I nuovi limiti alle impugnazioni del difensore del contumace

Crediamo fare cosa utile ai e colleghi penalisti richiamando la loro attenzione sulla recente legge 23 gennaio 1989 n. 22 (Gazz. uff. 30/1/ 89 n. 24), stranamente passata un po’ in sordina, tanto che ancora di recente – e comunque già dopo la sua entrata in vigore – non pochi avvocati e procuratori sembravano ignorarla del tutto. Come è invalso da qualche anno a questa parte (l’esempio più significativo è offerto dalla legge 5/ 8/ 88 n. 330 «Nuova disciplina dei provvedimenti restrittivi della libertà personale nel processo penale»), il legislatore del processo penale anticipa, con apposite leggi, istituti particolarmente qualificanti del nuovo codice di procedura penale; quanto meno quelli che possono essere isolati dal contesto della più ampia e radicale riforma. In tale politica rientra la legge 22/ 1989, come si evince dal seguente raffronto (benchè non puntualissimo): articoli nuovo modificati codice 183-bis 175 192 571.3 497 485 e 486 498 487.1, 4, 5 501 487.3 520 603.4.

Sostanzialmente la nuova disciplina della contumacia è più garantista. Basti osservare che viene introdotta, in aggiunta alla prova di assenza legittima come causa di rinvio del dibattimento e ulteriore notifica del decreto di citazione, l’ipotesi della probabilità di un legittimo impedimento a comparire (nuovo art. 497.3, che anticipa il disposto dell’art. 485.2 , del futuro codice). Dove il nuovo sistema appare, invece, più restrittivo è nella limitazione del potere di impugnativa da parte del difensore . E proprio di questo è opportuno tracciare qualche considerazione . Più che dalla Relazione al progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale (sul punto, alquanto generica), emerge dalle relazioni che accompagnarono i disegni di legge 1706/ 87 e 1708/ 87 (tradotti poi nella legge 22/ 89 che veniamo commentando) la ratio del contenimento del potere di impugnativa del difensore del contumace, ora possibile soltanto in forza di «specifico mandato, rilasciato con la nomina o anche successivamente nelle forme per questa previste». Si perseguono chiaramente due scopi: forzare il costume della ingiustificata contumacia, e limitare guarito più possibile (rendendole di fatto disagevoli) le impugnaz1on1. Sotto il primo profilo si tenga presente che in altri Stati o si ricorre all’accompagnamento coattivo del contumace (ad es., negli USA., in Germania), o non se ne consente la difesa tecnica (ad es., in Svizzera).

Quanto alla limitazione delle impugnazioni, è facile prevedere che vi incappearanno i latitanti, gli evasi, gli irreperibili; salvo che costoro, prima di mettersi nelle rispettive suddette condizioni, non abbiano provveduto a munire il difensore di uno specifico mandato. Due parole su questo, allora. Non va certamente confuso con il «mandato speciale» che può essere rilasciato a mezzo di notaio; ovvio, peraltro, che ove a questo si ricorra, con inserimento anche della delega ad impugnare in caso di costumacia, esso assorbirà il meno impegnativo «mandato specifico». La locuzione sta a significare dunque, letteralmente, mandato (se rilasciato prima del giudizio contumaciale) contenente anche una esplicita delega a proporre impugnazione, qualora il mandante dovesse non comparire ( senza giustificato motivo) al dibattimento. In definitiva, nulla di particolarmente complicato: sarà sufficiente (e prudente) che ogni difensore faccia inserire, nel mandato difensivo, anche una formula del tipo «delego altresì il nominato difensore a proporre impugnazione nel mio interesse, a norma dell’art. 192 c.p.p., qualora il dibattimento abbia a celebrarsi in mia contumacia», o di tipo equipollente. L’importante è che ogni difensore (specialmente se penalista occasionale o … dilettante) abbia ben presente che l’art. 192 c.p.p. ha subìto un ‘importante modifica; e che così sarà anche nel futuro nuovo processo penale.