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Covid 19 e clausole di esonero da responsabilità: una risposta ad una questione problematica (con commento)

Durante i primi mesi del 2020, negli Stati Uniti veniva confermato il primo caso di Covid-19. Per parecchi mesi, la vita si è completamente fermata sotto molti aspetti: i voli aerei sono stati cancellati, le frontiere internazionali completamente bloccate, le attività economiche e commerciali costrette a chiudere.

Mentre New York e parte degli Stati Uniti lentamente stanno riemergendo dalla crisi causata dalla pandemia, affiorano anche molte questioni legali. Tra queste, merita particolare attenzione un tema rilevante per gli operatori commerciali e per i datori di lavoro, che riguarda le clausole che esimono da responsabilità. Quali misure potranno adottare i businesses per mitigare il rischio di essere ritenuti responsabili qualora un cliente, oppure un impiegato intendesse citarli in giudizio per essere stati esposti al Covid-19 e per avere contratto il virus? Sono valide le clausole di esonero da responsabilità (waiver liability) sottoscritte da chi potrebbe agire in giudizio?

Considerazioni di carattere generale.

Secondo la legge di New York, le dichiarazioni di rinuncia (waivers) che hanno lo scopo di escludere la responsabilità per negligenza degli operatori commerciali o degli individui non sono considerate illegali, ma sono spesso ritenute inefficaci [Gross v. Sweet, 49 N.Y.2d 102, 106 (1979)].  Tali rinunce sono soggette allo scrutinio e alla decisione finale dei giudici e devono esprimere il loro intento in maniera chiara e inequivocabile. Inoltre, le stesse non possono proteggere colui che ha agito intenzionalmente o con negligenza grave. Ed infine, la rinuncia ad agire non è valida nell’ipotesi che sia proibita dalla legge, o sia contraria all’ordine pubblico, o riguardi un rapporto particolare tra le parti coinvolte [Ash v. New York Univ. Dental Ctr., 164 A.D.2d 366, 369 (1st Dep’t 1990)].

Per quanto riguarda i divieti legislativi, la legge di New York ritiene nulla perché contraria al pubblico interesse la clausola che esime da responsabilità in contesti connessi con le attività commerciali ed economiche. Ad esempio, un accordo tra il proprietario o il gestore di pool, gymnasium, place of amusement or recreation, or similar establishment e un utente che ha pagato una fee per l’utilizzo della struttura, che rende esente il proprietario o il gestore dalla responsabilità per i danni derivanti da un’eventuale sua negligenza, è sicuramente nullo, dato che metterebbe a rischio la salute dei cittadini. [N.Y. Gen. Oblig. Law. § 5-326].  Di conseguenza una clausola di esenzione da responsabilità sottoscritta da utenti della piscina che contraggono il virus, non potrebbe fungere da scudo rispetto alla responsabilità del gestore

Inoltre, le Corti tendono a considerare nulla la clausola esimente se questa coinvolge un essential business, come ad esempio un supermercato, a causa della disparità di potere contrattuale tra le parti, causata dalla necessità del servizio da parte del cliente. [DeVito v. New York University College of Dentistry, 145 Misc. 2d 144, 146 (Sup. Ct. New York County 1989)].  In questi casi, le posizioni diseguali delle parti, e la necessità del servizio da parte del cliente, creano un’opportunità di abuso tale da rendere ingiusta la clausola per motivi di pubblico interesse [Ash, 164 A.D.2d at 370].

Le esenzioni da responsabilità possono essere ritenute nulle per motivi di tutela dell’interesse alla salute e al benessere dei cittadini. Questo è stato deciso in casi in cui i pazienti di studi medici hanno dovuto firmare una rinuncia alla responsabilità del medico per ottenere le cure necessarie [Rosenthal v. Bologna, 211 A.D.2d 436 (1st Dep’t 1995); Ash, 164 A.D.2d 366. But see, Jackson v. Black Ink Tattoo Studio, Inc., 2016 N.Y. Misc. LEXIS 609, at *7 (Sup. Ct. New York County Feb. 24, 2016)]. Se questa eccezione potrà essere fatta valere anche in connessione con il Covid-19, rimane tutto da vedere perché non vi è ancora giurisprudenza in merito. Mi domando quindi se è valida la clausola di esenzione da responsabilità che il dentista mi ha fatto sottoscrivere recentemente prima di iniziare a curarmi un dente.

Da ultimo, è interessante fare notare come a New York sia nullo il waiver of liability sottoscritto da un minorenne o dai  suoi genitori [See Alexander v. Kendall Cent. Sch. Dist., 221 A.D.2d 898, 899 (4th Dep’t 1995)].  Ad esempio, anche se i genitori rinunciassero al diritto di citare in giudizio un campo giochi per bambini dove il figlio si fosse ammalato o fatto male, la rinuncia non potrebbe vincolare il figlio, che sarebbe libero di citare in giudizio il campo giochi. L’esonero da responsabilità che coinvolge i minorenni è quindi completamente inefficace.

La rinuncia a far valere i propri diritti nel contesto del Diritto del Lavoro – New York’s Workers’ Compensation Law.

La Workers’ Compensation Law di New York richiede alla maggior parte dei datori di lavoro di stipulare un contratto di assicurazione che copra eventuali danni e malattie dei propri dipendenti durante il rapporto di lavoro, indipendentemente dall’attribuzione di colpa. I dipendenti possono ricevere la Workers’ Compensation per accidental injuries arising out of and in the course of employment and such disease or infection as may naturally and unavoidably result therefrom [N.Y. Workers’ Comp. §§ 2(7)].  Salvo alcune eccezioni, la Workers’ Compensation è il rimedio esclusivo contro il datore di lavoro per eventuali danni e malattie che insorgono durante il rapporto di lavoro [N.Y. Workers’ Comp. §§ 11, 29(6)].  E` quindi probabile che la Workers’ Compensation Law di New York sia di ostacolo ai lavoratori che hanno contratto il Covid-19 sul luogo di lavoro dal citare in giudizio il datore di lavoro.

Considerazioni pratiche e potenziale azione a livello federale.

Ad una prima occhiata, la richiesta di fare sottoscrivere una clausola di esonero da responsabilità legata al Covid-19 sembra essere una misura prudente da adottare. Dopotutto, nel peggiore dei casi, le conseguenze legali potrebbero non comportare alcun rischio, se non un beneficio. Tuttavia, vi sono alcuni punti che vanno tenuti in considerazione.

Innanzitutto, è prudente considerare l’impressione che tale clausola dà ai consumatori o ai dipendenti, a seconda della natura del business. Gli operatori commerciali corrono il rischio che la richiesta di esonero da responsabilità possa dissuadere i clienti dall’entrare all’interno dei locali dove si svolge il business, o i lavoratori dal presentarsi sul luogo di lavoro. L’esonero da responsabilità può far suonare un campanello di allarme nei clienti o nei dipendenti `e può finire per arrecare più danni che benefici.

Ancora più importante è il fatto che sarà molto difficile per una persona che abbia contratto il Covid-19 provare di averlo contratto in un luogo particolare e il nesso di causalità costituirà un ostacolo significativo per gli attori in giudizio che devono provare le cause di responsabilità da Covid-19. Questo è in particolar modo vero se il business segue tutte le linee guida per la mitigazione della diffusione del virus che sono state emanate dal governo. Agenzie quali i Centers for Disease Control and Prevention e l’Occupational Health and Safety Administration hanno delle proprie pagine web dedicate completamente alla prevenzione e al supporto per il Covid-19 (Workplaces and Businesses – Plan, Prepare, and Respond; Safety and Health Topics – COVID-19). Sarà molto difficile per un attore in giudizio prevalere contro un business che segua tutte le precauzioni stabilite.

D’altra parte, avere ignorato le precauzioni suggerite dall’autorità governativa, può costituire prova della causalità necessaria per prevalere in giudizio. Può anche provare che un business stia operando in modo intenzionale o con negligenza grave. In questi casi, il waiver of liability sarà privo di efficacia, dato che la legge di New York considera nulle le clausole le esenzioni di responsabilità per chi ha agito intenzionalmente o con negligenza grave.

Avv. Gisella Levi Caroti
Herzfeld & Rubin P.C.


Clausole che esimono da responsabilità

Commento all’articolo dell’avv. Gisella Levi Caroti

COVID 19 – La responsabilità degli operatori commerciali e dei datori di lavoro secondo la legge di New York

A differenza di quanto accade nel nostro paese, ove per le obbligazioni contrattuali le principali esimenti di responsabilità consistono nel caso fortuito e nella forza maggiore, l’ordinamento dello stato di New York prevede la possibilità per gli operatori commerciali e, in determinati contesti, per i datori di lavoro, di escludere forme di responsabilità mediante le cosiddette “waivers” o “dichiarazioni di rinuncia”.

Chiaramente il diffondersi dell’infezione da coronavirus (SARS – CoV – 2) ha comportato lo stravolgimento di numerosi equilibri determinando mutamenti essenziali anche nell’ambito delle responsabilità giuridiche.

Uno sguardo orientato al mondo del diritto del lavoro permette di cogliere, nel nostro ordinamento, una forma di assunzione di responsabilità estesa, a carattere previdenziale, da parte del legislatore che, con l’articolo 42, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in Legge n. 27/2020, ha ricondotto la patologia derivante dall’infezione da Sars – CoV – 2 nella categoria degli infortuni sul lavoro. In tale contesto, le forme esimenti di responsabilità paiono essere piuttosto estese, essendo il datore di lavoro ritenuto responsabile solamente in caso di violazione della legge o degli obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governative e regionali di cui all’articolo 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33.

Il rispetto delle misure di contenimento, se sufficiente ad escludere la responsabilità civile del datore di lavoro, non è certo bastevole per invocare la mancata tutela infortunistica nei casi di contagio da coronavirus, non essendo possibile pretendere negli ambienti di lavoro il rischio zero.

Dunque, in Italia, il fattore di rischio relativo al diffondersi del Covid 19 all’interno degli ambienti di lavoro pare essere ritenuto non direttamente e pienamente controllabile da parte del datore, che potrà pertanto essere ritenuto responsabile e passibile destinatario di una azione di regresso da parte del lavoratore solamente qualora imputabile, quantomeno a titolo di colpa, della condotta causativa del danno.

Se il legislatore italiano ha, dunque, assunto una posizione abbastanza ferma in tema di responsabilità, quanto meno nell’ambito del diritto del lavoro, altrettanto non parrebbe essere accaduto nello Stato di New York, dal quale giungono le puntuali osservazioni della stimata Collega avv. Gisella Levi Caroti, che con il proprio contributo offre degli interessanti spunti di riflessione ed analisi delle problematiche d’oltreoceano.

Avv. Chiara Doplicher
Studio Vittori Rigosi

Informazioni sull'autore

Gisella Levi Caroti

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Chiara Doplicher