Il “fatto” nella teoria generale del reato. In ricordo del Professor Giacomo Delitala
- Scritto da: Bruno Micolano (si apre in una nuova scheda) | Pubblicazione: lunedì, 27 Luglio 2026 | Nel numero: 1/2026 (si apre in una nuova scheda)

Un grande merito deve essere riconosciuto all’Archivio Giuridico Sassarese per aver avuto il coraggio di ripubblicare oggi, a quasi 100 anni dalla sua prima apparizione, il libro di cui al titolo.
In tempi miseri e mediocri come gli attuali, sepolti dalla pubblicazione degli instant book o peggio da rubrichette mal scritte e improvvisate in rete, avere la possibilità di leggere e far leggere agli studenti un testo fondamentale nella dottrina giuridica è un fatto importante.
Oserei dire un testo che dovrebbe essere letto non solo dai “penalisti” ma da chiunque si occupi di diritto. Se non altro per recuperare la chiarezza e la logica dell’argomentare che dovrebbe essere patrimonio comune sia degli avvocati che dei giudici indipendentemente dalla materia trattata.
Un testo di pura dottrina quando in letteratura giuridica era considerato un fuori luogo citare la giurisprudenza!!! Oggi anche la letteratura accademica più raffinata non potrebbe affrontare qualsiasi argomento prescindendo da una disamina delle sentenze più importanti pronunciate dalle Corti nazionali e anche sovranazionali.
Un testo introvabile fino ad oggi. Si pensi neppure rinvenibile nella Biblioteca (l’amato CICU) dell’Università della nostra città.
Chi avesse voluto consultarlo, senza possibilità di prenderlo in prestito, avrebbe dovuto recarsi alla Biblioteca della Facoltà di Economia e Commercio.
Personalmente, ho avuto la possibilità di ascoltare il professor Delitala all’epoca in cui difendeva un medico di una nota famiglia bolognese insieme a Roberto Landi, Carlo Alberto Perroux e Luigi Vecchi.
La parte civile era difesa da De Marsico, sì, proprio lui: un parterre de rois.
Personalmente, come molti altri studenti, rimasi folgorato dalla sua oratoria.
Ero al secondo anno di giurisprudenza e, come si sa, non avevo ancora studiato il diritto penale né sostanziale né processuale. Le sue arringhe, però, erano facilmente comprensibili anche a chi come me era ancora digiuno della materia.
Ricordo, in particolare, l’incipit della discussione in apertura di dibattimento riguardante una serie di eccezioni processuali tendenti a far dichiarare nulla tutta la precedente fase istruttoria e conseguentemente anche il capo di imputazione. Il processo doveva finire lì.
Iniziò, nell’aula oggi Bachelet, ricordando che il diritto è “logica e buon senso”, immagine lapidaria che ho usato poi molte volte nella mia vita professionale. Fecero seguito una serie di eccezioni di nullità in merito alla violazione dei diritti della difesa fin dalle prime battute dell’istruttoria accusando la Procura di aver protratto oltre i limiti legali l’istruzione sommaria per poter più facilmente escludere la difesa e i suoi periti.
Io, che non conoscevo ancora i due tipi di istruttoria, avevo capito tutto ed ero indignato.
Passò poi a sostenere anche la nullità del capo di imputazione perché violava l’allora vigente articolo 477 c.p.p.
Infatti, nell’imputazione c’era scritto che il medico era accusato di aver ucciso la moglie mediante la somministrazione di una fiala di curaro, mentre dalle perizie stesse risultava che semmai il veleno usato sarebbe stata la sincurarina, la quale, aldilà del nome simile, è una sostanza fondamentalmente diversa e quindi il Professor Delitala lamentava la violazione per la genericità dell’accusa e della corrispondenza tra i due fatti, impedendogli una difesa: si doveva difendere dall’accusa di aver somministrato il curaro o la sincurarina?
Espose a tal fine anche alcune osservazioni medico-legali per far comprendere che anche la difesa tecnica medico-legale avrebbe potuto e dovuto essere diversa.
Da quale accusa mi devo difendere? Fu la conclusione delle eccezioni preliminari.
Fu una “lectio magistralis” che ancora oggi ricordo e che mi fu di grande aiuto quando di lì a pochi mesi avrei dovuto cominciare a studiare diritto penale e processuale. Come si sa, poi, la Corte respinse tutte le eccezioni e ordinò di procedersi oltre nel dibattimento. Eccezioni che furono poi riproposte anche in Appello e successivamente in Cassazione senza miglior esito. Altri tempi!
È con questo spirito che sono corso a comperare la nuova pubblicazione potendola rileggere comodamente nel mio Studio con qualche anno di esperienza forense in più.
Già l’incipit mi ha ricordato la definizione del diritto di cui più sopra ho detto:
“Il reato è un fatto (umano) antigiuridico e colpevole”. Il testo è tutto qui!
Quello che segue è l’argomentare a sostegno della teoria tripartita del reato. Teoria per lungo tempo non più di moda ma, oggi, ormai comunemente accettata in dottrina e in giurisprudenza. Le Sezioni Unite della Cassazione nel non lontano 2005 l’hanno definitivamente fatta propria argomentando: “Il reato è un fatto tipico, antigiuridico e colpevole”, Sez. Unite 25 gennaio 2005, n.9163. È l’incipit del testo che stiamo esaminando!!!
Precedentemente, invece, regnava ancora la dottrina della bipartizione del reato. Anche la Cassazione era unanime nell’accettare tale teoria. Precedentemente alla sentenza citata del 2005 la Cassazione con giurisprudenza costante riconosceva che “le cause di non punibilità non ineriscono alla struttura del reato, il quale deve considerarsi perfetto nella concorrenza dei suoi due elementi costitutivi (soggettivo ed oggettivo). Di conseguenza, ponendosi come cause estintive al reato, impeditive della punibilità sono operanti unicamente se sia stata raggiunta la prova piena della loro sussistenza” (Cass. 26 gennaio 1972, n. 3821).
La querelle, come ben si comprende, non era solo teorica ma, praticamente, il giudice accettando la teoria tripartita doveva assolvere l’imputato se non c’era la piena prova anche di eventuali cause di giustificazione, mentre al contrario, riconoscendo la teoria bipartitica, in caso di dubbio sulle cause di giustificazione, avrebbe dovuto condannare. Dibattito oggi superato anche dal mutato codice di procedura, ma pur sempre indicativo di quale effetto pratico produceva la teoria.
La Cassazione quindi con la sentenza citata concludeva che l’accoglimento della teoria tripartita “avrebbe potuto far affievolire la necessaria tutela sociale dal crimine”.
Anche per la mia generazione che aveva studiato sull’Antolisei era pacifica la teoria bipartita. Infatti, nell’Antolisei si legge: “Mentre la dottrina tradizionale ravvisava due soli elementi generali, quello oggettivo e quello soggettivo, invece da molti (il Delitala fra gli altri N.d.R.) si riteneva che gli elementi essenziali fossero tre: il fatto, l’antigiuridicità e la colpevolezza. A nostro avviso, questa tripartizione non può essere seguita. Il suo principale difetto consiste nel degradare l’antigiuridicità ad elemento costitutivo del reato, a requisito autonomo del fatto delittuoso, mentre ne costituisce la natura intrinseca di carattere essenziale” (vedi Antolisei, Manuale di diritto penale, pagg. 208-209, Giuffrè 1997 Parte Generale).
Infine, il Professor Giuliano Vassalli, in occasione del ricordo del Professore, celebrazione tenuta pochi mesi dopo la sua morte al Circolo della Stampa di Milano il 28 febbraio 1973 fra l’altro disse: “Questo periodo del Delitala studioso si concluse con l’uscita del testo di cui oggi parliamo che rappresentava l’opera sua fondamentale ed è ad un tempo uno dei testi base della letteratura giuridica di questo secolo”. Anche per questo ancora grazie al Professor Giovanni Uda dell’Archivio Giuridico Sassarese.


