Il “diritto alla speranza” elaborato dalla CEDU per i condannati alla pena dell’ergastolo e la sua implementazione da parte degli Stati membri
Contributo meritevole di pubblicazione candidato al premio Ebru Timtik dell’Ordine degli Avvocati di Bologna
- Scritto da: Mariachiara Gentile (si apre in una nuova scheda) | Pubblicazione: mercoledì, 21 Gennaio 2026 | Nel numero: 2/2025 (si apre in una nuova scheda)

Introduzione
E se dicessi che non aspetto più? Se sfondassi il cancello di carne,
o lo scavalcassi, fuggita verso la libertà?
Si apre così il capitolo 54 di “Fine pena: ora” di Elvio Fassone. L’autore prende in prestito le parole di Emily Dickinson per affrontare la parte più difficile della storia. Quella della resa, della rassegnazione di chi dopo oltre 20 di reclusione prende la decisione più dolorosa in risposta ad una condizione quale è quella dell’ergastolo.
Riflettere intorno al tema del “diritto alla speranza” pone inevitabilmente di fronte a considerazioni complesse. Costringe ad interrogarsi sul significato della pena, ripercorrendo le teorie che negli anni si sono succedute sino ad arrivare, pensando al nostro ordinamento, all’affermazione contenuta nell’art. 27 della Costituzione.
Queste hanno oscillato storicamente tra istanze volte alla segregazione, alla neutralizzazione, all’esclusione e istanze volte alla cura, al recupero, al trattamento, alla reintegrazione.
Infatti, sebbene la pena abbia conservato una sua coerenza e stabilità di significato, si possono individuare tendenzialmente due criteri per guardare alla stessa: il primo rivolto essenzialmente all’ “essere” della pena, e quindi alla sua concretezza, il secondo rivolto a ciò che essa “dovrebbe essere”, alla sua utilità, alla sua funzione.
Ad un primo livello è possibile individuare due modelli sanzionatori: il modello retributivo e il modello riabilitativo.
Il primo, elaborato dalla Scuola Classica, si basa essenzialmente sul concetto di compensazione tra reato e pena inflitta; quest’ultima deve essere proporzionata al fatto commesso e funzionare da deterrente. Alla base di ciò vi è l’idea che l’uomo agisca coscientemente e che, quindi, anche il comportamento criminale sia frutto di una scelta responsabile. Il secondo, elaborato dalla Scuola Positiva, sposta l’attenzione dal delitto alla persona del reo. La concezione riabilitativa è volta, infatti, ad agire sul reo, individuando quindi una finalità di carattere trattamentale, di prevenzione, di neutralizzazione della pericolosità sociale del soggetto autore del fatto criminoso, in un’ottica rivolta al futuro.
Espressione di questo paradigma è, infatti, la teoria della prevenzione speciale, diretta ad indagare ed intervenire sui motivi e sulle cause che hanno spinto il soggetto a delinquere. Diversa è, invece, la teoria della prevenzione generale secondo la quale la pena deve fungere da monito per l’insieme dei consociati.
Di conseguenza anche il carcere come luogo di restrizione della libertà personale si plasma sostanzialmente intorno a questi due principali modelli sanzionatori, passando dall’essere essenzialmente punitivo, all’essere un’istituzione improntata al trattamento e al recupero. Si tratta tuttavia di un passaggio che non è mai netto, non corrisponde ad interventi di riforma o a percorsi di evoluzione del funzionamento e della struttura del carcere: l’istituzione mantiene in sé questa contraddizione, facendo prevalere talvolta le istanze tipiche del modello retributivo, talvolta quelle del paradigma rieducativo.
Ciò, come si vedrà, è ancora più evidente nel caso della pena dell’ergastolo che, pur a fronte dei correttivi provenienti dalle Corti nazionali e sovranazionali, continua ad essere una pena a sé, diversa rispetto alle altre.
1) L’elaborazione nella giurisprudenza della Corte EDU del conceflo di “diriflo alla speranza”: tre sentenze di indubbio rilievo
Pur in assenza di un’espressa definizione normativa, il concetto di “diritto alla speranza” ha iniziato a trovare spazio nel contesto della giurisprudenza europea chiamata ad esprimersi, in particolare, in merito al rapporto tra pena perpetua e accesso ai benefici.
Seppur a fronte di pronunce di diverso indirizzo, l’aspetto centrale nel ragionamento condotto dalla Corte EDU è quello relativo al rispetto dei parametri contenuti nell’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo che, come è noto, impone il divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti, e che è stato definito dalla Corte “un principio fondamentale delle società democratiche” (cfr. a questo proposito Corte EDU, sentenza Soering c. Regno Unito, 07.07.1989, n. 14038/88: “Questo divieto assoluto di tortura e di pene o trattamenti inumani o degradanti ai sensi della Convenzione, dimostra che l’art. 3 sancisce uno dei valori fondamentali delle società democratiche che compongono il Consiglio d’Europa. Si ritrova, in termini analoghi, anche in altri strumenti internazionali come il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 e la Convenzione americana sui diritti dell’uomo del 1969 ed è generalmente riconosciuto come standard accettato a livello internazionale”).
Una delle pronunce di riferimento in tema di “diritto alla speranza” e di compatibilità della cosiddetta “pena perpetua” con i principi della Convenzione è senza dubbio la sentenza Kafkaris c. Cipro , 12.08.2008, n. 21906/04.
Il caso è quello di un cittadino di Cipro ritenuto responsabile di omicidio, reato che, secondo l’ordinamento cipriota, prevede l’applicazione della pena dell’ergastolo, senza alcuna previsione di meccanismi di liberazione anticipata o condizionale. L’unica possibilità di vedersi accordato l’accesso ad eventuali benefici è rimessa alla volontà del Presidente della Repubblica.
Nella sentenza in oggetto la Corte, aderendo all’orientamento pressochè maggioritario, ritiene che l’ergastolo non possa essere considerato di per sé in contrasto con quanto previsto dalla CEDU e, più specificamente con quanto previsto dall’art. 3.
Ciò che invece può sollevare dubbi in merito alla compatibilità con l’art. 3 è la mancanza di qualsiasi previsione normativa che consenta un “rilascio anticipato”.
Tuttavia, pur a fronte dell’ assenza nell’ambito dell’ordinamento cipriota di un meccanismo di liberazione anticipata devoluto all’autorità giudiziaria, la Corte ha ritenuto non fosse ravvisabile alcuna violazione dei principi di cui alla Convenzione. La possibilità di ottenere un eventuale provvedimento di clemenza da parte del Presidente della Repubblica mitigherebbe, infatti, l’incomprimibilità della pena.
Non si tratta, in questo senso, di una sentenza particolarmente coraggiosa, considerato che si limita a ritenere efficace un meccansimo di liberazione che in realtà è devoluto alla discrezionalità del potere esecutivo e, pertanto, astratto ed incerto.
Di portata diversa è invece la sentenza Vinter e altri c. Regno Unito, 09.07.2013, ric. n. 66069/09, 13010 e 3896/10, pronuncia di indubbia valenza quando si parla di elaborazione del concetto di “diritto alla speranza” nell’ambito della Corte EDU.
In questo caso, la Corte ha sostenuto la violazione da parte del Regno Unito di quanto previsto dall’art. 3 con riferimento all’impossibilità di accedere alla liberazione condizionale per i detenuti ergastolani.
Sebbene, come si è accennato, anche negli anni precedenti la Corte si fosse espressa in materia di compatibilità tra la cosiddetta “pena perpetua” e i principi della Convenzione, la sentenza richiamata ha in sé diversi aspetti di segno innovativo.
Ed infatti, pur riaffermando la legittimità dell’ergastolo nel senso di una sua generale compatibilità con la Convenzione, la sentenza in oggetto ha il pregio di affermare la necessità della previsione di una reale possibilità di revisione della pena impartita al condannato. In questo senso, la mancanza di meccanismi tali da poter condurre verso una “riduzione” della pena dell’ergastolo si porrebbe in netto contrasto con i principi di rieducazione e di reinserimento.
Più specificamente, nel caso in oggetto i ricorrenti lamentavano l’impossibilità di accedere a qualsivoglia meccanismo di revisione nel caso di ergastolo cosiddetto “effettivo” (“w hole life orde r”), con l’unica possibilità di preventiva scarcerazione relegata alla decisione discrezionale del Ministro, il quale poteva concedere la liberazione per “motivi umanitari”, in pratica limitati a situazioni estreme, come lo stato di malattia terminale o una grave invalidità.
Ciò a differenza di quanto previsto prima della riforma del 2003, quando il Ministro poteva stabilire un periodo di carcerazione minimo, al termine del quale era possibile procedere ad una rivalutazione della persona del detenuto e considerare un suo eventuale accesso al beneficio della liberazione condizionale.
Si tratta di una sentenza attraverso la quale la Corte ha indubbiamente raggiunto traguardi ulteriori, affrontando aspetti che le pronunce precedenti avevano solo sfiorato; la Corte di Strasburgo ha affermato con chiarezza che una pena che non preveda un sistema di rivalutazione della persona del condannato è una pena di per sé contraria ai principi di cui alla Convenzione e, pertanto, inumana e degradante.
Più specificamente, la sentenza Vinter ha riconosciuto espressamente il valore della dignità umana del condannato, nei termini di cui all’art. 3, e cristallizzato a livello europeo la circostanza secondo cui questi ha il diritto di sperare in una futura rivalutazione della sua persona sin dal momento della applicazione della pena aprendo così, in maniera più decisa, rispetto al passato al riconoscimento del “diritto alla speranza”.
L’excursus seguito dalla Corte parte da alcune considerazioni preliminari:
1) la pena non deve mai apparire nettamente sproporzionata rispetto alla effettiva gravità del fatto;
2) il protrarsi della carcerazione, per non porsi in contrasto con quanto previsto dall’art. 3 CEDU, deve trovare giustificazione in una delle finalità della pena (preventiva, retributiva, rieducativa);
3) la pena deve essere de facto e de jure comprimibile: la possibilità di rilascio anticipato non può essere subordinata a requisiti talmente restrittivi da risultare, nella pratica, inaccessibile.
Questi tre principi possono essere valutati in maniera diversa a seconda del tipo di ergastolo comminato. Per la Corte è possibile individuarne tre: 1) l’ergastolo con possibilità di liberazione condizionale dopo un periodo minimo di reclusione ; 2) l’ergastolo discrezionale “reale” senza possibilità di liberazione condizionale (ossia una pena prevista dalla legge ma la cui imposizione necessita di una decisione giudiziaria); 3) l’ergastolo obbligatorio senza possibilità di liberazione condizionale (ossia una pena prevista dalla legge che non lascia al giudice alcun potere discrezionale ).
Nel ragionamento della Corte, la prima tipologia di ergastolo permette di fatto una rivalutazione, apparendo così “comprimibile” e quindi legittima. Diversamente, la seconda e la terza ipotesi potrebbero porsi astrattamente in contrasto con quanto previsto all’interno della Convenzione. Se, tuttavia, nel secondo caso la potenziale violazione dell’art. 3 difficilmente potrebbe manifestarsi al momento dell’applicazione della pena, maggiori attenzioni richiede la terza tipologia di ergastolo, applicato di fatto in via automatica. Più specificamente, la Corte ritiene che il secondo tipo di ergastolo assicuri comunque maggiori garanzie con riferimento al momento della sua applicazione; tuttavia, possibili violazioni dell’art. 3 potrebbero verificarsi successivamente, qualora il mantenimento in carcere del condannato risultasse fortemente sproporzionato in quanto non più giustificato da una delle finalità della pena, qualora non fosse previsto alcun meccanismo di rivalutazione o, ancora, qualora la pena risultasse incomprimibile sia de jure che de facto.
Diversamente, l’applicazione dell’ergastolo c.d. “obbligatorio” e quindi applicato in via automatica richiederebbe maggiore attenzione sin dal momento della sua applicazione.
Il rispetto dell’art. 3 impone, infatti che le pene – anche quella dell’ergastolo – siano effettivamente comprimibili e quindi permettano di verificare se il condannato abbia intrapreso un percorso tale da non giustificare più il mantenimento della sua condizione. Sebbene alla Corte non sia demandato il potere di individuare il momento in cui tale revisione possa essere attuata, la sentenza evidenzia un aspetto di fondamentale rilevanza: il condannato non deve essere costretto ad attendere un numero indeterminato di anni per vedersi accordata una possibilità di riesame e, soprattutto, deve poter sapere, sin dall’inizio della sua carcerazione, quali sono le condizioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della rivalutazione del suo percorso. Al contrario, l’assenza di un effettivo meccanismo di rivalutazione porta a ritenere la pena applicata inevitabilmente in contrasto con l’art. 3 e con la finalità del reinserimento sociale del condannato.
Nell’ambito di questo ragionamento, un passo ulteriore è stato segnato dalla sentenza Öcalan c. Turchia del 18.03.2014 relativa ai ricorsi n. 24069/03, 197/04, 6201/06 e 10464/07. Il caso vedeva un cittadino turco accusato di terrorismo e condannato alla pena di morte nel 1999, pena poi commutata in quella dell’ergastolo nel 2002, a seguito dell’abolizione della pena capitale da parte della Turchia.
Il ricorrente lamentava la sottoposizione al cosiddetto “carcere duro”, senza possibilità di accedere a qualsivoglia meccanismo di riesame della sua pericolosità sociale né alla liberazione condizionale una volta scontata parte della pena. L’unico rimedio previsto, anche in questo caso, era l’eventuale concessione di un provvedimento di clemenza.
Sulla scorta di quanto affermato dalla richiamata sentenza Vinter, la Corte EDU ha evidenziato come la mancanza di qualsivoglia prospettiva di rilascio violi inevitabilmente l’articolo 3; la pretesa punitiva dello Stato incontra, infatti, un limite in quello che è il rispetto per la dignità umana: la gravità del fatto di reato non può rappresentare l’unica giustificazione della pena comminata.
Si tratta di tre sentenze che hanno – seppur, per certi versi, ancora timidamente – contribuito ad aprire la strada al riconoscimento, per usare le parole della Corte, del “right to hope ” all’interno dei singoli Stati membri (che, come è noto, sono tenuti ad uniformasi a quanto espresso dalla Corte EDU), contribuendo così a rendere concretamente perseguibile la finalità rieducativa della pena.
Le sentenze richiamate hanno inoltre contribuito altresì al dibattito sviluppatosi intorno alla necessità del superamento dell’ergastolo, pena che rischia ancora oggi di tradursi in un trattamento inumano e degradante.
2) Il rispetto del “diritto alla speranza” all’interno degli Stati membri
Va premesso che – sebbene per ragioni in parte difformi – alcuni Paesi europei non prevedono alcuna forma di pena perpetua: è il caso di Norvegia, Croazia, Bosnia- Erzegovina, Serbia, Portogallo, San Marino, Città del Vaticano. Tuttavia, tra questi, alcuni prevedono limiti edittali piuttosto contenuti (è il caso del Portogallo), altri, al contrario, limiti edittali che appaiono piuttosto lunghi (è il caso, ad esempio, della Bosnia – Erzegovina dove la pena può arrivare sino a 45 anni).
Nella maggior parte degli Stati europei la pena dell’ergastolo risulta essere, in armonia con quanto affermato dalla Corte EDU, una pena “comprimibile”, certo previa rivalutazione della persona del condannato e dopo che questi abbia trascorso un determinato periodo intramoenia, la cui durata varia tra Stato e Stato.
Sono pochi i Paesi che contemplano la possibilità di ridurre l’ergastolo dopo un periodo inferiore ai venti anni: è il caso, ad esempio, di Germania, Austria, Belgio, Lussemburgo, Islanda, Grecia. Al contrario, Paesi quali l’Italia, la Bulgaria, la Spagna, la Polonia la Lettonia, la Slovenia, la Turchia prevedono un periodo superiore che va dai 24 ai 26 anni.
Accanto a questi vi sono tuttavia Stati che non prevedono o non prevedevano fino a poco tempo fa alcun sistema di liberazione condizionale (è il caso, ad esempio, di Malta, Lituania, Paesi Bassi). In questi casi, la pena dell’ergastolo corrisponde di fatto al carcere a vita, fatta salva la possibilità di ottenere eventuali provvedimenti di clemenza.
Ciò premesso e partendo dai principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte EDU è interessante verificare quali tra gli Stati membri vi abbiano aderito più fedelmente. In questo senso, particolarmente utile è il lavoro pubblicato dal Dipartimento per l’esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti del l’uomo che nel 2023 ha pubblicato una scheda aggiornata (si apre in una nuova scheda), finalizzata a verificare proprio quali siano state le principali misure adottate da novi Stati membri in tema di ergastolo, a seguito di 20 sentenze emesse su questa tematica dalla Corte di Strasburgo .
Tra quelle più significative, la scheda richiama la modifica apportata nell’ambito dell’ordinamento italiano nel 2022 all’art. 4 bis o.p. a seguito della sentenza Viola c. Italia di cui si dirà meglio in seguito. Trattasi, in effetti, di un intervento di significativa rilevanza, considerato che tale modifica ha consentito ai condannati all’ergastolo “ostativo” che non abbiano collaborato con la giustizia di accedere alla liberazione condizionale dopo 30 anni di pena scontata previa valutazione, operata dal giudice, che tenga conto del percorso intramurario intrapreso e quindi di elementi che prescindono dalla scelta di collaborare.
Ancora, la scheda richiama le modifiche normative intervenute in Lituania (uno dei Paesi che, come detto, non prevedeva un sistema di liberazione condizionale) dopo la sentenza Matiosaitis e altri c. Lituania. In questo caso, la Corte EDU ha rilevato la violazione dell’art. 3 della Convenzione a fronte della mancanza di una concreta ed effettiva prospettiva di revisione o di rilascio anticipato per i condannati all’ergastolo. Nel 2019, a due anni da quella sentenza, la Lituania ha introdotto modifiche al codice penale e di procedura penale prevedendo che il condannato che abbia scontato almeno 20 anni di carcere abbia la possibilità di proporre istanza di riesame al tribunale, al fine di ottenere la commutazione della pena in altra di durata minore che, una volta concessa, gli permetterà di accedere alla liberazione condizionale.
Per certi versi simile è la sentenza Petukhov c. Ucraina con cui la Corte ha ravvisato la violazione dell’art. 3 non solo con riferimento alle condizioni di detenzione lamentate dal ricorrente (condannato all’ergastolo per reati quali omicidio, tentato omicidio, rapina) ma anche per l’assenza di una effettiva prospettiva di rilascio. In Ucraina nel 2022 sono state introdotte due leggi finalizzate a permettere al condannato di richiedere la rivalutazione del suo percorso dopo aver scontato 15 anni di detenzione e ed ottenere che la pena dell’ergastolo sia commutata in una pena di durata tra i 15 e i 20 anni così da poter accedere, dopo un periodo stabilito, alla liberazione condizionale.
Infine la scheda cita gli interventi attuati in Inghilterra e Galles dove, nel 2014, in seguito alla già citata sentenza Vinte r, sono stati adottati provvedimenti volti a definire con maggiore chiarezza i limiti e i criteri del potere del Ministro competente, chiamato ad esprimersi sulla concessione del rilascio anticipato dei detenuti ergastolani. Tali provvedimenti stabiliscono che il rilascio debba essere concesso qualora la prosecuzione della detenzione non risulti più giustificata da motivazioni riconducibili alla legittima finalità della pena.
Sistemi maggiormente simili a quello italiano, sono invece quello spagnolo e quello francese. Analogamente al nostro ordinamento, anche in Spagna il sistema penale e penitenziario è fortemente improntato al principio della rieducazione; tuttavia, anche la normativa spagnola prevede un elenco di reati particolarmente gravi rispetto ai quali, in maniera simile a quanto accade con riferimento ai reati di cui al 4 bis o.p., la legge prevede l’applicazione della pena perpetua con possibilità di revisione (e quindi di accesso alla liberazione condizionale), qualora il condannato abbia espiato una parte della pena (la cui durata può variare a seconda del reato commesso) e solo a fronte di un evidente percorso di ravvedimento. Gli aspetti che avvicinano il sistema spagnolo a quello italiano riguardano anche la circostanza secondo cui, nel caso di reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione, per poter accedere alla liberazione condizionale è necessario che il condannato dimostri di aver abbandonato qualsiasi legame con il proprio passato criminale e di aver intrapreso una effettiva collaborazione con le autorità.
È evidente che una previsione di questo tipo rischia, al pari dell’ergastolo ostativo italiano, di rivelarsi una pena di fatto non comprimibile, in contrasto con l’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Anche l’ordinamento francese prevede la pena dell’ergastolo (perpeuité réelle) della cui legittimità è stata investita la Corte di Strasburgo che si è espressa con la sentenza Bodein c. Francia del 13.11.2014. La Corte ha riconosciuto la compatibilità della pena perpetua francese con i principi della CEDU, evidenziando come l’ordinamento preveda per i detenuti ergastolani che abbiano scontato (ben) 30 anni di carcere di proporre riesame avanti alla Corte di Cassazione che dovrà tenere conto della evoluzione della personalità del reo.
Ora, al di là delle singole implicazioni normative e riprendendo quanto accennato in introduzione, ritengo di particolare interesse, nell’ambito del ragionamento sul “diritto alla speranza”, soffermarmi sulle statistiche relative agli ergastolani in Europa e sulle relative condizioni di detenzione.
Per quanto riguarda il primo aspetto, si rivela particolarmente utile la lettura del rapporto pubblicato annualmente dal Consiglio d’Europa avente ad oggetto le “Statistiche penali annuali sulle popolazioni carcerarie” – comunemente noto come Space I.
Il rapporto 2024 (si apre in una nuova scheda) delinea un quadro allarmante in tema di sovraffollamento carcerario: al31 dicembre 2024 risultavano detenute 1.021.431 persone nelle 51 amministrazioni penitenziarie dei 46 Stati membri del Consiglio d’Europa. In alcuni Paesi il tasso di sovraffollamento raggiungeva livelli particolarmente critici, tra cui: Francia (124%), Italia (118%), Romania (116%), Belgio (113%).
All’interno di questo quadro e rispetto all’oggetto di analisi del presente elaborato, è possibile suddividere la popolazione detenuta in tre distinte categorie a seconda della durata della pena. Secondo il rapporto del Consiglio d’Europa, il 17% dei ristretti sta scontando pene brevi inferiori a un anno, di queste il 9,3% sta scontando pene inferiori ai sei mesi. Ben il 54% sta scontando invece pene di media durata, ovvero comprese tra 1 a 10 anni: tra questi, il 16,6% sconta pene da 1 a 3 anni, il 17,5% tra 3 e 5 anni, il 20% tra 5 e 10 anni. Le pene lunghe, ovvero superiori ai 10 anni, rappresentano circa il 19% di cui il 12% riguarda persone sottoposte a pene tra i 10 e i 20 anni, il 3,8% a pene di 20 anni e, infine, il 3% è sottoposto alla pena dell’ergastolo.
Il sovraffollamento strutturale continua quindi a rappresentare un elemento da monitorare con attenzione. Condizioni di detenzione degradate compromettono non solo il valore della dignità umana, ma anche la concreta possibilità di intraprendere percorsi trattamentali individualizzati e finalizzati al reinserimento in società.
Il rischio è quello di un potenziale contrasto con l’art. 3 della CEDU che vieta trattamenti inumani e degradanti anche quando il detenuto sia sottoposto a condizioni detentive particolarmente afflittive.
Con specifico riferimento ai condannati all’ergastolo, la Corte EDU ha più volte ribadito (anche in alcune delle sentenze sopra richiamate) come, accanto alla possibilità di revisione della pena, devono essere garantite condizioni detentive rispettose della dignità umana e del principio della rieducazione.
In merito alle condizioni di detenzione degli ergastolani in Europa, di indubbio rilievo sono i rapporti ciclicamente pubblicati dal CPT – Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti.
Come è noto, il CPT è un organo del Consiglio d’Europa incaricato di verificare, attraverso ispezioni nei diversi luoghi di privazione della libertà, le condizioni di detenzione e il trattamento delle persone detenute.
Anche il CPT, soprattutto nei rapporti più recenti, ha segnalato gravi criticità connesse al sovraffollamento carcerario, che presenta tassi particolarmente elevati in numerosi istituti di pena europei, tali da incidere inevitabilmente sulla qualità del quotidiano penitenziaro. Particolare rilievo assume il rapporto pubblicato nel 2016 (si apre in una nuova scheda) interamente dedicato alla condizione dei detenuti condannati all’ergastolo. Pur non essendo aggiornato alla situazione attuale, esso restituisce un quadro complesso e per molti versi allarmante: in diversi Paesi gli ergastolani risultavano essere sistematicamente separati dal resto della popolazione detenuta, in condizioni di marcato isolamento. Secondo quanto rilevato, in Stati quali Moldavia, Bulgaria, Lettonia, Turchia, i detenuti erano collocati in celle chiuse per 23 ore al giorno, senza alcuna possibilità di contatto con gli altri detenuti, con opportunità trattamentali ridotte al minimo e forti restrizioni per quanto riguarda i colloqui. In aggiunta, il CPT ha segnalato la presenza in diversi istituti di regole particolarmente rigide e punitive, la cui funzione appariva esclusivamente afflittiva e priva di giustificazione (il rapporto cita ad esempio l’impossibilità di stendersi a letto nelle ore diurne, l’obbligo di indossare uniformi specifiche, differenti da quella indossate da altri detenuti e altre misure restrittive non motivate da esigenze di sicurezza o di gestione del singolo detenuto).
Si tratta di prassi ancora diffuse in diversi Paesi europei (come meglio si approfondirà di seguito, anche nel nostro Paese i condannati all’ergastolo sono sottoposti a un regime differenziato rispetto alla restante popolazione detenuta) che il CPT osserva con particolare preoccupazione. Il Comitato ribadisce, infatti, la necessità di garantire percorsi di trattamento individualizzato, capaci di superare l’aprioristica presunzione di maggiore pericolosità sociale nei confronti dei condannati alla pena più severa, e di contrastare una visione del carcere esclusivamente punitiva.
A questo proposito, il Comitato ricorda come l’applicazione di una pena che non preveda alcun meccanismo di scarcerazione si ponga in evidente contrasto con una delle finalità proprie della pena, quale è quella della rieducazione/riabilitazione e, a tal fine richiama la Raccomandazione Rec (2003) 23 – Management by prison administrations of life sentence and other long – term prisoners adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 9 ottobre 2003. Tale raccomandazione è volta a fornire alle amministrazioni penitenziarie delle linee guida in tema di gestione e trattamento dei detenuti condannati all’ergastolo o a pene particolarmente lunghe.
I principi enunciati nella Raccomandazione sono:
1) il principio di individualizzazione: ogni percorso penitenziario deve basarsi su un trattamento individualizzato che tenga conto dei bisogni del singolo detenuto;
2) il principio di normalizzazione: anche i detenuti ergastolani dovrebbero essere sottoposti alle sole restrizioni necessarie a garantire la sicurezza negli istituti;
3) i principi di sicurezza e protezione: occorre individuare modelli di gestione che distinguano tra le esigenze di protezione della comunità esterna e quelle invece relative alla sicurezza interna degli istituti;
4) il principio di non segregazione: gli ergastolani non dovrebbero essere separati dal resto della popolazione detenuta esclusivamente a fronte del reato commesso e della pena a loro comminata ma dovrebbero essere previste delle possibiltà di incontro sulla base di un bilanciamento tra rischi e ala luce dell’effettivo percorso intrapreso;
5) il principio di progressione: anche per i detenuti ergastolani devono essere previsti meccanismi di progressione nel corso della pena che gli permettano, sulla base di una valutazione che tenga conto della condotta tenuta e dell’adesione alla proposta trattamentale, di accedere a regimi meno afflittivi.
Si tratta di linee guida particolarmente preziose che, unitamente al lavoro costante di organi quali il Comitato per la prevenzione della tortura, contribuiscono a ricordare come per affermare la legittimità della pena dell’ergastolo non sia sufficiente guardare alla sua definizione o alla sua astratta previsione; di fondamentale importanza è guardare a quella che è la reale condizione di chi lo subisce, una condizione caratterizzata da isolamento prolungato, assenza di prospettive, marginalizzazione, separazione affettiva.
3) Il caso dell’Italia
Negli anni la Corte europea si è espressa anche nei confronti dell’Italia. In merito al tema del “diritto alla speranza” occore richiamare la nota la sentenza Viola c. Italia del 13.06.2019 con cui la Corte ha affermato come l’ergastolo ostativo si ponga in evidente violazione con l’articolo 3 CEDU.
Marcello Viola, condannato all’ergastolo per reati di associazione mafiosa e sottoposto al regime di cui all’art. 41 bis o.p., proponeva ricorso alla Corte EDU lamentando l’impossibilità di accedere ai benefici poiché, pur a fronte di un’osservazione intramuraria che aveva certificato un percorso caratterizzato da buona condotta, lo stesso non aveva collaborato con la giustizia. La pena dell’ergastolo comminata al ricorrente appariva pertanto di fatto incomprimibile. Come è noto, l’ordinamento distingue tra ergastolo e cosiddetto ergastolo ostativo; in quest’ultimo caso, infatti, per poter accedere ai benefici penitenziari è necessario che il condannato collabori con la giustizia nelle forme di cui all’art. 58 ter o.p.
A questo proposito, la Corte EDU da un lato dubita che la decisione di collaborare con la giustizia, per soggetti resisi colpevoli di reati di siffatta gravità, derivi sempre da una scelta libera e, dall’altro, dubita che la collaborazione possa essere sempre ritenuta sinonimo di effettiva dissociazione dal passato criminale e non invece una scelta strettamente strumentale.
Ad ogni modo, proseguendo nel ragionamento, la Corte ritiene che il solo rimando alla mancata collaborazione con la giustizia senza alcun riferimento ad altri elementi, quali la condotta tenuta in corso di carcerazione o la partecipazione al percorso trattamentale, rischi di tradursi in una inaccettabile presunzione di pericolosità.
Ne deriva che l’ergastolo ostativo, limitando oltremodo l’accesso ai benefici o relegandolo alla sola collaborazione con la giustizia, corrisponde ad una pena de facto incomprimibile, in netta violazione del principio di dignità umana deducibile dall’articolo 3.
Nel solco della pronuncia della Corte europea, si è espressa anche la Corte costituzionale con la sentenza 253 del 23.10.2019.
Si tratta di una sentenza di significativa rilevanza che ha segnato un cambio di passo rispetto alla precedente giurisprudenza (si veda, ad esempio, la sentenza n. 135 emessa salla Corte costituzionale il 9 aprile 2003).
Con la sentenza del 2019, i Giudici della Consulta hanno infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale della presunzione assoluta di pericolosità quale diretta ed automatica conseguenza della mancata collaborazione con la giustizia da parte dei condannati per uno dei reati di cui all’art. 4 bis o.p.
Inibire l’accesso ai benefici penitenziari sul solo presupposto della mancata collaborazione appare del tutto irrazionale considerato che, peraltro, un meccansimo di questo tipo rischia di valorizzare in alcun modo eventuali progressi maturati in corso di detenzione, ponendosi così in aperto contrasto con il principio sotteso all’art. 27.
4) Il trattamento penitenziario all’interno del regime di cui all’art. 41 bis o.p. e nelle sezioni di alta sicurezza nel contesto penitenziario italiano
Il numero delle persone ristrette in regime di 41 bis o.p. è un numero piuttosto elevato anche se, negli ultimi anni, pressocchè costante. Secondo l’ultimo Rapporto dell’Associazione Antigone (si apre in una nuova scheda), al 30 aprile 2025, su 62.445 persone ristrette nei nostri istituti penitenziari, gli ergastolani rappresentavano il 4,1% del totale. Al 29 aprile 2025 i condannati in regime di 41 bis o.p. erano 742 corrispondenti all’1,19% del totale della popolazione detenuta.
Nel considerare le statistiche, vale tuttavia la pena di ricordare come la durata iniziale del cosiddetto “carcere duro” sia pari a quattro anni; questa durata è tuttavia rinnovabile, ex art. 41 bis co. 2 o.p., qualora si ravvisino persistenti legami della persona detenuta con la criminalità organizzata. A questo proposito, sempre secondo l’Associazione Antigone (si apre in una nuova scheda), la percentuale più o meno costante di detenuti in regime di 41 bis o.p. deriverebbe in particolare da un frequente ricorso ai cosiddetti “rinnovi automatici” (diverse sarebbero le persone detenute in 41 bis o.p. da oltre vent’anni).
Le condizioni detentive di chi è sottoposto al 41 bis (e, seppur in mnaiera diversa, di coloro che sono ristretti in alta sicurezza) sono particolarmente differenti da quelle vissute dai detenuti “comuni”, ristretti nelle sezioni c.d. di media sicurezza, all’interno delle quali è collocata la maggior parte della popolazione detenuta.
Il regime del 41 bis o.p. è, come è noto, particolarmente afflittivo: al suo interno le esigenze di sicurezza prevalgono decisamente su quelle trattamentali. I detenuti qui ristretti sono collocati in celle singole che restano chiuse per la maggior parte della giornata (22 ore al giorno). Le limitazioni riguardano anche le occasioni di contatto con gli altri detenuti: al direttore dell’istituto è infatti demandato il compito di individuare altre tre persone che il detenuto potrà vedere all’interno della sezione e con cui potrà trascorre la cosiddetta “socialità”.
I colloqui in presenza con i familiari sono limitati ad uno al mese e si svolgono sotto sorveglianza continua. Forti limitazioni sono previste anche per quanto riguarda i colloqui telefonici e la corrispondenza, anche in questo caso sottoposti a controllo.
Alle limitazioni previste a livello normativo si aggiungono quelle previste dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. Si veda in merito a ciò la circolare n. 3676/6126 emanata il 2 ottobre 2017 che prevede una serie di ulteriori specifiche limitazioni per coloro che sono ristretti al 41 bis o.p., che paiono di fatto in conflitto con i dettami costituzionali in materia di esecuzione della pena. Si tratta infatti di prescrizioni particolarmente afflittive che rischiano di andare ben oltre alle esigenze di ordine, sicurezza e prevenzione.
Particolarmente punitiva è poi la condizione di coloro che sono collocati all’interno delle
c.d. “aree riservate”. Si tratta di soggetti che hanno rivestito posizioni apicali all’interno delle organizzazioni criminali, sottoposti a un regime ancor più restrittivo, tale da alimentare senso di dissociazione e isolamento.
Interventi da parte della Corte costituzionale hanno tuttavia, per certi versi, mitigato l’afflittività del regime di cui all’art. 41 bis o.p.
La Consulta è, infatti, intervenuta ricordando in plurime occasioni come eventuali limitazioni debbano sempre rispondere ai canoni della proporzionalità e non tradursi in un mero surplus punitivo, richiamando, coerentemente con quanto affermato a livello sovranazionale, principi quali quelli della rieducazione e dell’umanità della pena (cfr. Corte cost., n. 186 del 10.10.2018; n. 97 del 22.05.2020; n. 30 del 18.03.2025).
Parzialmente diversa è invece la condizione delle sezioni di alta sicurezza. Queste si suddivido in AS1 (destinata ai cosiddetti “declassificati” dal regime di cui al 41 bis o.p. e legati alla criminalità organizzata), AS2 (destinata a coloro che hanno commesso reati con finalità di terrorismo o eversione) e AS3 (per coloro che hanno commessi reati di cui all’art. 4 bis o.p.).
Dall’ultimo Rapporto di Antigone emerge che, al 29 aprile 2025, le persone ristrette complessivamente nei circuiti di AS erano 9.343 ovvero il 14,96% del totale delle persone ristrette. All’interno di questi, il circuito più popolato risultava essere l’AS3, ove vi erano ben il 96,97% delle persone ristrette in alta sicurezza.
Anche l’alta sicurezza, seppur in maniera diversa rispetto al regime di 41 bis, prevede delle restrizioni per quanto attiene alla quotidianità penitenziaria e in particolare per quanto riguarda l’accesso alle attività trattamentali e ai colloqui.
Il clima che si respira all’interno delle sezioni detentive dipende tuttavia da diversi fattori: dal numero di persone ristrette nelle singole sezioni, dalla quantità e dal tipo di attività proposte, dalla vocazione più o meno trattamentale di un isitituto. Nella mia esperienza come osservatrice di Antigone per il monitoraggio delle condizioni di detenzione in Emilia Romagna, le sezioni di AS (seppur con le ovvie differenze tra istituto e istituto) mi sono sempre parse maggiormente “governabili”. Ciò a fronte di numeri decisamente più contenuti rispetto a quelli delle sezioni di media sicurezza e della presenza di persone con pene più o meno lunghe che sembrerebbero quindi più “abituati” alle regole del penitenziario.
Il DAP – già intervenuto nel 2022 con una circolare sulla riorganizzazione delle sezioni di media sicurezza (La circolare ha inteso riorganizzare la media sicurezza individuando sezioni a c.d. “trattamento ordinario” e sezioni a c.d. “trattamento avanzato” la cui differenza risiede nel diverso accesso alle opportunità trattamentali e nella diversa mobilità all’interno delle sezioni) – è intervenuto più di recente anche in merito all’organizzazione delle sezioni di alta sicurezza.
Con la circolare del 27 febbraio 2025, il Dipartimento ha inteso ribadire la necessità del regime a “celle chiuse” all’interno di queste sezioni, con l’unica possibilità di uscire dalla cella per lo svolgimento delle attività in comune o per usufruire dell’aria. Si tratta, anche in questo caso, di un provvedimento che intende anteporre esigenze di sicurezza a quelle più propriamente trattamentali.
Un carcere che va sempre più nella direzione della chiusura e della separazione è un’istituzione che tradisce di fatto l’impegno alla presa in carico della persona detenuta. È un carcere che tradisce altresì il principio di individualizzazione del trattamento così come previsto dall’art. 13 o.p., che oggi pare essere attuato attraverso una rigida differenziazione tra categorie di ristretti, spesso realizzata seguendo criteri maggiormente legati a ragioni di sicurezza interna o a valutazioni di maggiore o minore affidabilità (Si veda R. Matthews, 2009, Doing time: an Introduction to the Sociology of Imprisonment, Palgrave, London; E. Kalica, S. Santorso (a cura di), 2018, Farsi la galera: spazi e culture del penitenziario, Ombre Corte, Verona).
Conclusioni
L’elaborazione del concetto di “diritto alla speranza” ha contribuito indubbiamente a restituire dignità anche a coloro i quali si siano resi responsabili dei più gravi reati. Tuttavia, la realtà nazionale ed europea si continua a rivelare profondamente diversa. Mancanza di effettive possibilità di liberazione anticipata o di rivalutazione del percorso detentivo, persistenza di regimi eccezionalmente afflittivi, come quello previsto dall’art. 41 bis o.p., separazione eccessiva e, più in generale, sovraffollamento cronico, carenze strutturali, assenza di percorsi trattamentali, mettono di fatto in discussione la reale applicazione del diritto alla speranza.
Mi piace, pertanto, chiudere il presente elaborato con le parole di chi, dopo aver scontato una condanna particolarmente pesante è riuscito – grazie anche alla fiducia guadagnata all’interno del carcere – a costruire un effettivo e significativo percorso di reinserimento che non può rimanere un’astratta possibilità.
Parto dal presupposto che sono uscito da un mese dal carcere, quindi non ho una grande esperienza del mondo fuori. Sono stato ibernato per 15 anni, affronto tutto con difficoltà anche se ho avuto fortuna rispetto ad altri di entrare in questa realtà ben strutturata. Ho trovato anche un tirocinio che mi piace. Queste cose mi stanno aiutando ad inserirmi e a farmi stare bene. Ma le difficoltà sono molteplici: dal camminare in mezzo alla gente all’entrare in un bar o in un supermercato, a prendere un autobus. Soprattutto le prime settimane ho avuto grandi difficoltà. Ora riesco a stare meglio anche in mezzo alle persone. Provo a concentrarmi sugli obiettivi, perché è difficile anche pensare agli obiettivi dopo 15 anni. Pensi che non ha senso presentare un curriculum con alcune esperienze di lavoro che hai fatto da ragazzo: avevo 21 anni, ora ne ho 37. […] Pian piano sto riuscendo a riorganizzare le giornate, a sistemare la mia vita. Può sembrare banale, ma anche avere un medico di base. Cioè, tutta una routine…So che verranno altre difficoltà, ma forse sto superando il momento più difficile. […] All’inizio, quando sono uscito coi permessi-premio, ho avuto la possibilità di conoscere questa struttura e chi la gestisce. Così è partito il progetto, comunque tramite il carcere. Non è che tu ti svegli, scendi e mandi il curriculum: non funziona così. Il cappellano del carcere mi ha seguito molto e anche il mio educatore. Poi la direzione ha comunque approvato il piano trattamentale del progetto. Non mi sono rivolto da solo a qualche cooperativa o associazione. Tutto è partito dal carcere. Anche perché di cooperative e aiuti in carcere non se ne parla molto, anzi, non se ne sa proprio nulla. Cioè, dei servizi offerti fuori il detenuto non ha percezione. Non sa nulla. […] Poi, quando esce, serve anche un supporto morale, altrimenti si trova in mezzo a una città, spaesato, senza far nulla. Così ha difficoltà pure psicologiche per andare avanti, non ha lo stimolo per cercare qualcosa di meglio. Se c’è un progetto, ha il sostegno delle persone che l’hanno seguito. Questo ci vuole: il sostegno, il sostegno, la conoscenza di realtà vere. Non puoi essere in balia di te stesso, che non conosci nessuno. Che fai, vai in giro, chiedi, parli? Puoi pure parlare, ma dobbiamo dirci le cose come stanno: puoi andare dove vuoi, ma un po’ di pregiudizio perché sei un ex-detenuto lo trovi da tutte le parti.
(I2 – italiano, ex detenuto sottoposto a misura alternativa (si apre in una nuova scheda))


