Quando la Corte ha più coraggio dello Stato. Nota a Corte cost. sent. n. 68/2025 sulla genitorialità intenzionale e il diritto del minore allo status filiationis

  1. Scritto da: Andrea D'Ambrosio (si apre in una nuova scheda) | Pubblicazione: sabato, 26 Luglio 2025 | Nel numero: 1/2025 (si apre in una nuova scheda)
Quando la Corte ha più coraggio dello Stato. Nota a Corte cost. sent. n. 68/2025 sulla genitorialità intenzionale e il diritto del minore allo status filiationis - Bologna Forense

Negli ultimi mesi, una sentenza ha segnato – spero irreversibilmente – il diritto di famiglia italiano.
Non solo per gli effetti immediati che produce, ma per l’architettura costituzionale che riafferma con forza. Mi riferisco alla sentenza n. 68 del 2025 della Corte costituzionale (si apre in una nuova scheda), che affronta uno dei nodi più trascurati (e più sensibili) del nostro ordinamento: il riconoscimento dello status di figlio per i nati da procreazione medicalmente assistita (PMA) eterologa all’interno di coppie di donne. In un tempo segnato dalla contrazione dei diritti e da attacchi selettivi alla filiazione omogenitoriale, la Corte interviene come garante ultimo della coerenza costituzionale affermando, senza esitazioni, che non possono esistere figli di serie B.

Il caso

La questione nasce dinanzi al Tribunale di Lucca, chiamato a decidere sulla rettifica di un atto di nascita contenente due madri. Il Pubblico Ministero, facendo leva sulla circolare ministeriale n. 3/2023, aveva chiesto la cancellazione del nome della madre intenzionale. Le due donne – che avevano già avuto una prima figlia iscritta come figlia di entrambe – si sono opposte, sollevando il tema dell’identità personale del minore e della sua stabilità familiare.

Il giudice ha rimesso alla Corte costituzionale gli artt. 8 e 9 della legge n. 40/2004 e l’art. 250 c.c., in relazione agli artt. 2, 3, 30, 31 e 117 Cost., nonché a fonti internazionali di rilievo quali la CEDU, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo.

La decisione

Andando subito alla fine – come coi libri più avvincenti – la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge n. 40/2004, nella parte in cui non consente il riconoscimento automatico dello status filiationis anche in capo alla madre intenzionale, qualora abbia prestato il proprio consenso alla PMA e alla relativa assunzione di responsabilità.
L’architettura di ragionamento che, però, ha seguito la Corte non risulta affatto banale, anzi.
E’ riuscita a combinare non solo aspetti nazionalmente rilevanti ma anche interpretazioni e principi condivisi sia a livello europeo che internazionale in un olismo che, ancora una volta, sembra voler sopperire all’inerzia di uno stato che non vuole vedere situazioni che di fatto sono la normalità in un paese in cui la “famiglia tradizionale” sta via via scomparendo lasciando il passo ad altre forme di aggregazione sociale.

Principi costituzionali richiamati

Punti cardine della ricostruzione della Corte diventano, pertanto, l’interesse superiore del minore a vivere e ad essere riconosciuto o riconosciuta in due assi ereditari, pertanto, ad avere un trattamento che non sia menomato dall’orientamento sessuale dei propri genitori in accordo con i principi di non discriminazione e di laicità dello stato. Ma non solo. La Corte afferma  anche gli obblighi di responsabilità genitoriale, qualunque sia la forma familiare, ricollegando il tutto al tema del consenso e a quello che dovrebbe essere un patto di vita tra le parti finalizzato alla creazione del nucleo famigliare il quale deve essere tutelato rapidamente e non con i lunghi – e snervanti – tempi dell’adozione.

Nello specifico i principi richiamati risultano:

1. Interesse superiore del minore

È il perno dell’intero sistema. La Corte fonda la propria decisione sulla centralità dell’interesse del minore, inteso come diritto a un’identità familiare e giuridica piena, coerente e non frammentabile. Il consenso prestato alla PMA – informato, libero e responsabile – assume qui valore costitutivo dello status filiationis, a prescindere dal legame biologico.
Il minore ha diritto a una genitorialità giuridicamente riconosciuta, stabile e continua (artt. 2, 30 e 31 Cost.; art. 3 Conv. ONU fanciullo), che non può essere rimessa all’arbitrarietà delle prassi amministrative o al disinteresse del legislatore.

2. Principio di uguaglianza e non discriminazione

La Corte richiama l’art. 3 Cost. e l’art. 21 CDFUE per denunciare una discriminazione sistemica, fondata sull’orientamento sessuale e sul sesso dei genitori, che si riflette in modo diretto e inaccettabile sulla posizione giuridica del minore.

“Lo status filiationis non può dipendere né dal sesso, né dall’orientamento sessuale dei genitori, né dalle opinioni personali sul modello familiare che si reputa preferibile” (par. 11.2), afferma la Corte. In gioco non è solo la parità tra adulti, ma la protezione di minori altrimenti relegati a uno status giuridico subalterno.

3. Diritto all’identità personale del minore

L’identità del bambino si costruisce anche attraverso il riconoscimento dei legami affettivi e familiari realmente esistenti. Il legame con entrambe le madri – se partecipe e consapevole – costituisce un elemento fondante della sua identità (art. 2 Cost.).
“La posizione del minore all’interno della famiglia costituisce un elemento fondante della sua identità […]. Il diritto del minore alla propria identità personale e familiare implica la necessità che sia riconosciuto anche giuridicamente il legame affettivo e sociale già consolidato con la madre intenzionale” (par. 11.3).

4. Diritto alla bigenitorialità giuridica

È lesivo negare una genitorialità già effettivamente esercitata, solo perché non biologica. La Corte è chiara: “non si pone un problema di bilanciamento”, perché non esiste un controinteresse giuridicamente rilevante che giustifichi questa lesione (par. 12.1).
Il sistema dell’art. 8 legge n. 40/2004, che riconosce la maternità solo alla madre biologica, è definito irragionevole e discriminatorio, poiché priva il minore di stabilità e continuità giuridica. E genera anche un effetto paradossale: “la scelta del legislatore di limitare l’accesso alla tecnica alle sole coppie di sesso diverso non può avere ripercussioni discriminatorie sullo status del nato”.

5. Responsabilità genitoriale fondata sul consenso

Il consenso informato alla PMA è riconosciuto come elemento fondativo della responsabilità genitoriale (art. 2 Cost. e art. 8 CEDU).
“Ciò che qualifica la madre intenzionale è la consapevole e condivisa assunzione di responsabilità genitoriale, non un dato meramente biologico […]. Il consenso prestato alla PMA rappresenta l’elemento fondativo dello status di figlio” (parr. 10.1 e 11.1).
In altri termini, il genitore è tale anche per volontà, non solo per sangue, a condizione che si assuma un impegno effettivo, coerente e riconoscibile.

6. Parità tra fratelli

Il mancato riconoscimento produce disparità intollerabili tra figli nati dallo stesso progetto genitoriale. La Corte sottolinea che “un sistema che riconosce lo status filiationis a un figlio ma lo nega al fratello, seppure nato dal medesimo progetto genitoriale, è intrinsecamente discriminatorio e lesivo del principio di uguaglianza” (par. 12.3).
La parità, dunque, deve essere garantita anche all’interno dello stesso nucleo familiare, pena la creazione di gerarchie giuridiche e affettive insostenibili.

7. Pluralismo familiare e laicità dello Stato

La Corte rifiuta ogni approccio ideologico o moralistico. “La Costituzione tutela il pluralismo delle forme familiari e non legittima visioni ideologiche che impongano un solo modello legittimo di famiglia […]. Il legislatore non può imporre un modello familiare eteronormativo come unico parametro di riconoscimento giuridico della filiazione” (par. 11.2).
Le scelte legislative, ricorda la Corte, devono basarsi su criteri razionali, non su concezioni religiose o morali (artt. 2, 3 e 117 Cost.).

8. Effettività della tutela dei diritti fondamentali

Soluzioni alternative come l’adozione in casi particolari risultano gravemente inadeguate: sono lente, incerte, non retroattive, dipendono dalla volontà dell’adulto e dalla tenuta della coppia.
“L’adozione differita nel tempo compromette la continuità del legame giuridico con il genitore sociale già esistente nella realtà del minore” (par. 13.1). Il principio assunto è inequivocabile: il riconoscimento deve avvenire fin dalla nascita, come effetto giuridico immediato del consenso alla genitorialità condivisa.

Una pronuncia che taglia il nodo politico

La portata della sentenza è amplificata dal contesto. In un momento in cui diverse Procure – tra cui quelle di Padova, Bergamo, Firenze – stanno impugnando in serie atti di nascita con due madri, l’intervento della Corte assume un valore costituzionale e politico. Dietro il paravento della legalità formale si nasconde troppo spesso un uso selettivo del diritto, che finisce per colpire i figli e le figlie in base alla composizione della famiglia in cui crescono.

La Corte prende posizione. Non si limita a correggere: denuncia. E afferma con chiarezza che lo Stato, nell’inerzia del legislatore, non può lasciare i minori in balia dell’incertezza giuridica. Non può esistere un figlio con due genitori a Milano, e un altro, a parità di condizioni, con un solo genitore a Padova. Non è il codice postale a definire la genitorialità.

Conclusione: il coraggio di dire che è discriminazione

La sentenza n. 68/2025 è, a tutti gli effetti, un punto di svolta. Non solo perché riconosce lo status del minore, ma perché lo fa senza ambiguità, senza bilanciamenti fittizi, senza appellarsi a “controinteressi” inesistenti. La Corte afferma, con nettezza, che negare lo status alla madre intenzionale è discriminazione. È lesione del diritto all’identità del minore. È ingiustizia costituzionale.

Questa non è una sentenza riparativa. È una sentenza costituente. Che chiama il legislatore alle sue responsabilità. E che dice, una volta per tutte, che i figli non si selezionano. Si riconoscono. Tutti. Alla pari.