L’avvocatura non deve “lealtà” a nessuno. Il caso Bologna e i principi irrinunciabili di un’istituzione libera

  1. Scritto da: Paolo Rossi (si apre in una nuova scheda) | Pubblicazione: lunedì, 27 Luglio 2026 | Nel numero: 1/2026 (si apre in una nuova scheda)
L'avvocatura non deve "lealtà" a nessuno. Il caso Bologna e i principi irrinunciabili di un'istituzione libera - Bologna Forense

Una vicenda bolognese ha acceso, nei giorni scorsi, un dibattito che va ben oltre i confini di un singolo procedimento di tramutamento di funzioni. Quel che è accaduto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna – e la reazione di sistema che ne è seguita – merita di essere raccontato nella sua interezza, perché tocca qualcosa di strutturale. La natura, il ruolo e la libertà dell’avvocatura istituzionale nel sistema della giustizia italiano.

La vicenda nei fatti

Tutto nasce da una domanda di tramutamento di funzioni presentata da un magistrato del distretto emiliano che, dopo oltre vent’anni di carriera esclusivamente requirente, ha chiesto il passaggio alle funzioni giudicanti di legittimità presso la Corte di Cassazione. Il procedimento è disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. n. 160/2006 – norma che, com’è noto, consente ai magistrati una sola volta nell’arco dell’intera carriera di cambiare funzioni, imponendo a tal fine un iter preciso che si svolge innanzi al Consiglio Giudiziario.
In questo iter, la legge prevede espressamente che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati venga interpellato per rendere le proprie “osservazioni”. Non si tratta, quindi, di un’intrusione autoreferenziale dell’avvocatura, né di un’iniziativa estemporanea. È la stessa legge che chiama l’istituzione forense a contribuire al procedimento, con ciò riconoscendole una funzione specifica e insostituibile.
Il Consiglio dell’Ordine di Bologna, convocato a tale scopo dal Procuratore Generale, ha esaminato la posizione e ha espresso un parere non favorevole. La motivazione era tecnicamente circoscritta e istituzionalmente ponderata. Per accedere alle funzioni al vertice della giurisdizione – laddove le sentenze si definiscono senza ulteriore esame del merito – il Consiglio ha ritenuto necessario un percorso professionale che avesse ragionevolmente contemplato pregresse funzioni giudicanti o, quantomeno, l’assiduo svolgimento di attività avanti la giurisdizione di legittimità. Elementi entrambi assenti nel caso di specie.
Il Consiglio Giudiziario, nel pieno esercizio della propria autonomia, ha comunque deliberato in senso favorevole alla domanda, come era suo diritto e prerogativa. Il COA Bologna ha preso atto di questo diverso opinamento senza farne un caso. È così che funziona il dialogo istituzionale. Fine della storia? No. Perché a questo punto è intervenuta la Giunta Esecutiva Sezionale dell’ANM Emilia-Romagna, con un comunicato del 19 giugno 2026 che ha ribaltato ogni regola del corretto confronto tra istituzioni.

Un comunicato che non regge alla lettura

Il comunicato ANM è un testo che si commenta da sé, ma che merita di essere analizzato nella sua struttura argomentativa, perché svela una logica preoccupante.
Il primo assunto è che le osservazioni del COA sarebbero «al di fuori di ogni previsione normativa». Affermazione giuridicamente insostenibile. L’art. 13, comma 3, D.Lgs. 160/2006 prevede espressamente il coinvolgimento del Consiglio dell’Ordine. Come può un atto formalmente richiesto dalla legge collocarsi fuori da ogni previsione normativa? La risposta è semplice. Non può. L’ANM confonde il contenuto del parere – che avrebbe potuto essere diverso – con la legittimità della funzione esercitata. Si tratta di un errore logico prima ancora che giuridico.
Il secondo assunto è ancora più grave. Il parere sarebbe «evidentemente ancorato ad una visione ideologica e pregiudiziale». L’attribuzione di un movente ideologico a un’istituzione che esercita una prerogativa di legge, sulla base di valutazioni tecnico-professionali esplicitate e motivate, è un’operazione delegittimante che non avrebbe mai dovuto trovare spazio in un comunicato ufficiale. Non si tratta di critica – che pure è legittima, purché costruttiva – ma di discredito.
Il terzo elemento è il più sintomatico del clima in cui il comunicato è stato scritto. È l’esplicito richiamo all’esito del referendum costituzionale del 23 marzo 2026, quasi che un’istituzione forense che eserciti liberamente le proprie prerogative debba prima calcolare se il risultato del voto sia favorevole alla propria opinione. L’avvocatura, in quanto tale, aveva certamente una posizione nel dibattito referendario. Ma i suoi organi istituzionali non esprimono pareri tecnici in sede procedimentale sulla base di orientamenti politici contingenti. Lo fanno sulla base del diritto e della coscienza professionale.
Infine, la parola «Lealtà». L’ANM ha auspicato che l’avvocatura, «a fortiori allorquando esprime una posizione attraverso le sue componenti istituzionali», lo faccia con quella «Lealtà richiesta a chi, nonostante non abbia visto prevalere le proprie… istanze di modifica dell’ordinamento giurisdizionale, abbia come obiettivo il miglioramento del funzionamento della Giustizia». La sintesi è brutalmente chiara. Avete perso il referendum, dunque state buoni.

La risposta del sistema forense

La reazione dell’avvocatura istituzionale è stata compatta, ordinata e di straordinaria ampiezza.
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna ha risposto con una delibera adottata all’unanimità nella seduta del 24 giugno 2026, nella quale ha rivendicato con fermezza la piena legittimità e correttezza istituzionale del proprio operato. La delibera è stata inviata alla Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale, al CNF, all’OCF, e ai consiglieri giudiziari di nomina forense, con un’esplicita richiesta di «segno di riscontro e coerente sintonia con le rispettive funzioni istituzionali» davanti a «un evidente imbarbarimento dei toni e del linguaggio».
Il 25 giugno 2026 è intervenuta l’URCOFER – l’Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi dell’Emilia-Romagna – con una delibera che ha analiticamente confutato le argomentazioni ANM sul piano normativo, denunciando il tentativo di strumentalizzare l’esito referendario per delegittimare un parere legittimamente reso da un’istituzione nell’esercizio delle proprie funzioni.
L’OCF – Organismo Congressuale Forense, organismo di vertice della rappresentanza politica dell’avvocatura italiana – ha preso posizione, sottolineando come il coinvolgimento del Consiglio dell’Ordine nei procedimenti di tramutamento sia una prerogativa prevista dalla legge e che il suo esercizio non tollera condizionamenti o pressioni di sorta.
Il 1° luglio 2026 – e qui la vicenda assume una dimensione davvero nazionale – ben quattordici Unioni Regionali Forensi, da Nord a Sud, hanno deliberato congiuntamente, esprimendo censura motivata al comunicato ANM, piena solidarietà al COA Bologna, e totale condivisione della delibera URCOFER. Le Unioni firmatarie rappresentano praticamente l’intero territorio nazionale, dal Piemonte alla Sicilia, dalla Lombardia alla Sardegna, dal Triveneto alla Calabria. Una voce sola, un messaggio inequivocabile.
In quello stesso 1° luglio è giunto anche un segnale significativo. La Presidente della Corte di Appello di Bologna ha risposto formalmente alla nota del COA comunicando che la questione sarebbe stata messa all’ordine del giorno del Consiglio Giudiziario del 9 luglio. Era esattamente il «segno di riscontro» che il COA aveva chiesto.

Il Consiglio Giudiziario chiude il cerchio

Il 9 luglio 2026, in seduta pubblica e con esercizio del diritto di tribuna, il Consiglio Giudiziario di Bologna ha trattato congiuntamente la missiva del COA e la delibera URCOFER. Il risultato non poteva essere più netto.
Il Consiglio Giudiziario ha approvato all’unanimità una deliberazione nella quale, distinguendo anzitutto con precisione tra sé stesso – «istituzione ed organo di autogoverno distrettuale» – e l’ANM, qualificata come «associazione sindacale dei magistrati», ha riconosciuto che il parere reso dal COA Bologna «è stato legittimamente deliberato su richiesta della Procura Generale nell’ambito di una procedura volta ad esprimere un parere sul passaggio di funzioni da requirenti a giudicanti di un magistrato del Distretto» e che «l’interlocuzione è pertanto rimasta nel corretto perimetro istituzionale tracciato dalla legge».
Il Consiglio Giudiziario ha inoltre condiviso «la preoccupazione per i toni ed il linguaggio usati nel dibattito pubblico», auspicando che «il fisiologico confronto sulle regole dell’Ordinamento Giudiziario non si traduca mai nella compromissione del dialogo e nella contrapposizione tra Magistratura ed Avvocatura, entrambe chiamate a concorrere alla realizzazione della giurisdizione nell’interesse dei cittadini».
L’organo che aveva espresso parere favorevole al tramutamento – e che era dunque, nel merito, orientato diversamente rispetto al COA – ha dunque riconosciuto senza esitazioni che l’avvocatura aveva operato nella piena legittimità istituzionale, e ha fatto propria la preoccupazione per i toni con cui l’ANM aveva inteso commentare quell’operato. È la chiusura più autorevole che questa vicenda potesse avere.

I principi che non si negoziano

Ciò che emerge da questa vicenda non è una questione locale, né una disputa di ordinaria amministrazione tra categorie professionali. È qualcosa di più profondo, una riflessione sulla natura dell’avvocatura come istituzione costituzionale.
L’avvocatura non è un’appendice del potere giudiziario. Non è una componente ancillare chiamata a ratificare scelte altrui con giudizi compiacenti. È un’istituzione autonoma, con funzioni proprie, che contribuisce al buon funzionamento dell’ordinamento giuridico esercitando la propria indipendenza di giudizio. Questa indipendenza non si modula in base ai rapporti di forza, non si piega all’esito di votazioni popolari, non si negozia con il timore di essere etichettata come «ideologica».
La «Lealtà» invocata dall’ANM non è lealtà verso il sistema, è acquiescenza travestita da virtù. Un Consiglio dell’Ordine che esprimesse sempre e comunque pareri favorevoli in sede procedimentale cesserebbe di svolgere la funzione che la legge gli attribuisce. Sarebbe un ornamento, non un’istituzione.
Va detto anche un’altra cosa. Il parere del COA Bologna non era irragionevole nel merito. La Corte di Cassazione è il vertice della giurisdizione, il luogo dove le controversie si definiscono senza possibilità di ulteriore esame del fatto. Ritenere che per accedervi – in funzione giudicante – sia preferibile un percorso professionale che contempli l’esperienza giudicante o l’assidua pratica innanzi alla Cassazione non è un’opinione ideologica. È una considerazione di buon senso professionale, del tutto compatibile con la legge, che il COA aveva tutto il diritto di esprimere.
Bologna non è un caso isolato. È un segnale. Segnala che c’è ancora chi ritiene che l’avvocatura istituzionale debba limitarsi a recitare un copione scritto da altri, che i propri pareri abbiano valore solo se graditi, che il coraggio di dire ciò che si pensa debba essere subordinato alla stagione politica del momento.
A quella visione, l’avvocatura italiana ha risposto con chiarezza, compattezza e maturità istituzionale. Ha risposto attraverso il COA Bologna, attraverso l’URCOFER, attraverso l’OCF, attraverso quattordici Unioni Regionali che hanno parlato con una voce sola. E alla fine ha ricevuto, dallo stesso Consiglio Giudiziario, il riconoscimento formale e unanime di aver agito «nel corretto perimetro istituzionale tracciato dalla legge».
La nostra autonomia non è un privilegio di categoria. È una garanzia per i cittadini. Sono i cittadini, prima di noi, ad avere interesse che l’avvocatura sia libera, indipendente, capace di dire no quando il no è giusto. Perché quando anche l’ultima voce libera nella stanza smette di parlare, non è più un problema dell’avvocatura. È un problema della democrazia.
Questa è la lealtà che conosciamo e che pratichiamo. Lealtà alla legge, alla coscienza professionale, e ai cittadini che rappresentiamo. Non ne conosciamo altre.