Più in là di un cattivo dibattito. La riforma sulla separazione delle carriere deve essere sostenuta.

  1. Scritto da: Lorenzo Cameli (si apre in una nuova scheda) | Pubblicazione: sabato, 26 Luglio 2025 | Nel numero: 1/2025 (si apre in una nuova scheda)
Più in là di un cattivo dibattito. La riforma sulla separazione delle carriere deve essere sostenuta. - Bologna Forense

C’è un cordone ombelicale, in cui i valori di fondo che hanno ispirato il Codice di procedura penale del 1988 fluiscono fin dentro il disegno di legge di riforma costituzionale che intende separare le carriere tra magistrati requirenti e giudicanti.

Per riconoscere la serietà e la concretezza che merita questa relazione, ci si può spingere a rileggere perfino un’intervista che, nel febbraio del 1987, l’allora senatore e maestro del diritto Giuliano Vassalli (immediatamente dopo, Ministro di Grazia e Giustizia), uno dei padri del sistema accusatorio che sarebbe stato introdotto di lì a poco con l’abrogazione del vecchio codice di rito, rilasciò al Financial Times. Vassalli,
subito incalzato dalle domande dell’attento giornalista britannico, si proiettava nell’orizzonte dell’imminente riforma e, citando un proprio intervento alla commissione parlamentare per il nuovo codice, per prima cosa ammetteva: «parlare di sistema accusatorio laddove il pubblico ministero è un magistrato uguale al giudice […], che continuerà a far parte della stessa carriera, degli stessi ruoli… essere colleghi eccetera, è uno dei tanti elementi che non rendono molto leale parlare di sistema accusatorio»(1).

Sapeva, il senatore socialista, che la base d’appoggio normativa del processo accusatorio non può concentrarsi unicamente nelle pur fondamentali disposizioni del codice di procedura penale, ma doveva essere dilatata fino a ricomprendere l’ordinamento giudiziario. Credeva, in altre parole, che al di là della fondamentale separazione tra le funzioni del pubblico ministero e del giudice, fosse necessario intervenire su un ulteriore residuato bellico del sistema inquisitorio del 1930: la carriera unificata, che si pone in attrito logico con il disallineamento tra il ruolo di parte svolto dall’accusa e l’imparzialità dell’organo giudicante fino a diffondere ricadute sulla terzietà del giudice (già sul piano dell’apparenza) e sulla pienezza della “parità delle armi” nel processo tra pubblico ministero e difensore (principio costituzionalizzato, a chiare lettere, dalla Legge cost. 2/1999 come corollario del “giusto processo”, all’interno dell’art. 111 Cost.). Si pensi alle
regole comuni di accesso e di carriera dei due magistrati, alla loro condivisione dell’associazionismo (ANM) e talvolta della corrente, nonché della rappresentanza sindacale, del sistema retributivo e dell’organo di autogoverno (CSM).

Senza tema di smentita, questo frammento del passato non soltanto permette d’individuare il sostrato valoriale della riforma, ma considerando l’estrazione politica dell’intervistato Vassalli fornisce anche un’ulteriore indicazione che, all’interno di un dibattito pubblico troppo spesso inquinato da posizioni ideologiche e strumentalizzazioni di comodo, fatica ancora a guadagnare spazio. La separazione delle
carriere, tema ben più antico di questi anni (discusso anche in sede di Assemblea costituente), non è una riforma di destra a tutto tondo (né di sinistra, per chiudere il cerchio), ma una proposta che oggi è diventata possibile con l’iniziativa della destra al governo.

Un rilievo non da poco, se si tiene a mente la tendenza, nel campo dei detrattori, a legare il segno politico dell’operazione ad una progettualità di più ampio respiro della destra: vulnerare l’indipendenza e l’autonomia della magistratura fino ad asservire, in un secondo momento, il pubblico ministero all’esecutivo.

Un allarme, questo, gridato da forze dell’opposizione come il PD e il Movimento 5 stelle e, fuori dal Parlamento, dalla magistratura associata, storicamente contraria, che ripete di voler contrastare la separazione delle carriere per difendere la Costituzione (perfino sventolata dai togati durante il flash mob indetto dall’ANM per lo sciopero dello scorso febbraio). Eppure, il disegno di legge contestato prevede espressamente, all’art. 3, prima ancora dei due distinti Consigli superiori (l’uno per la magistratura giudicante, l’altro per quella requirente), che «La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente». Un limite invalicabile anche per i futuri decreti attuativi, pena la violazione del nuovo dettato costituzionale. Né tantomeno convince il proclamo di difendere coûte que coûte l’assetto costituzionale originariamente voluto dai Padri costituenti, considerato che la stessa Corte costituzionale, in sede di giudizio di ammissibilità dei referendum abrogativi del 2000 e del 2022 (intesi ad interdire il passaggio da una funzione all’altra), si è spinta ad affermare che «La Costituzione, infatti, pur considerando la magistratura come un unico “ordine”, soggetto ai poteri dell’unico Consiglio superiore (art. 104), non contiene alcun principio che
imponga o al contrario precluda la configurazione di una carriera unica o di carriere separate fra i magistrati addetti rispettivamente alle funzioni giudicanti e a quelle requirenti, o che impedisca di limitare o di condizionare più o meno severamente il passaggio dello stesso magistrato, nel corso della sua carriera, dalle une alle altre funzioni»(2).

La conclusione, insomma, è che il Parlamento si sta muovendo nel perimetro legittimo e costituzionalmente garantito delle sue prerogative, bilanciato dal carattere rinforzato del procedimento previsto all’art. 138 Cost. per l’approvazione delle leggi costituzionali, con il doppio passaggio alla Camera e al Senato e l’eventualità, a termine dell’iter parlamentare, del referendum confermativo, quando non sia stata raggiunta la maggioranza dei due terzi. Ecco che appare difficile, nel quadro così definito, contestare la riforma senza tradire una diversa intenzione di fondo, che sia quella di discutere della discrezionalità politica in cui si sostanzia il ddl o, ancora più in là, d’istruire un processo alle intenzioni contro chi la promuove.

Allargando il campo d’osservazione, se la parte d’opposizione di più marcata vocazione liberale si dichiara favorevole alla riforma, pur non risparmiando alcune perplessità di merito (il sorteggio dei componenti dei due CSM) e di metodo (la lettura blindata in Parlamento), d’altro canto nemmeno la maggioranza aiuta la correttezza del dibattito. È il caso di quando strumentalizza sul piano politico e personale questioni
meramente giuridiche, come accaduto con le gravi e faziose insinuazioni mosse da esponenti dell’esecutivo nei confronti dei magistrati coinvolti nei distinti procedimenti a carico del Ministro Matteo Salvini e del Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, e ancora contro i giudici che per primi avevano rigettato, lo scorso ottobre, alla vigilia del decreto “Paesi sicuri”, la convalida del trattenimento nei centri albanesi di alcuni migranti richiedenti asilo. Ogniqualvolta s’infiamma lo scontro tra i due poteri, alla fin fine, ecco che
qualcuno non perde tempo a soffiare sul pregiudizio (fuorviante e interessato) secondo cui la separazione delle carriere serve al Governo soltanto per affondare il colpo contro la magistratura.

Tutto ciò non è privo d’insidie e di conseguenze concrete per l’opinione pubblica. Se il ddl completasse il suo percorso senza particolari intralci, infatti, è probabile che il referendum confermativo, in cui varrà il voto dei cittadini, si svolgerà entro la primavera del 2026.
La domanda, a questo punto, è doverosa. Che cosa fare, se saremo chiamati alla consultazione referendaria? Nonostante tutti i torti e le malizie che sfilano sulla scena, sostenere i meriti della riforma. Affinché né le colpe dei padri né certa partigianeria degli oppositori ricadano su una legge attesa da trent’anni. E poi, non sarà affatto tutto finito. Al contrario, si dovrà attendere e vigilare che il cambiamento culturale, nei vecchi ranghi e via via tra le nuove generazioni, prenda l’abbrivio non solo all’interno della magistratura, ma anche più estesamente nell’amministrazione della giustizia e nella società civile. Non bisogna confondere l’alba con l’imbrunire.


(1) L’intervista è stata pubblicata da Panorama il 01.07.2024 (https://www.panorama.it/attualita/politica/vassalli-intervista-separazione-carriere-giustizia (si apre in una nuova scheda)), e poi riportata dalla Rivista Diritto di Difesa, con il commento introduttivo del Prof. Oliviero Mazza (https://dirittodidifesa.eu/la-separazione-delle-carriere-e-il-processo-accusatorio-in-una-conversazione-con-giuliano-vassalli-di-oliviero-mazza/ (si apre in una nuova scheda)).

(2) Così, Corte cost. nella sent. n. 37/2000, nel passaggio motivazionale richiamato anche nella sent. n. 58/2022.