La digitalizzazione dell’UNEP

La digitalizzazione dell’UNEP, tra criticità e nuove prospettive dal Congresso AUGE 2024: intervista al Presidente dott. Andrea Mascioli

La digitalizzazione dell'UNEP - Bologna Forense

La digitalizzazione dell’UNEP, tra criticità e nuove prospettive dal Congresso AUGE 2024:
intervista al Presidente dott. Andrea Mascioli

Nei giorni del 19 e 20 ottobre scorsi, a Rimini, si è tenuto il Congresso Nazionale degli Ufficiali Giudiziari, organizzato da A.U.G.E. (Associazione Ufficiali Giudiziari in Europa), il cui tema era “La sfida digitale”. In tale occasione, si è assistito (tra l’altro) al passaggio di testimone della presidenza di A.U.G.E. dal dott. Arcangelo D’Aurora al dott. Andrea Mascioli.

Con questa intervista cerchiamo di conoscere meglio il punto di vista del nuovo Presidente sulla evoluzione della attività dei funzionari Unep e degli ufficiali giudiziari e, più nello specifico, sulle trasformazioni in corso derivanti dalla introduzione delle tecnologie digitali.

 

DOMANDA: Nella relazione d’apertura del Congresso dello scorso 19 ottobre a Rimini, il dott. Arcangelo D’Aurora afferma che quella degli Ufficiali Giudiziari è una realtà complessa ed una categoria spesso poco compresa. A Suo avviso, qual è il ruolo svolto attualmente nell’ordinamento dagli Ufficiali Giudiziari e quali sono le sfide e le prospettive future, anche a medio e lungo periodo?

RISPOSTA: Sicuramente si tratta di una professione che vive una progressiva trasformazione della sua figura e dei compiti affidatigli. Da dipendenti pubblici che fino a due anni fa lavoravano esclusivamente con “carta, penna e calamaio”, a seguito di un breve sciopero abbiamo ottenuto la informatizzazione. Dovremmo trarre vantaggio dal coinvolgimento nel processo civile telematico e dovremmo adeguarci alle nuove tecnologie, affidandoci a quelle che dovrebbero essere lo strumento per sopperire ai problemi. Peraltro, quella in essere è una digitalizzazione dell’Unep ancora imperfetta, “zoppa”, frammentaria, che al momento soffre di troppe criticità – tra cui, ad esempio, interruzioni di linea, disservizi, errori generati dagli applicativi.
In questo scenario, ci sono comunque molte opportunità per modernizzare la figura dell’ufficiale giudiziario italiano.
Tra le prospettive future e gli obiettivi a lungo termine, A.U.G.E. propone di fare sempre più leva sulle indagini patrimoniali, così come di dare sempre più valore al potere di certificazione.
A tal riguardo, un istituto giuridico dalle numerose potenzialità è quello del verbale di constatazione – dalla dottrina definito come il risultato della verbalizzazione di dichiarazioni rese o di fatti giuridici accaduti in presenza di un pubblico ufficiale che non rientrano nell’attività del notaio di cui all’art. 1, c. 1, L. 89/1913 (legge notarile) o nell’attività dell’ufficiale giudiziario di cui art. 59 c.p.c.
L’attività di constatazione permette di cristallizzare lo stato dei luoghi e di fotografare i fatti come verificatisi in un certo momento; il risultato consiste di atti extragiudiziari di raccolta e conservazione della prova, di documenti di istruzione preventiva idonei addirittura a prevenire una procedura di ATP. Per fare alcuni esempi, con la constatazione si può accertare se c’è fumo che esce ad un certo orario, cosa si trova in un immobile in un preciso momento, se delle emissioni superano il livello di tollerabilità, la presenza di offese su internet, il verificarsi di discriminazioni razziali o di genere sul posto di lavoro, ecc…
Com’è facilmente intuibile, può servire a precostituire prove in maniera oggettiva, può fare decorrere messe in mora, può sigillare prove fidefacenti.
Nei Paesi europei che hanno promosso e valorizzato l’istituto della constatazione (es. la Francia), i pubblici ufficiali agiscono ad istanza di parte: si sceglie l’ufficiale giudiziario competente per territorio e c’è un tariffario – questo perché l’ufficiale giudiziario svolge anche attività professionali (es offerta reale) che esulano dalle spese di notifica.
Per poter funzionare, occorre peraltro avere la disponibilità di un Unep aperto ventiquattrore, di ufficiali giudiziari sette giorni su sette, che possano intervenire prima e più velocemente di altre Autorità (es Polizia di Stato o Municipale, Carabinieri, ecc).
Insomma, si tratterebbe di trasformare l’ufficiale giudiziario in “un giurista di prossimità”.
La critica maggiore che potrebbe essere mossa a questo istituto è che la prova non si raccoglie al di fuori del processo, ma a mio avviso sarebbe utile per una rivoluzione del sistema giustizia in Italia e per il deflazionamento del contenzioso.

 

DOMANDA: Si parla tanto di digitalizzazione e informatizzazione della giustizia. Eppure, mi pare di aver capito anche dal suo contributo al Congresso di Rimini che ad oggi la gestione di una pratica a livello informatico comporta un tempo medio di evasione superiore di quattro o cinque volte il tempo medio di evasione di una pratica con il metodo analogico. Può spiegare meglio questo concetto? Cosa impatta di più: la carenza di organico, la mancata dotazione di strumentazione adeguata o altro?

RISPOSTA: Il discorso è complesso. Attualmente sono aumentate le attività, anzi in realtà i tempi di lavorazione, ma si è lasciato invariato il personale. È naturale che per mantenere la qualità del servizio occorre un aumento di personale, o almeno porre rimedio alla carenza di organico; ma è altrettanto vero che tra gli scopi della digitalizzazione dovrebbe esserci quello della velocizzazione delle operazioni. Ad oggi, i problemi principali sono sia l’applicativo, inadeguato alle esigenze degli ufficiali giudiziari, sia l’infrastruttura e la rete internet. Personalmente, ho fatto un confronto. Ho cronometrato le operazioni di notifica di un atto di pignoramento presso terzi a mezzo posta: il tempo medio di due notifiche (a due destinatari, ossia debitore esecutato e terzo pignorato), tra timbratura e inserimento in busta, è di un minuto e venti secondi circa. Invece, se procedo in modalità informatica, con due notifiche a mezzo PEC, si impiegano almeno cinque minuti, ossia oltre quattro volte in più del tempo per l’operazione analogica. Ciò avviene in quanto il programma a disposizione non permette all’ufficiale giudiziario di lavorare direttamente sul file che l’avvocato ha caricato telematicamente, firmandolo e inviandolo direttamente a mezzo PEC. Al contrario, per sintetizzare, occorre scaricare l’atto di cui il legale chiede la notifica, firmare all’esterno dell’applicativo, cercare il numero di protocollo, generare la relata (una diversa per ogni destinatario), inserire manualmente il file giusto tra gli allegati. Quindi, c’è ancora molto da migliorare sia in termini di “hardware” che in termini di “software”. Ad oggi manca una automazione delle operazioni ripetitive; inoltre, sarebbe auspicabile prevedere un coinvolgimento attivo, una interlocuzione tra sviluppatori dei sistemi informatici in uso agli Unep e ufficiali giudiziari, così come sarebbe opportuno garantire l’assistenza informatica in tempi rapidi per rimediare a disservizi ed errori di sistema. In questo scenario, la mancanza di risorse umane, ossia uno scoperto superiore al quaranta per cento (percentuale che non tende a diminuire), insieme alla mancanza di ricambio generazionale, non aiuta. Ma anche coloro i quali vorrebbero smaltire lavoro da casa non possono farlo, perché quei sistemi non sono raggiungibili da remoto e, questo, è un limite enorme. Da ultimo, ma non per importanza, spesso i “tablet” non funzionano al di fuori dell’ufficio o non permettono di usare programmi di scannerizzazione, con la conseguenza che per il lavoro fuori ufficio occorre ancora stampare tutto, utilizzare il cartaceo, senza alcun risparmio o miglioramento in termini di sostenibilità del servizio.

 

DOMANDA: Quali sono ad oggi le problematiche ancora irrisolte dell’istituto di cui all’art 492-bis c.p.c., di accesso alle banche dati? Ci sono banche dati ancora non consultabili? I risultati della ricerca sono soddisfacenti? Vi sono discrasie tra i livelli di completezza di informazioni raggiunti dai diversi Unep d’Italia?

RISPOSTA: Premesso che tutti gli Unep d’Italia raggiungono attualmente la stessa tipologia di risultati, la vera lacuna è che non si è data attuazione piena e completa alla norma. Noi ufficiali giudiziari accediamo alle informazioni in via indiretta, tramite Agenzia delle Entrate. Quella che arriva all’Unep è una risposta filtrata. Siamo sicuri che un accesso diretto alle banche dati effettuato dall’ufficiale giudiziario con propria password consentirebbe maggiore precisione e, probabilmente, anche maggiore completezza. Attualmente, quelli fatti dagli avvocati sulla base dell’art. 492-bis c.p.c. sono pignoramenti alla cieca: basti pensare che con riferimento ai conti correnti non riceviamo – e, di conseguenza, non riusciamo a fornire – informazioni su capienza, data di apertura e chiusura; nemmeno riusciamo a indicare se il nominativo figura nella intestazione o come titolare di deleghe. Così organizzata, la ricerca ai sensi dell’art 492-bis c.p.c. è ancora uno spreco di tempo e di risorse. Con riferimento ai risultati in ambito di locazioni, a seguito di numerose e continue segnalazioni al DGSIA, solo da metà luglio-inizio agosto si è ottenuto un importante adeguamento: finalmente, il risultato della ricerca riporta il codice fiscale dei conduttori; peraltro, ancora oggi non compaiono gli importi. Si auspica in un miglioramento dell’intero sistema delle ricerche, nel senso che il prossimo obiettivo è quello di ottenere l’accesso ai dati di cui ai beni immobili, ai beni mobili registrati (Pubblico Registro Automobilistico e Registro Italiano Navale ed Aeronautico), al Registro delle imprese e di Enti previdenziali (Inps e Casse). Il Ministero della giustizia, infatti, non ha ancora attivato l’accesso a tutti i canali. È bene precisare che anche gli ufficiali giudiziari hanno interesse a che le informazioni fornite ai legali a seguito della procedura di cui all’art. 492-bis c.p.c. siano il più complete e dettagliate possibile. Invero, di tutto il lavoro svolto in relazione alle procedure 492-bis c.p.c., di tutto il tempo e le risorse impiegate, l’Unep ottiene la liquidazione solo per l’attività che giunge ad un pignoramento fruttuoso e, più precisamente, alla emissione di una ordinanza di assegnazione. Il fatto stesso che ciascun Ufficiale Giudiziario può prendere ogni giorno lavorativo al massimo dieci istanze ex art 492-bis c.p.c. e che tra queste pratiche una buona parte risulta infruttuosa – nel senso che, in assenza di crediti da pignorare il legale non iscrive a ruolo oppure, successivamente, deposita rinuncia stante la dichiarazione negativa del terzo pignorato – impone, accanto a battaglie sindacali, di esigere che a fronte della ricerca, gli sprechi di tempo e i margini di incertezza si riducano al minimo.

 

DOMANDA: Cosa ne pensa della Convenzione stipulata tra Ministero della giustizia e Agenzia delle Entrate, come integrata nel 2023, che otteneva il parere favorevole del Garante Privacy?

RISPOSTA: La Convenzione non realizza adeguatamente lo scopo della disciplina di cui all’art. 492-bis c.p.c., in quanto (come già detto) non permette all’Unep di accedere direttamente alle banche dati. Inoltre, non risolve il problema derivante dalla possibilità che i legali, dopo aver acquisito la risposta dall’Unep, lascino decadere l’istanza (non rispondendo entro dieci giorni dalla ricezione dell’esito della ricerca) per poi attivare un pignoramento presso terzi ordinario con i risultati forniti dagli ufficiali giudiziari.

 

DOMANDA: La A.U.G.E. e più in generale gli ufficiali giudiziari soffrono attualmente della concorrenza della attività degli investigatori privati?

RISPOSTA: No, non possiamo parlare propriamente di concorrenza. Il vero problema, semmai, sono le condotte sleali di coloro che acquisiscono, trattano, vendono dati personali in modo illecito. Sono all’ordine del giorno le notizie sulle c.d. “email civetta”, sul “phishing”, sul mercato nero dei dati personali rubati – ma questo è altro discorso. Semmai, oggi che la procedura di cui all’art. 492-bis c.p.c. è abbastanza veloce e ha costi abbastanza contenuti, si può dire che siamo noi dell’Unep ad essere la concorrenza per gli investigatori privati.

 

DOMANDA: La riforma Cartabia ha imposto la regola della notifica a mezzo PEC, quando il destinatario è dotato di indirizzo iscritto in pubblico registro. Che valutazione esprime l’associazione di cui è Presidente rispetto a questa scelta legislativa? Dalla incentivazione alla notificazione in proprio da parte degli avvocati derivano più pregiudizi o più vantaggi per la categoria degli ufficiali giudiziari?

RISPOSTA: Non si può negare che tutte le intromissioni subite nel nostro lavoro (da parte di avvocati, istituti di vendite giudiziarie e custodi) ci hanno disturbato. La concessione agli avvocati della possibilità di notificare in proprio non è una conseguenza della riforma Cartabia. La Legge n. 53/1994 fu per gli Unep una grande sconfitta, ma in quel momento il sistema era così in crisi che occorreva intervenire. Oggi, quello delle notifiche a mezzo PEC è un sistema valido, immediato, efficiente (anche per avere eliminato il rischio di perdita della ricevuta), del quale dobbiamo essere orgogliosi per essere stati i primi in Europa ad averlo introdotto. In realtà, anche gli ufficiali giudiziari dovrebbero utilizzare lo strumento della PEC per le notifiche, ma qui il discorso si complica. La dirigenza di ciascun Unep è costretta ad adottare un approccio contingente, che dipende dal personale a disposizione, dalla formazione di quest’ultimo, dalla strumentazione di cui dispone.

 

DOMANDA: La digitalizzazione delle notifiche è compatibile con l’istituto della significazione, per la cui introduzione e valorizzazione A.U.G.E. è da anni favorevole?

RISPOSTA: Certo, è assolutamente compatibile. L’istituto giuridico in esame consiste di una notifica di grado superiore. Non si tratta soltanto della certificazione della consegna di un atto al destinatario, in un determinato luogo e momento storico; nel caso della significazione, è altresì espletata una attività di informazione circa il contenuto e le conseguenze della notifica in corso. Ciò si verifica, ad esempio, nel pignoramento. Di recente è stato anche presentato un progetto di legge volto a promuovere la significazione con riferimento alla notificazione degli atti introduttivi; così come pende un progetto di legge volto ad ottenere una crasi tra precetto di cui all’art. 605 c.p.c. e preavviso di rilascio ex art. 608 c.p.c., con valorizzazione del lavoro degli ufficiali giudiziari, incaricati di illustrare ai destinatari gli aspetti salienti di quella fase della procedura. Ribadisco che occorre dare valore alla attività dell’ufficiale giudiziario e fare in modo di rendere gli Unep espressione della giustizia di prossimità.