Attività del Consiglio Pareri deontologici e ordinamentali

Produzione in giudizio di corrispondenza tra colleghi – Limiti – Verbale adunanza del 29/11/2017

Riferisce il Consigliere avv. Federico Canova che in data 14/11/2017 l’Avv. Caio, legale del Dr. Sempronio, depositava presso il Consiglio dell’Ordine degli Avv.ti di Bologna, istanza volta ad ottenere la autorizzazione alla produzione in giudizio, avente ad oggetto la separazione dei coniugi, della corrispondenza intercorsa tra il suddetto Avvocato e l’Avv. Mevia, da una parte, e gli Avv.ti Tina e Pippo, dall’altra, in rappresentanza della signora Caterina.

L’istante precisava che tutte le missive in questione vertevano su problematiche inerenti la separazione personale dei coniugi Sempronio – Caterina e che, in particolare, quelle successive alla data dell’8/03/2017 avevano ad oggetto l’attuazione del provvedimento giudiziale del 27-28 marzo 20017; precisava altresì che nessuna delle missive era stata qualificata come riservata e/o conteneva proposte transattive.

In particolare, il parere richiesto riguarda la libera ostensibilità di detta corrispondenza.

Ciò esposto e premesso, il Consiglio dell’Ordine

OSSERVA

L’esame della fattispecie sottoposta all’attenzione del Consiglio impone una breve disamina della ratio sottesa all’art. 48 del nuovo c.d.f., relativo al divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.

Tale ratio va individuata nella necessità di garantire all’avvocato, in qualsiasi fase della controversia, sia giudiziale che stragiudiziale, di poter interloquire anche per iscritto con il collega di controparte, senza dover temere che le affermazioni contenute nella corrispondenza in questione possano essere oggetto di produzione o riferimento indiretto in giudizio.

La regola deontologica espressa si concreta nel divieto di produrre o riferire in giudizio le lettere qualificate come riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi.

I successivi commi II e III prescrivono alcune regole complementari che riguardano le specifiche ipotesi di producibilità della corrispondenza ed i doveri dell’avvocato nel caso in cui venga meno il mandato professionale con il cliente.

Nella fattispecie, la corrispondenza esaminata e prodotta dall’istante da n. 1 a n. 12, ha ad oggetto, come correttamente prospettato dall’istante, in parte gli adempimenti di carattere economico/patrimoniale di attuazione del provvedimento giudiziale in data 27-28/02/2017, emesso nell’ambito del giudizio di separazione dei coniugi Sempronio – Caterina, in parte le problematiche relative al rapporto tra il Dr. Sempronio e la figlia Maria.

Ne discende che tale corrispondenza non incontra il divieto espresso dall’art. 48 c.d.f. ed è pertanto liberamente ostensibile in giudizio.

In tal senso si rilascia il parere richiesto.

Il Consiglio, all’esito, ringrazia il Consigliere avv. Canova per il parere espresso che fa proprio nei termini sopra espressi.

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