Aggiornamenti in pillole

Le modifiche e le novità della disciplina di determinazione dei compensi dell’avvocato ai sensi del D.M. n.37/2018

Dopo la ventata di riforme all’insegna delle c.d. “liberalizzazioni, e soprattutto dopo la emanazione della legge professionale n. 247/2012, il legislatore degli ultimi anni sembra avere mutato approccio rispetto alle libere professioni ed alla loro attività. Ha, infatti, introdotto un nuovo sistema di determinazione dei compensi degli avvocati fondato, in prevalenza, su uncriterio di definizione convenzionale tra le parti ed i parametri costituiscono un’ipotesi residuale da adottare in ipotesi di mancato accordo o per la liquidazione giudiziale delle prestazioni

Il legislatore, riconoscendo valore applicativo anche alle libere professioni all’art. 36 della Costituzione, in forza del quale “il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro”, ha di fatto reintrodotto il principio della inderogabilità di un compenso minimo.

Infatti, ancora prima della approvazione dei nuovi parametri di cui al d.m. n. 37 del 2018, approvato l’8 marzo ed in vigore a partire dal 27 aprile del medesimo anno, il legislatore ha fissato dei minimi inderogabili nella liquidazione giudiziale del compenso degli avvocati, proprio in applicazione del principio dell’equo compenso, quantomeno con riferimento ai “clienti forti”, grandi imprese (banche, assicurazioni) ed anche pubbliche amministrazioni.

Ai sensi dell’ art. 13 bis della legge 247/2012 introdotto dalla legge 172/2017 di conversione del decreto fiscale 2018 (d.l. 148/2017), come modificata dalla legge di bilancio per il 2018 (l. 27 dicembre 2017, n. 205), vengono considerati “non equi” compensi non proporzionati alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, e comunque “inferiori a quelli previsti dalle apposite tabelle ministeriali”, che per gli avvocati sono costituite dai parametri, utilizzati per la liquidazione delle spese processuali e che di norma valgono solo in mancanza di accordo tra le parti.

Di recente, è, poi, entrato in vigore decreto del Ministero della Giustizia 8 marzo 2018, n. 37, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile,  “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247″.

Tale decreto apporta alcune rilevanti modifiche alla disciplina dei parametri forensi, con riferimento ai criteri generali per i compensi giudiziali, all’attività penale, all’attività arbitrale, all’assistenza di più soggetti aventi la stessa posizione processuale o procedimentale, ai giudizi dinanzi al Tar e al Consiglio di Stato, ai procedimenti di mediazione e negoziazione assistita, all’attività stragiudiziale che ha introdotto specifici criteri incrementativi del compenso per il c.d. “avvocato telematico”.

Entrando più in dettaglio, con riferimento ai nuovi parametri, il nuovo decreto prevede che:

1) Il giudice tenga conto dei valori medi indicati nei parametri generali e li possa aumentare, di regola, sino all’80 per cento o diminuirli in ogni caso non oltre il 50 per cento; per la fase istruttoria l’aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento;

2) per l’avvocato c.d. telematico il compenso, determinato in base ai parametri generali, sia di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento “quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all’interno dell’atto»;

3) per l’avvocato che assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale che il compenso unico possa, di regola, essere aumentato, per ogni soggetto oltre il primo, nella misura del 30 per cento (anziché del 20), fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento (anziché del 5) per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta (anziché di venti); quando la prestazione professionale nei confronti di più soggetti non comporti l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l’assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento

4) Per i Giudizi dinanzi al Tar e Consiglio di Stato è previsto che, in caso di proposizione di motivi aggiunti, il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio sia di regola aumentato sino al 50 per cento

5) Per i Procedimenti arbitrali rituali e irrituali è previsto, ora che i compensi dell’apposita tabella si applichino a favore di ciascun arbitro e non più all’intero collegio.

6) Attività stragiudiziali: i valori medi dei parametri «possono essere aumentati di regola sino all’80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento».

7) Procedimenti di mediazione e negoziazione assistita: anche l’attività svolta dall’avvocato nella procedura di mediazione e di negoziazione assistita sia ora, di regola liquidata in base ai parametri previsti dalla nuova tabella appositamente inserita nel D.M. 55 (tabella 25-bis), che contempla tre fasi: attivazione, negoziazione e conciliazione.

8) Giudizi innanzi al Consiglio di Stato: è stata sostituita la tabella dei compensi e sono stati aumentati   i parametri riferiti alla fase decisionale.

9) Con riguardo all’ Attività penale:

È ora stabilito, ai fini della determinazione del compenso

  1. che il giudice debba tener conto non solo del numero dei documenti da esaminare ma anche degli atti, il che comporta l’espansione dell’ambito del materiale oggetto di studio ai fini della quantificazione del compenso con ciò rendendo più effettiva la stessa determinazione del compenso in quanto ancorata ad un criterio quantitativo certo e verificabile (cfr. primo periodo del comma 1 dell’art. 12);
  2. che la liquidazione del compenso sia estesa anche alla fase procedimentale con ciò consentendo di evitare effetti pregiudizievoli per il difensore che spiega la difesa nell’interesse di un soggetto sottoposto a procedimento che non sfocia, poi, nel giudizio (cfr. primo e terzo periodo del comma 2 dell’art. 12);
  3. che, gli aumenti e le diminuzioni previsti qualora un avvocato difenda più soggetti con la stessa posizione processuale, si applichino anche quando il numero dei soggetti (e non delle parti, come attualmente stabilito), ovvero delle imputazioni è incrementato per effetto di riunione di più procedimenti, dal momento della disposta riunione, e anche quando il professionista difende un singolo soggetto contro più soggetti: al concetto di parte processuale è stato sostituito quello di soggetto processuale con ciò consentendo al difensore di poter richiedere il compenso per ogni singolo soggetto che difende e non, come ora, richiedere un compenso complessivo per la “parte” che può essere composta da più soggetti (cfr. secondo e terzo periodo del comma 2 dell’art. 12).

Entrando nei dettagli:

  1. sono stati introdotti, quindi, altri elementi da valutare ai fini della liquidazione del compenso, costituiti dal ” numero degli atti da esaminare”, oltre agli altri già previsti: le caratteristiche, l’urgenza e il pregio dell’attività, l’importanza, la natura, la complessità del procedimento, la gravità e il numero delle imputazioni, il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, i contrasti giurisprudenziali, l’autorità giudiziaria dinanzi alla si svolge la prestazione, la rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare;
  2. il giudice tiene conto dei valori medi ed in applicazione dei parametri generali, “possono essere aumentati di regola fino all’80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento».
  3. Avvocato che assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale o procedimentale
    1. il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento (anziché del 20), fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento (anziché del 5) per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta (anziché venti).
    2. lo stesso criterio vale anche quando il numero dei soggetti (anziché delle parti) o delle imputazioni è incrementato per effetto di riunione di più procedimenti, dal momento della disposta riunione, e anche quando il professionista difende un singolo soggetto contro più soggetti (anziché “una parte contro più parti”), sempre che la prestazione non comporti l’esame di medesime situazioni di fatto o di diritto.
    3. nei casi di identità di posizione procedimentale o processuale tra più soggetti e la prestazione professionale non comporta l’esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto in relazione ai diversi soggetti e in rapporto alle contestazioni, il compenso altrimenti liquidabile per l’assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento.

Antonio Spinzo

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