Cass. civ. ord. n. 11519/2025: è illecito deontologico agire per il recupero del compenso verso il cliente senza preventiva rinuncia al mandato
La Corte di cassazione civile con ordinanza n. 11519 del 2025 conferma l’orientamento del CNF sull’illecito deontologico previsto dall’art. 34 del CDF.
- Scritto da: Redazione (si apre in una nuova scheda) | Pubblicazione: sabato, 26 Luglio 2025 | Nel numero: 1/2025 (si apre in una nuova scheda)

Testo integrale della sentenza: Cass. civ. ord. n. 11519-2025 (si apre in una nuova scheda)
Massime estratte dalla Redazione di BF:
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L’illecito disciplinare di cui all’art. 46 CDF, ora art. 34 nuovo CDF, si configura ogni qualvolta l’avvocato intenti un’azione giudiziaria contro il proprio cliente senza avere preventivamente rinunciato al mandato alle liti, e quindi senza aver evitato, con l’unico mezzo possibile, qualsiasi situazione di incompatibilità esistente tra mandato professionale e contemporanea pendenza della lite promossa contro il proprio assistito (cfr. CNF sent. n. 38/2018 e Cass. S.U. n. 20881/2024).
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le decisioni del CNF in materia disciplinare, quanto all’accertamento del fatto, all’apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, alla scelta della sanzione opportuna e, in generale, alla valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell’uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito; e non è quindi consentito alle Sezioni Unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sull’adeguatezza e sulla assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale (v. Cass. S.U. n. 20344 del 2018). Pertanto, l’accertamento del fatto e l’apprezzamento della sua gravità ai fini della concreta individuazione della condotta costituente illecito disciplinare e della considerazione dell’adeguatezza della sanzione irrogata non possono essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza.


