Attività del Consiglio Pareri deontologici e ordinamentali

Avvocato – Testimonianza – Mandato – Incompatibilità – Verbale del 22 marzo 2022

Il Consigliere Avv. Antonella Rimondi riferisce sulla richiesta di parere deontologico trasmessa al COA dall’Avv. Caio, iscritta all’Ordine degli Avvocati di Bologna, con mail in data 22 marzo 2022, assegnata al suddetto Consigliere all’Adunanza del 23 marzo 2022.

In estrema sintesi

  • la richiesta di parere ha ad oggetto le norme deontologiche che disciplinano la testimonianza dell’avvocato: una ex cliente dell’Avv. Caio attualmente assistita da altro legale, ha presentato denuncia-querela per i fatti che hanno costituito l’oggetto dell’incarico professionale conferito alla Collega, indicando quest’ultima in qualità di persona informata sui fatti;
  • in ragione di quanto sopra, l’Avv. Caioè stata contattata dai CC al fine di dare corso alla assunzione a s.i.t.;
  • ciò premesso, l’Avv. Caio chiede se, dal punto di vista deontologico, può rendere le s.i.t. ovvero se può astenersi facendo valere il segreto professionale;
  • in data 24 marzo 2022, esaminata la richiesta e ritenuta l’urgenza di provvedere, la sottoscritta ha telefonato alla Collega e reso oralmente il parere richiesto, dopo avere acquisito ulteriori informazioni.

In buona sostanza, il parere reso ha toccato i seguenti aspetti:

  • in virtù della L. 247/2012, il potere disciplinare compete al CDD che, ovviamente, non è vincolato dai pareri resi dal COA;
  • la testimonianza dell’Avvocato è disciplinata dall’art. 51 del Codice Deontologico attualmente vigente e deve considerarsi una eccezione qualora riguardi circostanze apprese nell’esercizio dell’attività professionale. La dizione attuale (“L’avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre come persona informata sui fatti o come testimone, su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale e ad essa inerenti”) è infatti decisamente più restrittiva di quella di cui all’art. 58 del codice deontologico abrogato (“Per quanto possibile, l’avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto”);
  • tuttavia, il caso descritto rientra nell’ambito del c.d. Codice Rosso e le ragioni di tutela della vittima giustificano l’eccezionalità;
  • l’indicazione dell’Avv. Caio in qualità di persona informata sui fatti nella denuncia-querela presentata dalla ex cliente può interpretarsi come una implicita rinuncia alla tutela offerta dalla norma sul segreto professionale;
  • stante la delicatezza della situazione, è consigliabile chiedere ed ottenere dalla ex cliente formale liberatoria dal segreto professionale;
  • qualora l’avvocato intenda presentarsi come testimone o persona informata sui fatti non deve assumere il mandato e, se lo ha assunto, deve rinunciarvi e non può più assumerlo.

Al termine del colloquio l’Avv. Caio ha ringraziato l’Avv. Rimondi e l’intero Consiglio per l’attenzione accordatale e per la tempestività dell’intervento.

Il Consiglio, all’esito, fa proprio il parere reso dal Consigliere avv. Rimondi che ringrazia.

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