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Interviste al Foro – Michele Sesta

Il prof. avv. Michele Sesta è stato intervistato dal suo omologo avv. Massimo Franzoni sugli effetti che la riforma Cartabia avrà nel diritto di famiglia

Caro professore, qual è il contesto nel quale interviene la riforma Cartabia, nel settore del diritto di famiglia?

Sul piano sociale e del costume le relazioni familiari hanno subito profondi mutamenti, specie nell’ultimo ventennio, che si sono riflessi nella corrispondente disciplina giuridica, a sua volta profondamente innovata dal legislatore e dalle corti interne e sovrannazionali.

In che senso?

L’osservazione sistematica delle riforme susseguitesi negli anni ’10 mostra come, per quanto attiene alla relazione di coppia, si è passati dall’unico modello fondato sul matrimonio ad una pluralità di modelli ben differenziati tra loro, quali il matrimonio, l’unione civile tra persone dello stesso sesso, le convivenze anagraficamente dichiarate o meno tra persone di diverso o dello stesso sesso, mentre, per quanto riguarda i figli, è accaduto esattamente il contrario atteso che la riforma Bianca ha abolito le ripartizioni che contrassegnavano il rapporto di filiazione a seconda che i genitori fossero o meno uniti in matrimonio.

Quindi si può dire che…

che la funzione sociale della famiglia più che nel matrimonio come istituzione trova oggi il proprio fondamento nella procreazione: di qui la centralità del minore e del rapporto genitori figli sul quale sembra debba essere ricostruito l’intero diritto di famiglia.

La riforma dei procedimenti familiari è coerente con questo cambiamento epocale?

Direi senz’altro di sì. Al centro della riforma si colloca, infatti, la tutela del minorenne. Al riguardo va in primo luogo ricordata la modifica dell’art. 403 c.c., recante la disciplina dell’intervento della pubblica autorità a favore di minori “moralmente o materialmente abbandonati o allevati in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere alla educazione di lui”.

Che cosa cambia?

Dopo il primo comma, si prevede un articolato procedimento che coinvolge, oltre alla autorità amministrativa, come è stato sinora, il pubblico ministero e il Tribunale per i minorenni (fino a quando non sarà sostituito dal nuovo Organo giurisdizionale).

Ma c’è di più…

Certo, è istituito il curatore speciale del minore, che prevede un’integrazione all’art 78 c.p.c., norma sino ad ora di carattere generale riferita ad ogni ipotesi di incapacità o conflitto di interessi, destinata poi a collocarsi all’art. 473 bis8 c.p.c., il quale  dispone in maniera inderogabile, la nomina, anche d’ufficio, del curatore speciale del minore, in una serie di casi, relativi ai procedimenti di decadenza dalla responsabilità genitoriale; di affidamento dei minori ai sensi degli articoli 403 c.c. e 2 della legge n. 184/1983; qualora dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio del minore tale da precludere l’adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori; oppure quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici  anni.

Viene valorizzato l’ascolto del minore?

Certamente. Su questo punto va segnalata l’abrogazione degli artt. 336 bis e 337 octies c.c. in quanto le norme sull’ascolto del minore sono state collocate negli artt. 473-bis.4 e 5 c.p.c. e negli artt. 152 – quater e quinques disp. att. c.p.c.: dunque, l’ascolto esce dal codice civile, ove era stato introdotto dalla riforma della filiazione, ed entra in quello di procedura civile. La nuova norma, facendo tesoro dell’elaborazione giurisprudenziale, disciplina in modo estremamente più analitico, rispetto all’attualità, il diritto del minore ad essere ascoltato. La successiva disposizione regola le modalità dell’ascolto,  in modo molto più articolato rispetto all’originaria previsione dell’art. 336 bis.

Il minore può “alzare la testa”?

Se ne occupa l’473-bis.6 rubricato Rifiuto del minore a incontrare il genitore, alla cui stregua “quando il minore rifiuta di incontrare uno o entrambi i genitori, il giudice procede all’ascolto senza ritardo, assume sommarie informazioni sulle cause del rifiuto. Allo stesso modo il giudice procede quando sono allegate o segnalate condotte di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra il minore e l’altro genitore o la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.

C’è qualche novità in materia di mediazione familiare?

Sì, e di notevole rilievo. In primo luogo, l’art. 473-bis.10, rubricato Mediazione familiare, dispone che «Il giudice può,  in ogni momento, informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare e invitarle a rivolgersi a un mediatore, da loro scelto tra le persone iscritte nell’elenco formato a norma delle disposizioni di attuazione del presente codice, per ricevere informazioni circa le finalità, i contenuti e le modalità del percorso e per valutare se intraprenderlo. Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti, e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 473-bis.22 per consentire che i coniugi, valendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli».
Sempre con riferimento alla mediazione familiare, l’art. 4 comma 1 del decreto istituisce presso ciascun Tribunale un elenco di mediatori iscritti presso le associazioni del settore secondo quanto disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013 n. 4 e dispone che l’attività del mediatore, la sua formazione, le regole deontologiche e le tariffe applicabili siano regolate con D.M., nel rispetto delle disposizioni di cui alla predetta legge (art. 12-bis e ss. disp. att. c.p.c.).

E riguardo alla coppia?

Con riferimento al rapporto di coppia, appare di notevole importanza che si  preveda che nel processo di separazione tanto il ricorrente quanto il convenuto abbiano facoltà di proporre domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che quest’ultima sia procedibile solo all’esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto del termine previsto dall’art. 3 l. div., e che sia ammissibile la riunione dei procedimenti aventi ad oggetto queste domande qualora pendenti tra le stesse parti dinnanzi al medesimo tribunale, assicurando in entrambi casi l’autonomia dei diversi capi della sentenza, con specificazione della decorrenza dei relativi effetti.
La fattispecie è contemplata agli artt. 473-bis.49 c.p.c., come introdotto dall’art. 3-33 del decreto delegato. Ovviamente ciò comporterà una perdita di rilevanza dell’addebito nella separazione ed altresì dell’assegno di mantenimento basato sul tenore di vita.

Qualcosa d’altro?

La riforma istituisce il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, nuovo organo giurisdizionale costituito in ogni sede di Corte d’appello o di sezione distaccata di Corte d’appello, articolato in una sezione distrettuale e in una o più sezioni distaccate circondariali. La prima ha sede nel capoluogo di distretto della Corte d’appello le seconde sono costituite in ogni sede di tribunale ordinario del distretto. Le funzioni di questo nuovo organo prevedono l’esercizio della giurisdizione in primo in secondo grado, in materia civile nei procedimenti aventi ad oggetto lo stato e la capacità delle persone, la famiglia, l’unione civile, le convivenze, i minori. Il Tribunale esercita altresì la giurisdizione in primo grado in materia penale, le funzioni di giudice tutelare e le altre funzioni ad esso deferite dalla legge.

Qual è il tuo giudizio finale?

Legge delega e decreto delegato vanno ben oltre la dimensione processuale: esse, infatti, conferiscono al diritto delle persone, dei minori e delle famiglie una nuova dimensione, incentrata sui profili personali piuttosto che su quelli patrimoniali tipici dei rapporti di diritto privato, e, per quanto in questa sede rileva, l’autonomia scientifica e didattica di questa rilevante disciplina.

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Massimo Franzoni