o essere  percepita come un accaparramento di clientela, ai sensi dell’art. 37 C.D.

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Redazione