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Mediazione e negoziazione in prima linea per la fase successiva al lockdown

La dichiarazione dello stato di emergenza della durata di sei mesi (dal 31.01.2020 al 31.07.2020) deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31.01.2020 per fronteggiare il “rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, nella specie il Corona virus – Covid 19”, ha drasticamente modificato il nostro normale modello di vita.

I nostri comportamenti, le modalità di relazionarci con il prossimo ed addirittura le principali libertà fondamentali riconosciute dalla nostra Carta Costituzionale sono state improvvisamente sottoposte ad incredibile ed impensabile compressione, a causa della necessità di salvaguardare il primario e fondamentale diritto alla salute dei cittadini.

L’attività giurisdizionale è stata pesantemente coinvolta dall’emergenza sanitaria, subendo oltre modo l’azione legislativa emergenziale del Governo che dapprima ha imposto – per il periodo compreso dal 9 marzo al 14 aprile (poi prorogato all’11 maggio 2020) – il rinvio ope legis di tutte le udienze e di tutte le attività processuali e successivamente – per il periodo dal 14 aprile al 30 giugno 2020 (poi prorogato al 31.07.2020) – ha concesso ai capi degli Uffici Giudiziari la libertà di decidere le azioni da intraprendere per l’organizzazione di uffici e personale, nonché per la gestione degli affari giudiziari.

Le regole introdotte dai decreti legge n. 11/2020 e n. 18/2020 e l’assenza di regolamenti ministeriali validi su tutto il territorio nazionale hanno prodotto – nella contestuale libertà organizzativa lasciata ai capi degli Uffici Giudiziari – un sistema di procedure interne (volte a gestire gli uffici e i processi) totalmente disorganico e diversificato, con conseguenti difficoltà per gli avvocati di dover reperire e comprendere il compendio di regole vigenti nel singolo ufficio in cui risultano incardinate le varie procedure dagli stessi patrocinate.

La possibilità introdotta dall’art.83 comma 7 d.l. 18/2020 di rinviare tutte le cause non urgenti ad una data successiva al termine del periodo di emergenza del 31.07.2020 (art.83 c.7 lett. g) o di celebrare i processi a porte chiuse (art.83 c.7 lett. e), o nella modalità cartolare (art.83 c.7 lett. h), o mediante videoconferenza da remoto (art.83 c.7 lett. f) ha determinato non solo il generale rinvio delle cause ad un’udienza fissata dopo il periodo di sospensione feriale, ma anche il minimo ricorso alla procedura cartolare e il timoroso e sporadico ricorso alla procedura da remoto.

Cosicché, mentre il generalizzato rinvio delle udienze comporterà come conseguenza il prevedibile allungamento delle tempistiche di celebrazione dei processi, il periodo di inattività derivato dalle misure imposte dal Governo è in grado di determinare possibili crisi di liquidità a famiglie ed imprese con conseguente aumento del contenzioso civile e con ulteriore aggravamento dei ruoli già esistenti negli uffici giudiziari, determinando una risposta alla domanda di giustizia del tutto inadeguata.

Di fronte a questo scenario, il mondo delle ADR ha intravisto l’opportunità d’indicare una possibile via per affrontare le problematiche connesse all’esercizio della giurisdizione e alla gestione dei rapporti contrattuali, anche per contribuire alla pacificazione sociale.

Il tavolo istituito presso il Ministero della Giustizia all’indomani della presentazione delle proposte di riforma in materia di mediazione (DDL N. 1662 Senato), ove siedono rappresentanti e studiosi delle varie categorie di operatori del diritto che si occupano delle procedure alternative di risoluzione delle controversie, ha reso pubblico un documento programmatico.

Manifesto della giustizia complementare alla giurisdizione è il nome del documento predisposto dagli esperti del tavolo tecnico, e vuole essere una risposta concreta all’emergenza economica e sociale in atto[1]. Di fronte all’inevitabile rallentamento del sistema giustizia, che provocherà gravissime ripercussioni sui cittadini, sulle imprese, sulle associazioni e sulla Pubblica Amministrazione, gli esperti invitano a confidare nella funzione alta della giustizia complementare.

Gli strumenti individuati sono la mediazione e la negoziazione, procedure ormai rodate nel nostro ordinamento, che consentono alle parti una rapida soluzione delle controversie e una gestione dei conflitti finalizzata alla coesione sociale. Nel manifesto, avvocati, giudici, mediatori, cittadini, imprese, accademia, Pubblica amministrazione e Governo sono singolarmente invitati a fare la loro parte per raccogliere l’invito ad affidarsi alla giustizia complementare.

Al suddetto manifesto hanno prontamente aderito numerosi professionisti, studiosi del diritto e magistrati, oltre al plenum del C.N.F. e a Unioncamere.

Sulla piattaforma web di petizioni change.org, è stata promossa la sottoscrizione e la condivisione di un ulteriore documento programmatico, denominato “CovidExit, Patto per la rinascita tra avvocati, professionisti, imprese e pubbliche amministrazioni[2]. Partendo dalla constatazione dell’emergenza economica che è derivata da quella sanitaria, i promotori di questa iniziativa invocano un patto tra le categorie professionali, finanziarie, imprenditoriali, con il coinvolgimento della politica e della pubblica amministrazione, improntato a spirito di coesione e cooperazione collettiva. Lo scopo è quello di affrontare l’emergenza contenzioso che caratterizzerà i rapporti giuridici, commerciali e sociali mediante il ricorso a buone pratiche negoziali e mediative.

Al fine di perseguire le finalità del patto, sono rivolti specifici inviti alle categorie aderenti, quali gli avvocati, i professionisti, le associazioni, gli organismi di mediazione, le imprese, i mediatori, rivolti in gran parte a sostenere e incentivare la mediazione e la negoziazione con finalità conciliative.

Anche il legislatore, per incentivare l’accesso alla mediazione civile e commerciale, ha posto un piccolo tassello per favorire lo svolgimento delle procedure da remoto, ampliando la previsione generale di cui all’art. 4, comma 3 d.lgs. 28/10, che consente lo svolgimento del procedimento di mediazione secondo le modalità telematiche previste dall’organismo, che di fatto ha lasciato ai singoli organismi la scelta di prevedere tale modus operandi.

Con l’introduzione del comma 20 bis inserito dalla legge 27/2020 in sede di conversione dell’art. 83 del d.l. 18/20, (contrariamente a quanto disponeva l’originaria formulazione del comma 20 del medesimo articolo che prevedeva la totale sospensione delle mediazioni pendenti e delle mediazioni obbligatorie ancora da radicare) è stato infatti previsto che nel periodo dell’emergenza compreso tra il 9 marzo e il 30 giugno le mediazioni si potranno celebrare in via telematica, previo consenso di tutte le parti.

La medesima norma raffigura un’ulteriore importante apertura alla mediazione da remoto, poiché offre la possibilità agli organismi di mediazione – sempre con il consenso di tutte le parti coinvolte nella procedura – di utilizzare i sistemi di videoconferenza a distanza anche nel periodo successivo al 30 giugno 2020.

Corollario funzionale alla riuscita delle mediazioni a distanza è la speciale disciplina che il legislatore dell’emergenza ha introdotto per disciplinare la modalità di sottoscrizione e autentica del verbale e dell’accordo di conciliazione. Il d.l.18/20 convertito in l. 27/20 prevede infatti che nelle procedure telematiche, l’avvocato non solo è autorizzato ex lege a sottoscrivere il verbale della riunione e/o l’accordo conciliativo facendo uso della propria firma digitale ma è anche autorizzato a dichiarare come autografa la firma che il proprio assistito, collegato da remoto, abbia apposto sul medesimo verbale ed accordo conciliativo sottoscritti dal legale. Il verbale della mediazione svolta con modalità telematica deve essere sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale, ai fini dell’esecutività dell’accordo prevista dall’art. 12 d.lgs. 28/10.

Di fronte al mancato coordinamento nazionale delle decisioni assunte territorialmente dai Capi degli Uffici giudiziari nell’organizzazione e gestione delle attività processuali, il CNF è intervenuto con una propria nota ufficiale, finalizzata non solo a manifestare solidarietà al personale e ai mediatori degli Organismi di mediazione forense, ma anche a fornire – mediante un elenco di suggerimenti – uno strumento utile, ad un tempo, ad uniformare a livello nazionale le prassi operative delle procedure e ad incentivare l’utilizzo della mediazione da remoto.

Anche l’Organismo di mediazione dell’Ordine degli avvocati di Bologna, già fortemente penalizzato dalla improvvisa e repentina chiusura della propria sede di via Sant’Isaia a causa della dichiarata inagibilità dei locali avuti in uso dal Comune, ha ritenuto – grazie alla sensibilità di alcuni mediatori, alle decisioni dell’assemblea degli stessi mediatori e alla volontà del Direttore dell’ODM – di cogliere le opportunità offerte dalla nuova disciplina delle mediazioni telematiche per riprendere le proprie attività.

Il Consiglio dell’Ordine, grazie ai suggerimenti ricevuti dal CODM, ha infatti varato un regolamento specifico sulla mediazione in modalità telematica ai sensi dell’art. 83 comma 20 bis del d.l. 18/2020 che affianca ed integra, per la durata del solo periodo emergenziale, il precedente regolamento generale del 05.12.2018 (tuttora in vigore) adottato per lo svolgimento delle mediazioni telematiche ex art. 4 n. 3 d.lgs. 28/2010 del nostro O.D.M., che consente alle parti e agli avvocati di collegarsi a distanza con la sede dell’Organismo per lo svolgimento delle riunioni di mediazione attraverso l’utilizzo della piattaforma fornita dal dominio www.spontania.com o attraverso altra diversa piattaforma on line che l’ODM abbia deciso di utilizzare, per motivi tecnico-gestionali, ai sensi dell’art.4 lettera m) dello stesso regolamento 05.12.18.

Gli aspetti più innovativi del nuovo regolamento sono la possibilità per il mediatore di svolgere la procedura collegandosi dai locali del suo studio (scelta obbligata fino alla riapertura della sede), il consenso unanime delle parti per l’utilizzo della modalità telematica e la possibilità degli avvocati di autenticare le sottoscrizioni dei clienti mediante utilizzo della firma digitale.

Poiché la scelta dell’ODM di svolgere le mediazioni in videoconferenza con le nuove regole della procedura da remoto è caduta sulla piattaforma di collegamento a distanza fornita da zoom.us (modalità che molti di noi hanno scoperto nel periodo di clausura anti covid-19 per frequentare webinar e corsi di formazione/aggiornamento a distanza o per rimanere in contatto con parenti, amici e colleghi) da qualche settimana i mediatori del nostro Organismo stanno sperimentando le nuove modalità di svolgimento delle mediazioni a distanza su tale piattaforma, con la generosa collaborazione della segreteria, delle parti e dei difensori, tutti chiamati ad imparare nuove tecniche e modalità di gestione della procedura da remoto.

L’auspicio è non solo che i Colleghi del Foro bolognese facciano proprio l’invito, proveniente da tutti i settori professionali ed imprenditoriali, di potenziare il ricorso alle procedure di mediazione sfruttando le potenzialità offerte dalla procedura da remoto, ma è anche quello di poter riprendere al più presto e in tutta sicurezza anche le mediazioni “in presenza” presso i locali di via Barontini, nuova sede del nostro Organismo.

Avv. Massimo Carrattieri
Avv. Luigi Dati
Mediatori dell’O.D.M. dell’Ordine degli Avvocati di Bologna

[1] L’intervista alla prof. Paola Lucarelli, coordinatrice del tavolo tecnico, è disponibile su questa pagina Web

[2] È possibile leggere il testo del Patto per la Rinascita tra Avvocati, Professionisti, Imprese e Pubbliche Amministrazioni e aderirvi mediante sottoscrizione a questa pagina Web

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