Habeas corpus!!! La Consulta lo introduce nel nostro ordinamento?

L’Autore riflette sulle implicazioni della sentenza n. 96/2025 della Corte costituzionale italiana

  1. Scritto da: Bruno Micolano (si apre in una nuova scheda) | Pubblicazione: mercoledì, 21 Gennaio 2026 | Nel numero: 2/2025 (si apre in una nuova scheda)
Habeas corpus!!! La Consulta lo introduce nel nostro ordinamento? - Bologna Forense

La Corte Costituzionale, in una afosa e calda mattinata romana, ha, di soppiatto, introdotto nel nostro ordinamento il rimedio processuale tipico negli ordinamenti anglosassoni che è noto come Habeas Corpus e definito “Great Writ”.

Andiamo con ordine.

Nella sentenza n.96 (si apre in una nuova scheda) del 3 luglio ultimo scorso, la Corte, dichiarando inamissibilie la questione sottopostale in tema di immigrazione, inseriva un “obiter dictum” in cui si diceva che “il ricorso alla tutela preventiva cautelare assicurata all’art. 700 c.p.c. ben può, infatti, giustificarsi contro le violazioni o le limitazioni dei diritti fondamentali”.

Questo è il Great Writ nato negli ordinamenti anglosassoni fin dalla Magna Carta del 1215 e ripreso con il più specifico Habeas Corpus Act del 1679.

La tutela inizialmente prevedeva che il detenuto fosse immediatamente portato di fronte ad un giudice, affinché quest’ultimo esaminasse la legittimità della carcerazione e potesse dare ulteriori ordini e disposizioni.

La frase latina, continua, come si sa, con “habeas corpus ad subjiciendum” appunto: portatemi il corpo del detenuto per sostenere l’atto di carcerazione che altrimenti non sarebbe più legittimo. Per i tempi era un potere enorme del giudice per contrastare le lunghe e arbitrarie carcerazioni imposte per volere del Sovrano.

Da qui, nel corso dei secoli, s’è poi ampliato fino a diventare un rimedio processuale di natura civile che, però, può anche avere efficacia in materia penale.

Tipico è il ricorso all’Habeas per ottenere un ordine di sospensione di una condanna a morte.

Oggi dal controllo di legittimità di un ordine di carcerazione, nel corso dei secoli si è passati ad un controllo di legittimità dell’intero processo. In Common Law è un rimedio “post-conviction”, dopo la condanna definitiva passata eventualmente anche al vaglio della Corte Suprema.

È una ulteriore difesa a sostegno dei dirittti fondamentali.

Può anche ricordare il ricorso ex art. 34 della Convenzione EDU, il quale, appunto, dopo il giudicato, controlla la legittimità e la non violazione dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Convenzione.

Un simile potere mai era stato riconosciuto ai giudici di merito italiani.

Con la sentenza citata, la Corte ha autorizzato un giudice civile ad intervenire d’urgenza anche in materia di libertà personale, quale è il tema esaminato dalla Corte e riguardante gli immigrati detenuti nei Centri di Accoglienza anche con provvedimenti convalidati dall’Autorità Giudiziaria.

Il potere è enorme e foriero di sviluppi che non tarderanno a farsi sentire.

Se un giudice può tutelare con provvedimento d’urgenza anche inaudita altera parte ex art. 700 c.p.c. i diritti fondamentali, viene immediatamente da pensare al diritto al cibo, già tutelato dalla Corte Costituzionale Sudafricana.

Pensate al diritto alla casa! Si potrà chiedere di sospendere uno sfratto per motivi umanitari o di salute? Gli enti pubblici (Comuni o Ministeri competenti) potranno vedersi notificare migliaia di ricorsi con il rischio di dover aumentare la spesa pubblica senza la garanzia dell’art. 81 della Costituzione.

Un giudice supremo londinese soleva dire che una “bella sentenza” che non tenesse conto delle conseguenze giuridiche che può provocare è un vero disastro.

È la morale kantiana applicata al diritto: se vuoi sapere se un atto è giusto o sbagliato, rifletti su cosa accadrebbe se diventasse un atto universale. All’asilo lo dicono ai bambini per insegnare loro perchè non si può buttare per terra neppure un piccolo pezzo di carta.

Consiglierei a tutti gli interessati di leggere in materia un bellissimo libro intitolato “Habeas for the Twenty-first century” sottotitolato “usi, abusi e futuro dell’Habeas”. Il libro è pubblicato dalla University of Chicago Press, in particolare sottolinerei di leggere il capitolo dedicato al tema dell’abuso dell’Habeas.

Sarà anche interessante controllare l’eventualità di un conflitto giurisdizionale fra giurisdizione penale e quella civile.

Il pensiero corre immediatamente al problema del sovraffollamento carcerario.

Un detenuto potrà quindi rivolgersi al giudice civile per ottenere un più umano trattamento e un risarcimento del danno? E il tribunale di sorveglianza come potrà reagire? Potrà essere stabilita una penale risarcitoria per ogni giorno di ritardo nell’adempimento all’ordine del giudice ex art. 614 bis. c.p.c.???

Chi scrive teme che si sia aperto un vaso di Pandora, ne seguiremo gli effetti con apprensione.