Attività del Consiglio Pareri deontologici e ordinamentali

Avvocato – pubblicità – curriculum – correttezza dell’informazione – Verbale del 9 marzo 2022

Riferisce il Consigliere avv. Giampaolo in ordine al parere richiesto dall’avv. Mevio.

L’Avv. Mevio, attraverso comunicazione mail del 23/2/22, rivolge al Coa la seguente richiesta di parere: “Corrisponde ai criteri deontologici l’indicazione della qualifica di viceprocuratore onorario, precedentemente rivestita, sui siti professionali ovvero nei curriculum vitae di siti internet, in quanto indirizzata a “una generalità di persone”, ovvero costituisce “mezzo di pubblicità anomalo perché potenziale veicolo di accaparramento di clientela”

È noto che la modifica della Legge ordinamentale (L. 247/12) ed in nuovo codice deontologico (L. 241/14) hanno profondamente modificato il cosiddetto “regime di pubblicità” informativa degli avvocati, consentendo la diffusione delle informazioni sull’esercizio dell’attività professionale, “pubblicamente” e con “qualunque mezzo”, ex articoli 10 L. 247/12 e 17 L.241/14.

Tuttavia le profonde trasformazioni sociali e culturali che hanno investito in generale il mondo professionale ed in particolare le tradizionali professioni liberali ed ordinistiche, non hanno scardinato il presupposto del dovere di informazione, in ordine al quale l’art. 17 del codice deontologico fa espresso riferimento, ossia “la tutela dell’affidamento della collettività”.

In altri termini, lo scopo dell’informazione e la lettura delle norme regolamentari e deontologiche deve essere letto nella prospettiva del pubblico indeterminato cui è affidata l’informazione ed a tutela dell’affidamento di tale indiscriminata platea di potenziali cittadini, destinatari del “servizio” giustizia. Sempre con riferimento all’obbligo di informazione va evidenziato quanto previsto dall’art. 35 laddove sancisce che “l’Avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, […] ed ancora al secondo comma non deve dare informazioni comparative con altri professionisti né equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l’attività professionale.”

Richiamati i principi generali di cui all’art. 2 che descrive il dovere del decoro nell’esercizio della professione e della corretta e leale concorrenza, da leggersi nell’ottica del divieto di accaparramento della clientela, nonché l’art. 10 L. 247/12 che impone il rispetto ed i limiti all’esercizio del dovere di informazione sull’esercizio della professione, come si è già scritto, ancorandolo ad una serie di limiti e condizioni, che rispettino: la trasparenza, la verità, la correttezza, che non siano comparative con altri professionisti, che non siano equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive

Ciò premesso, venendo al quesito proposto, nulla osta a riportare sul proprio curriculum /sito web la circostanza di aver maturato un’esperienza professionale come viceprocuratore onorario, sempre che l’informazione pubblicata resti all’interno dei principi sopra indicati.

Il Consiglio, all’esito della discussione, fa proprio il parere espresso dal Cons. avv. Giampaolo e manda alla segreteria per l’inoltro dello stesso al richiedente

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