Attività del Consiglio Pareri deontologici e ordinamentali

Compensi professionali – aumenti – riserva – Verbale del 17/03/2021

Il Consigliere avv. Ilaria Bonsignori D’Achille riferisce in merito alla richiesta di parere svolta dall’avv. Annamaria Caio ed assegnatale nel corso dell’adunanza del 10 marzo scorso.

Il comma 3 dell’art.43 del testo previgente all’attuale Codice Deontologico Forense prevedeva espressamente che: L’avvocato non può richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, in caso di mancato spontaneo pagamento, salvo che ne abbia fatto espressa riserva.

Con l’entrata in vigore del nuovo codice (approvato nella seduta del 31/1/2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.241 del 16/10/2014) la previsione di cui sopra è stata sostituita con l’art. 29 co. 5 che, ad oggi, dispone quanto segue: L’avvocato in caso di mancato pagamento da parte del cliente, non deve richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, salvo ne abbia fatta riserva.

Orbene, com’è possibile evidenziare dalla comparazione delle predette disposizioni, nella nuova formulazione è stata eliminata la parola “spontaneo” e sono state introdotte le parole “non deve” le quali deporrebbero a favore di una interpretazione, addirittura, più stringente rispetto a quella formulata nel testo previgente.

Infatti, secondo il costante orientamento giurisprudenziale del Consiglio Nazionale Forense, la norma mirerebbe a cristallizzare la pretesa creditoria dell’avvocato a prescindere dal comportamento del cliente e, in particolare, …Le norme di cui all’art. 43 ora 29 NCDF impongono sempre e comunque all’avvocato di attenervisi, a prescindere dal soggetto destinatario della sua richiesta di pagamento del compenso, dal momento che esse non disciplinano affatto soltanto il rapporto dell’avvocato con il cliente o con la parte assistita, come si evince inequivocabilmente dalla lettera della norma (CNF 22 dicembre 2014 n.203 e poi di seguito sent. 9 marzo 2017 n.13, sent. 22 novembre 2018 n. 145).

Inoltre, e non certo per minore importanza, la riserva deve essere formulata contestualmente alla indicazione del compenso richiesto dall’avvocato in quanto: “i destinatari della richiesta di compenso devono essere messi in grado di conoscere immediatamente ed inequivocabilmente le conseguenze alle quali vanno incontro, in caso di mancato spontaneo pagamento” (CNF sent.28 dicembre 2018 n.226).

Infine, mi permetto di rammentare che il patto verbale sul compenso professionale è nullo per difetto di forma ex art. 2233 c.c. e pertanto improduttivo di qualsiasi effetto (Sent. CNF 30/12/2016 n.386). Peraltro, anche con legge n. 124 del 4 agosto 2017 è stato nuovamente introdotto l’obbligo del preventivo scritto da parte dell’avvocato al momento del conferimento dell’incarico.

Pertanto, in mancanza di compiuta indicazione scritta del compenso e della conseguente riserva di maggiorazione, nel caso l’avv. Caio decidesse di inviare la comunicazione al/alla cliente con la quale volesse precisare che in caso di mancato saldo si avvarrà della riserva di maggiorazione anche in giudizio, la stessa si esporrebbe a responsabilità disciplinare atteso che non ha posto il/la cliente in grado di conoscere immediatamente ed inequivocabilmente le conseguenze del mancato pagamento.

Il Consiglio, all’esito, aderisce al parere riferito dal Consigliere avv. Bonsignori che fa proprio.

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