Il Foro in pratica

L’incidenza degli effetti della pandemia da Covid-19 sull’organizzazione dei procedimenti civili di famiglia e minori: qualcosa resterà delle novità introdotte o è solo emergenza?

La trasformazione epocale dell’avvento informatico e della digitalizzazione, avvenuta nei più svariati campi e nelle diverse discipline, è stata una fra le più importanti innovazioni del c.d. “secolo breve”, tale da rappresentare un profondo mutamento nella percezione delle cose del mondo e nella organizzazione sociale, statale, lavorativa e nella vita personale di ciascuno di noi. Nel nostro ordinamento giuridico, com’è noto, l’avvento e l’applicazione telematica ha stentato a prendere piede e ha richiesto un cambiamento culturale profondo e di significativo impatto sull’organizzazione giudiziaria, coinvolgendo la magistratura, l’avvocatura e la compagine amministrativa, tutti soggetti impegnati, ciascuno nel proprio ruolo, a rendere operativa quella che è stata definita la “rivoluzione telematica” del sistema giustizia. Noi avvocati abbiamo provato iniziali diffidenze e resistenze, di fronte ad un simile mutamento delle nostre abitudini lavorative, del resto inimmaginabili per coloro i quali, formati su meccanismi e automatismi di prassi tramandate da una avvocatura di stampo ottocento, non si arrendevano ad apprendere il nuovo modo di concepire l’organizzazione dell’attività forense e del processo civile, per lo meno per quanto riguardava alcune fasi del suo meccanismo interno. Poi, il prezioso supporto offerto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna e dai suoi dipendenti incaricati (mi piace ricordarlo), e la costanza e duttilità dimostrata dall’avvocatura bolognese, hanno fatto sì che il processo civile telematico sia diventato uno strumento imprescindibile per l’esercizio della professione forense, del quale non se ne potrebbe più fare a meno (seppure permangano criticità di disfunzionamento del sistema, fonte di ansia per gli avvocati, soprattutto in coincidenza delle scadenze processuali di deposito degli atti difensivi).

Ma tant’è, il sistema telematico, così introdotto nell’assetto giurisdizionale, ha favorito un ormai collaudato modus operandi, che ha agevolato lo svolgimento di alcune funzioni operative, fra le quali, in sintesi, la concentrazione e lo snellimento di alcune attività, la limitazione degli accessi alle cancellerie dei vari Uffici giudiziari, la possibilità di attestazioni di conformità da parte dei difensori di atti/provvedimenti/sentenze, una consultazione aggiornata del fascicolo d’ufficio in tempo reale.

L’avvento della pandemia. Eravamo, dunque, così organizzati (per lo meno, sul piano funzionale per le attività illustrate), allorquando è arrivato, nel marzo 2020, l’evento epidemiologico e pandemico da Covid-19, che non solo è stato ed è tuttora causa di numerosi decessi e di emergenza sanitaria, che ha fortemente inciso con ristrettezze di movimento e di spostamento sulla vita di tutti noi, ha snaturato alcuni nostri comportamenti, personali e familiari, e alcune nostre abitudini, ma ha avuto anche un effetto travolgente sul piano giudiziario. In conseguenza di ciò, il sistema giustizia si è dovuto, in grande fretta e senza che vi fossero precedenti in tal senso (se non risalenti al secolo scorso e comunque ad oltre settant’anni), adottare misure organizzative, sia sul piano dello svolgimento delle udienze e delle altre attività processuali, che su quello amministrativo, in conformità a quanto adottato dall’Esecutivo con piani e misure di emergenza giudiziaria, in parte tutt’ora in corso, in quelle che sono state definite le “quattro fasi del processo civile” al tempo della pandemia. Mentre scrivo queste note, siamo nella fase d’emergenza, in cui le disposizioni volte a regolare lo svolgimento dei procedimenti giurisdizionali introdotte dall’art. 23 del d.l. n. 137/2020, in base all’art. 6 del d.l. n. 44/2021, avranno efficacia sino la 31 luglio 2021. Scorrendo queste misure normative d’urgenza, di volta in volta adottate nel corso dell’ultimo anno, quasi inseguendo e cercando di stare al passo con l’emergenza sanitaria, si percepisce una visione d’insieme, che fornisce – forse soltanto adesso – il senso di quanto accaduto nella giurisdizione e dà atto, a noi avvocati, dello sforzo compiuto, per continuare a fornire l’esercizio della nostra professione e la garanzia di difesa ai nostri assistiti. Certo è che alcune scelte di carattere processuale, sino ad allora mai attuate, hanno finito per impattare sul processo civile in modo significativo: da un lato, nel primo periodo emergenziale, la sospensione della trattazione delle cause e il rinvio delle udienze, pressoché massiccio (ad eccezione di alcune ipotesi di procedimenti), salvo poi prevedere, nelle fasi successive temporalmente aderenti e conseguenti all’evolversi della situazione sanitaria, il ripristino delle attività processuali, pur con le dovute cautele e comunque nel “bilanciamento” delle esigenze giurisdizionali e di quelle sanitarie; dall’altro lato, l’introduzione di modalità di espletamento delle udienze civili, l’una davvero  nuova (telematica) e l’altra (cartolare) prevista (ex art. Art. 83-bis. Disp. att. c.p.c. (Trattazione scritta della causa) Il giudice istruttore quando autorizza la trattazione scritta della causa, a norma dell’articolo 180 primo comma del Codice, può stabilire quale delle parti deve comunicare per prima la propria comparsa, ed il termine entro il quale l’altra parte deve rispondere) ma inusuale. Il tutto, sembrerebbe, con carattere di efficacia eccezionale e legato all’emergenza pandemica. Ma sarà poi così anche nel futuro?

Gli interventi normativi d’urgenza. Per una disamina d’insieme (senza pretesa di approfondimento), non possiamo trascurare di ricordare il contenuto dell’art. 83 del d.l. n. 18/2020, con il quale si è cercato di realizzare un intervento normativo più organico e articolato, rispetto al primo decreto legge n. 9/2020, con l’intento di concentrare, in un assetto compatto, la nuova disciplina temporanea del processo civile. Il momento storico della c.d. “prima fase” è stato, lo ricordiamo, particolarmente critico per noi avvocati, compressi come eravamo dalla chiusura di ogni attività e dei nostri studi e dall’esigenza di fornire comunque adeguata e costante tutela ai nostri assistiti.

In soccorso a quest’ultima esigenza, merita ricordare che l’art. 83, comma secondo, lett. a), (come poi modificato in sede di conversione dalla Legge n. 27/2020 e dalle successive marginali modifiche introdotte con d.d.l. n 28/2020, poi successivamente sostituito dall’art. 221 del d.l. n. 34/2020 e sue modifiche con la legge di conversione n. 77/2020), aveva previsto, sin nella prima fase, specifiche deroghe rispetto al rinvio d’ufficio generalizzato delle udienze civili, riservando e prevedendo la trattazione dei procedimenti attinenti al diritto di famiglia, al diritto minorile e al diritto delle persone. In questo modo, si può dire che il processo di famiglia e minorile, per le evidenti esigenze di tutela che lo caratterizzano, ha continuato ad essere operativo (per quanto alcuni procedimenti, non ritenuti caratterizzati dall’urgenza o che non prevedessero l’adozione di misure in favore di figli minorenni, siano stati rinviati anche di molti mesi). Poi si sono susseguiti, nel tempo, i vari decreti legge qui ricordati, sostanzialmente finendo per completare e ampliare i primi interventi normativi dell’antesignano art. 83 del d.l. n.18/2020.

Inoltre, come si diceva, in alternativa e in sostituzione dell’udienza in presenza (effettuata soltanto nei casi espressamente previsti) sono state contemplate due modalità, l’una sicuramente mai prima sperimentata nel processo civile. Stiamo parlando della c.d. udienza telematica, da attuarsi “mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e autorizzati dal Ministero della giustizia”, come era previsto dall’art. 83, comma 7, lett. f) del d.l. n. 18/2020, disposizione ripresa in parte dall’art. 221, commi 6 e 7 del d.l. n. 34/2020, qui definita «mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia». Questa modalità ha sicuramente rappresentato la novità di maggiore interesse (e divergenze d’opinioni), introducendo, in via normativa d’urgenza, nel processo civile l’ipotesi di udienze civili a distanza, nei casi «che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice». La modalità di celebrazione dell’udienza telematica ha subìto, poi, una modifica con il d.l. n.137/2020, in forza deI quale l’attuale disciplina prevede che la stessa si possa celebrare su istanza di parte o venga disposta d’ufficio dal giudice, in quest’ultimo caso previa acquisizione, in via preventiva, del consenso di tutte le parti. Sulle caratteristiche concrete della celebrazione dell’udienza a distanza, la stessa può tenersi, previo invito da parte del Presidente o del giudice istruttore del giorno, ora e modalità del collegamento con i mezzi informatici messi a disposizione del Ministero di giustizia, purchè vengano rispettate le regole di garanzia (identità delle parti collegate da remoto, presenza effettiva delle sole parti ammesse e collegate da remoto, attraverso le apparecchiature informatiche, divieto di registrazione) e purchè le modalità siano idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti

L’altra modalità di trattazione è rappresentata dalla c.d. “udienza cartolare”, prevista dapprima dall’art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18/2020, “mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”. Con la successiva previsione contenuta nell’art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020, si è stabilito (ed integrato rispetto alla formulazione dell’art. 83) che il giudice comunichi la decisione di svolgere l’udienza cartolare alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l’udienza e assegna, altresì, alle parti termine fino a cinque giorni prima della data predetta per il deposito delle note scritte. Com’è noto, la peculiarità propria di questa modalità d’udienza esclude che possa essere adottata nelle ipotesi in cui è prevista la partecipazione necessaria di soggetti diversi dai difensori delle parti, come ad esempio per l’esperimento dell’interrogatorio formale e il giuramento e, in generale, per tutte le udienze istruttorie.

Merita soffermarsi sull’art 23 d.l. n. 137/2020, che non sostituisce ma si coordina con le misure (ormai prive di efficacia giuridica) dell’art. 83 d.l. n. 18/202, e con quelle contenute nell’art. 221 del d.l. n. 34/2020. La norma ha introdotto fra l’altro, e per quanto qui d’interesse, la possibilità che le udienze dedicate alla comparizione dei coniugi in sede di separazione consensuale (art. 707 c.p.c.) di divorzio congiunto (art. 4, comma 7, l. div.) o di revisione delle condizioni possono essere espressamente celebrate con la modalità c.d. “cartolare”. Su istanza congiunta delle parti, è dunque prevista la cartolarizzazione delle udienze destinate alla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale in sede di separazione consensuale e di cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio a domanda congiunta. In questi casi, la rinuncia alla partecipazione all’udienza in presenza deve essere depositata almeno quindici giorni prima dell’udienza, accompagnata da una dichiarazione che attesti di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all’udienza e di avere aderito liberamente alla sua deroga, non avendo le parti intenzione di conciliarsi.

Un’altra significativa novità riguarda la copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali ex art. 475 c.p.c., che può essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico, previa istanza telematica della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento. La copia esecutiva viene sottoscritta dal cancelliere digitalmente e il difensore può estrarre dal fascicolo telematico il duplicato e la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico (art. 23, comma 9 bis).

Dal combinato disposto dell’art. 23 d.l. n. 137/2020 con l’art. 221 del d.l. n. 34/2020 e per effetto della proroga introdotta dal d.l. n. 44/2021 fino al 31 luglio 2021, si è ribadito che lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dallo parti, o dagli ausiliari, si effettuino mediante il deposito telematico di note scritte (scambio e deposito di note contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice). Vengono scanditi i tempi della comunicazione alle partii e viene comunque fatta salva alle parti la facoltà di chiedere la trattazione orale. E’, inoltre, ribadita la trattazione da remoto dell’udienza civile, con il consenso delle parti, quando non debbano parteciparvi soggetti diversi dai difensori, dallo parti, o dagli ausiliari, del giudice, da effettuarsi con le modalità che la disciplinano (postazioni, contraddittorio, termine per il deposito dell’istanza, comunicazione alle parti delle modalità del collegamento, verbalizzazione).

La specificità dei procedimenti di famiglia e minorile. Già nella previsione normativa iniziale, a fronte della progressione drammatica del contagio virale e della pressoché disposta sospensione dell’attività giurisdizionale, sono state previste specifiche deroghe con riguardo ai procedimenti di famiglia e a quelli minorili. Una sensibilità necessaria e irrinunciabile, attesa la delicatezza, talvolta l’urgenza, di trattazione di temi che riguardano i diritti delle persone coinvolte e i diritti dei minori d’età. A livello giurisdizionale locale, poi, questo settore ha continuato a garantire il proprio funzionamento, anche grazie alla fattiva collaborazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna e dei responsabili apicali degli Uffici giudiziari. Dall’intesa raggiunta nei tavoli tecnici, con il coinvolgimento dell’URCOFER sul piano distrettuale e delle Associazioni familiariste più rappresentative, chiamate dal COA di Bologna a collaborare sul piano forense bolognese, sono stati elaborati Protocolli destinati a recepire le linee guida, che costituiscono strumenti tuttora efficaci e sempre aggiornati. Vale la pena di ricordare che, nelle ipotesi previste, la trattazione delle udienze è stata, per quanto possibile, in presenza (così presso la Corte d’Appello di Bologna), per lo meno sino a quando l’emergenza sanitaria ha fatto di nuovo recentemente virare “in zona rossa” la città metropolitana di Bologna, con la conseguenza che l’alto rischio di contagio ha comportato la necessità di trattazione cartolare o da remoto. Sta di fatto che, soprattutto con riguardo a quest’ultima modalità di trattazione, le divergenze di gradimento da parte dell’avvocatura hanno fatto emergere l’esigenza di alcune riflessioni sulla possibilità che diventi un modello destinato a rimanere vigente, anche al di fuori del periodo emergenziale sanitario. Mi riferisco, in particolare, alle criticità che possono insorgere nel collegamento da remoto, alla possibilità che il proprio assistito non possa partecipare in collegamento in vicinanza con il proprio difensore, alla necessità di un buon governo dell’udienza da parte del giudice, per evitare sovrapposizioni verbali e possibili violazioni del contraddittorio. Per vero, laddove tali situazioni non si verificano, si può ritenere che la trattazione dell’udienza a distanza possa avere anche un profilo di snellezza e di riduzione dei tempi di espletamento. Rispetto alla trattazione cartolare dell’udienza, le criticità maggiormente avvertite sono quelle che possono derivare da comportamenti scorretti (anche sotto il profilo deontologico) dei difensori, che si “approfittino” della trattazione delle note scritte, debordando nelle difese o introducendo allegazioni o domande/eccezioni al di fuori dai termini processuali concessi.

Conclusioni. Fin qui si è parlato, in generale e in modo sintetico, delle previsioni normative contingenti e necessitate dalla straordinarietà del periodo emergenziale sanitario da Covid-19, norme che hanno regolamentato e regolato il processo civile sin dall’insorgere della pandemia e ancora si prevede che si protrarrà forse ben oltre il termine del 31 luglio 2021. Ci si domanda se il processo civile, così “normato”, possa diventare (e in che misura) un modello in vista della prospettata riforma o se debba rimanere confinato al periodo emergenziale. Certo è che, ad avviso di molti di noi avvocati, alcune novità introdotte (si pensi, ad esempio, alla trattazione cartolare dell’udienza di precisazione delle conclusioni o al rilascio della formula esecutiva in forma di documento informatico) potrebbero continuare (e forse sono destinate) a rimanere efficaci, proprio perché offrono un profilo di efficienza irrinunciabile.

Più delicato e complesso, come si è visto, è l’ambito del processo di famiglia e minorile, la cui maggiore criticità è rappresentata dalla riferita esigenza propria della “vicinanza” con il giudice nell’espletamento di udienze, la cui trattazione spesso è dl contenuto delicatissimo, che richiede la presenza delle parti al fianco dei propri difensori.

Per concludere, l’esperienza emergenziale ha evidenziato, a mio avviso, la forza professionale, la competenza e la determinazione di un’avvocatura, che non si è smarrita (pur nelle inevitabili difficoltà logistiche e organizzative) e che ha saputo rispondere più che adeguatamente per fronteggiare (insieme agli altri protagonisti della giurisdizione) una prova difficile e mai prima sperimentata. Se in futuro, cessata l’emergenza sanitaria, gli interventi normativi provvisori, qui esaminati, saranno destinati a entrare definitivamente nella struttura del processo civile, occorrerà “vigilare” sulla applicazione di quelle garanzie processuali, quali ad esempio la previsione di termini e di modalità rispettosi del principio del contraddittorio, oltre che sul comportamento processuale dei difensori, orientato ai doveri deontologici forensi. Si auspica, dunque, che verrà privilegiata una lettura sempre più rispondente e conforme ai principi cardini, da ritenersi indispensabili nella attuazione del giusto processo, e rispettosa e garante del diritto di difesa.

Stefania Tonini

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