Parere in materia di incompatibilità tra l’esercizio della professione forense e la dirigenza di associazione sportiva dilettantistica

  1. Scritto da: Alessandro Martinuzzi (si apre in una nuova scheda) | Pubblicazione: mercoledì, 21 Gennaio 2026 | Nel numero: 2/2025 (si apre in una nuova scheda)
Parere in materia di incompatibilità tra l'esercizio della professione forense e la dirigenza di associazione sportiva dilettantistica - Bologna Forense

In data 8 ottobre 2025 è stato richiesto a questo Consiglio un parere in ordine alla sussistenza di cause di incompatibilità professionale con la qualifica di componente del Consiglio direttivo di una Associazione sportiva dilettantistica della quale il professionista è anche avvocato di fiducia.
Preliminarmente si rileva che il richiedente risulta regolarmente iscritto all’albo degli Avvocati di Bologna e l’ASD di cui trattasi ha pure sede a Bologna. Pertanto, considerato che la richiesta ha ad oggetto una questione di interesse generale, si ritiene che il parere possa essere reso all’iscritto.
In merito all’oggetto del parere richiesto, devono essere considerate anzitutto alcune norme del Codice deontologico forense e della Legge professionale.
In particolare, vengono in rilievo l’art. 6 del c.d.f., rubricato “Dovere di evitare incompatibilità”, l’art. 18 della L. 31 dicembre 2012, n. 247, rubricato “Incompatibilità”, l’art. 21 della stessa legge, rubricato “Esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri; obbligo di iscrizione alla previdenza forense”.
All’art. 6 del c.d.f. è previsto che: “1. L’avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell’iscrizione all’albo. 2. L’avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense”.
All’art. 18 della L. n. 247/2012 è stabilito che: “La professione di avvocato è incompatibile:
a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio dell’attività di notaio. È consentita l’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro;
b) con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;
c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L’incompatibilità non sussiste se l’oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all’amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;
d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato”.
L’art. 21 della medesima legge prevede che: “1. La permanenza dell’iscrizione all’albo è subordinata all’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalità di accertamento dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reiscrizione sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite, con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale. (…)”.
La mancanza della effettività, continuatività, abitualità e prevalenza dell’esercizio professionale comporta, se non sussistono giustificati motivi, la cancellazione dall’albo.
Giova, inoltre, richiamare alcune previsioni rilevanti dello Statuto della ASD.
Anzitutto, l’ente, come anticipato, ha sede a Bologna, ed è costituito in forma di associazione riconosciuta inserita nell’elenco delle Libere forme associative del Comune, ed iscritta nel Registro CONI e in quello regionale delle persone giuridiche, oltreché dotata di codice fiscale e partita iva.
Secondo l’articolo 2 dello Statuto, l’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro, con espresso divieto di distribuire fra gli associati avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.
Ai sensi dell’articolo 7, gli Organi dell’Associazione sono l’Assemblea dei soci, il presidente onorario, il presidente, e il consiglio direttivo.
Quest’ultimo, in base all’art. 13 dello Statuto, opera esclusivamente in forma collettiva secondo il criterio della maggioranza e con un quorum costitutivo, ma designa al proprio interno il presidente, il vicepresidente, il segretario con funzione di tesoriere e, eventualmente, l’amministratore che dispongono, invece, di alcune funzioni monocratiche.
Ai sensi dell’art. 16, il Consiglio direttivo ha la responsabilità dell’ammissione e permanenza dei soci, della individuazione del legale rappresentante, della predisposizione del bilancio, della indizione delle assemblee dei soci e, in generale, dell’ordinaria amministrazione dell’ASD e dell’attuazione delle finalità statutarie.
Di particolare rilievo è la previsione di cui alla lettera l) dell’art. 16, laddove si prevede che il Consiglio direttivo -sempre con metodo collegiale maggioritario- assuma le decisioni inerenti al coordinamento dei professionisti di cui si avvale l’Associazione.
Non è noto a quale ente di promozione sportiva o federazione l’ASD è affiliata e tale circostanza non consente di considerare la clausola di rinvio generale contenuta all’articolo 28 dello Statuto.
Dall’esame della richiesta di parere, si evincono due quesiti fondamentali: il primo attiene alla sussistenza di ragioni di incompatibilità tra l’appartenenza al Consiglio direttivo di una ASD e l’esercizio della professione forense, mentre il secondo ha ad oggetto l’eventuale sussistenza di un conflitto di interessi dell’Avvocato che sia parte del Consiglio direttivo della ASD cliente.
Al primo quesito può essere senz’altro data risposta negativa in ragione del fatto che, sebbene l’assenza dello scopo di lucro dell’ASD non consenta di per sé di escludere l’esercizio di impresa commerciale (cfr. Parere CNF del 28 marzo 2012, n. 5), la mancanza di poteri individuali di gestione esclude sicuramente la sussistenza di una ragione di incompatibilità per gli effetti dell’art. 18 della L. n. 247/2012 (Cfr. Sentenza CNF del 30 gennaio 2012 n. 10). Come più ampiamente argomentato in sede di parere CNF del 23 luglio 2009 n. 33 “in linea generale e salvo particolarità di specifici casi (che spetta al C.O.A. di verificare di volta in volta), l’incarico di semplice consigliere di amministrazione di una società commerciale (nel caso di specie, di una s.r.l.) non determina una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione forense”. Sicché, si deve desumere che la mera partecipazione -anche in sede deliberativa- a un organo dirigenziale che operi esclusivamente in forma collegiale non integri di per sé una situazione di incompatibilità.
Si consideri, inoltre, che la previsione statutaria della gratuità della carica di componente del Consiglio direttivo esclude in radice qualsiasi ipotesi di prevalenza rispetto all’esercizio della professione forense per gli effetti dell’art. 21 della Legge professionale.
Più articolata appare la risposta da dare al secondo quesito posto in relazione alla previsione dell’art. 24 del C.d.f. laddove è stabilito che “1. L’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale. 2. L’avvocato nell’esercizio dell’attività professionale deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale. 3. Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un’altra parte assistita o cliente, l’adempimento di un precedente mandato limiti l’indipendenza dell’avvocato nello svolgimento del nuovo incarico. 4. L’avvocato deve comunicare alla parte assistita e al cliente l’esistenza di circostanze impeditive per la prestazione dell’attività richiesta. 5. Il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale.”
Nel caso di specie l’Avvocato, prendendo parte al Consiglio direttivo della Associazione cliente, partecipa degli interessi della stessa e, così facendo, interferisce con la necessaria condizione di indipendenza che deve caratterizzare l’esercizio della professione.
Invero, la giurisprudenza CNF ha non di rado considerato l’illecito di pericolo in relazione a legami del professionista con la controparte che possano pregiudicare il leale perseguimento dell’interesse del cliente (cfr. Sentenza CNF 18 aprile 2025 n. 118).
Nello specifico, è stato ritenuto che “Nei rapporti tra avvocato e cliente, la nozione di conflitto di interessi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del vigente codice deontologico forense, non va riferita, restrittivamente, alla sola ipotesi in cui l’avvocato si ponga in contrapposizione processuale con il suo assistito in assenza di un consenso da parte di quest’ultimo, ma comprende tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, il professionista si ponga processualmente in antitesi con il proprio assistito, potendo essere il conflitto anche solo potenziale.” (cfr. Sentenza CNF 22 marzo 2025 n. 66; Sentenza CNF 5 luglio 2024 n. 290).
Peraltro, è stato altresì chiarito che non rileva al riguardo la consapevolezza e il consenso delle parti alla prestazione professionale in conflitto d’interessi (cfr. Sentenza CNF 22 marzo 2025 n. 66).
Nel caso specifico, non si pone un problema di conflitto fra interessi di cui è portatore il professionista e quelli del cliente in ragione di rapporti precedenti o attuali con controparti, ma di una parziale sovrapposizione dell’interesse della parte assistita con quello del proprio avvocato. Se tale situazione nella giurisprudenza sembra non integrare un vero e proprio conflitto di interessi ai sensi dell’art. 24 C.d.f., è sicuramente sfavorita dall’ordinamento professionale in base allo stesso principio che ispira il divieto del patto di quota lite di cui all’art. 25 C.d.f. e all’art. 13, c. 4°, L. n. 247/2012: l’avvocato è tenuto mantenere la propria indipendenza nell’adempimento del mandato ricevuto evitando di confondere il proprio interesse con quello del cliente (cfr. art. 3, commi 1° e 2°, L. 247/2012).
D’altra parte, né il Codice deontologico, né la Legge professionale impongono espressamente al professionista una netta terzietà rispetto alla parte assistita, posto che, altrimenti, sarebbe logicamente inammissibile anche la difesa in proprio.
Sicché, si è indotti a concludere che la partecipazione all’organo direttivo dell’Associazione cliente non integri necessariamente una violazione del Codice deontologico se il professionista si astiene dalla votazione sul conferimento dell’incarico e la relativa pattuizione del compenso, posto che nel corretto e diligente adempimento del mandato non viene a configurarsi un conflitto d’interessi.
In conclusione, l’art. 6 del c.d.f., genericamente, afferma l’obbligo degli iscritti all’albo di evitare attività incompatibili con l’iscrizione medesima, aggiungendo al co. 2 che le attività non possono compromettere il dovere di indipendenza, quello della dignità e del decoro della professione.
L’art. 18 della L. n. 247/2012 indica in maniera più stringente le attività incompatibili con la professione forense, in particolare stabilendo alla lettera c) che l’avvocato è incompatibile con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L’incompatibilità non sussiste, però, se l’Avvocato non è munito di poteri di gestione individuale nell’ambito di una Associazione senza scopo di lucro che può svolgere attività di tipo commerciale per il perseguimento delle finalità statutarie.
Da quanto sopra si evince, quindi, che all’avvocato è consentito assumere la qualità di componente del Consiglio direttivo di una ASD senza scopo di lucro e non integra un conflitto di interessi rilevante l’assunzione di incarichi in favore di tale cliente.
Tutto ciò premesso, si ritiene di precisare che, fatti salvi i compiti e i poteri del Consiglio dell’Ordine, tramite apposita Commissione, di verifica della compatibilità dell’iscrizione caso per caso, con la vigente disciplina dell’ordinamento della professione forense “il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense” e dunque non rientra tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell’Ordine.
Ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell’Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell’iscritto sotto il profilo soggettivo.
Pertanto è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.