Parere in materia di rilasciabilità del parere di congruità su compensi regolati da contratto
In presenza di un valido contratto concluso tra cliente e avvocato, il Consiglio dell’Ordine non è competente a sindacare la congruità del compenso pattuito.
- Scritto da: Alessandro Martinuzzi (si apre in una nuova scheda) | Pubblicazione: giovedì, 24 Luglio 2025 | Nel numero: 1/2025 (si apre in una nuova scheda)

E’ stato richiesto al Consiglio dell’Ordine un parere circa la possibilità di rilasciare parere di congruità su compenso concordato per iscritto fra Avvocato e cliente.
Nel caso specifico, l’Istante rappresentava di avere concluso con tre ex clienti un contratto attraverso la sottoscrizione di un preventivo dettagliato per le attività richieste, con specifica delle modalità di pagamento. Constatato il mancato pagamento da parte della debitrice, l’Istante riteneva di rivolgersi al Tribunale per chiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo ai sensi degli articoli 633 c.p.c. sulla scorta del contratto sottoscritto. Nell’atto introduttivo depositato, l’Istante allegava il contratto sottoscritto e deduceva altresì che fosse intervenuto riconoscimento di debito tramite e-mail da parte delle debitrici che provvedeva a documentare.
Tuttavia, il Giudice del procedimento monitorio, ritenendo che la domanda non fosse sufficientemente provata, invitava il Collega ad integrare le produzioni documentali, oltreché con la diffida a adempiere, con il parere della competente associazione professionale relativa alla parcella.
Si pone quindi in questione la competenza del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna a rilasciare un parere di congruità sui compensi liberamente concordati fra clienti ed avvocato.
Preliminarmente, giova richiamare sul punto gli articoli 13 e 29 della L. 31 dicembre 2012 n. 247 recante la “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”.
In particolare, la prima delle norme richiamate prevede al comma 3° che “La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all’assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l’intera attività, a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.”
In altri termini, in coerenza con l’abrogazione delle tariffe professionali, la norma consente espressamente la quantificazione dei compensi secondo criteri alternativi ai parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, purché sempre nel rispetto di proporzionalità e adeguatezza rispetto all’opera prestata ai sensi dell’art. 2233, c. 2°, c.c.
Inoltre, in base al comma 6° dell’art. 13 richiamato, “I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, si applicano quando all’atto dell’incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale […]”. Tale norma è, peraltro coerente con la previsione di cui all’art. 2233, c. 3°, c.c. che sanziona con la nullità i patti non scritti relativi a compensi professionali.
Al successivo comma 9° dell’art. 13 della L. n. 247/2012 è poi previsto che “In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell’ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell’iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell’avvocato in relazione all’opera prestata.”
Ne deriva che il potere di rilascio di pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli avvocati conferito dall’art. 29, comma 1°, lett. l) della L. n. 247/2012 deve essere letto in combinato disposto con l’art. 13 nel senso di escludere che sussista un tale potere quando vi è accordo scritto tra avvocato e cliente.
D’altra parte, non potrebbe essere altrimenti posto che la valutazione di congruità svolta dal competente Consiglio dell’Ordine è sempre costituita da un raffronto tra le somme richieste dall’Avvocato e i parametri applicabili secondo il D.M. n. 55/2014 e s.m.i., mentre, qualora il professionista abbia concordato con il proprio cliente il ricorso a criteri alternativi di liquidazione come il forfeit, la remunerazione oraria, o la percentuale su un determinato valore diviene impossibile per l’Ordine professionale sindacarne la corrispondenza ai parametri ministeriali. Non è un caso che l’art. 2233, c. 1°, c.c. -che è rimasto sostanzialmente invariato a seguito dell’abrogazione delle tariffe e della successiva adozione dei parametri- preveda espressamente che la determinazione del compenso ad opera del giudice con il previo parere dell’associazione professionale competente interviene solo quando non è convenuto dalle parti.
Quando, invece, vi è un accordo scritto tra professionista e cliente per la determinazione del compenso -come nel caso di specie- il contratto costituisce di per sé la prova scritta richiesta dall’art. 633, c. 1°, n. 1), c.p.c. (cfr. sul punto Cass. sez. lav. N. 13429/2000; Cass. n. 4974/2000; Tribunale di Varese, decr. 11/10/2012) e, salva la verifica dell’effettiva prestazione dell’opera intellettuale pattuita, il sindacato del giudice incontra comunque il limite della proporzionalità degli importi concordati. Sicché, nel caso di specie non ricorrono i presupposti per il rilascio di un decreto ingiuntivo ai sensi degli articoli 633, c. 1°, n. 2), c.p.c.
Il precedente del Tribunale di Varese citato, in particolare, ha affermato che, ai fini dell’emissione del provvedimento monitorio “Certamente sufficiente è l’accordo con il cliente di cui all’art. 9 comma IV l. 27/2012 oppure il preventivo di cui discute sempre la medesima norma: si tratta di documenti che testimoniano il rapporto professionale ed il suo contenuto “economico”. Per quanto qui di rilevanza, tale principio è sufficiente: il creditore, infatti, ha allegato il contratto scritto con il suo cliente (incarico) che offre una base probatoria solida per riconosce re al credito un valore liquido, certo ed esigibile.”
Pertanto, in presenza di un contratto -anche nella forma del preventivo sottoscritto- non compete all’Ordine professionale il sindacato di congruità sulla regolamentazione privata, essendo presidiata dal principio di libertà di cui all’art. 13, c. 3°, della L. n. 247/2012.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il quesito formulato dall’Iscritto deve trovare risposta nel senso che non sussiste il potere dell’Ordine degli Avvocati di rilasciare parere di congruità dei compensi liberamente pattuiti tra avvocato e clienti, non essendo peraltro processualmente esigibile ai fini dell’emissione di decreto ingiuntivo ai sensi delle vigenti norme codicistiche.


