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La violenza sulle donne – Il Codice Rosso

In data 9 agosto 2019 è entrata in vigore la Legge 69/2019, di iniziativa governativa, recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”, denominata “Codice Rosso”.

L’introduzione di tale normativa si è resa necessaria a seguito della presa di coscienza, da parte del Legislatore, del fatto che i fenomeni delittuosi riconducibili alla violenza di genere in Italia sono in notevole aumento, tanto da costituire una vera emergenza nazionale. Secondo le più recenti statistiche Istat, infatti, seppure negli ultimi 25 anni il numero di omicidi sia complessivamente diminuito, il numero di vittime femmine è rimasto stabile.

I numeri sono quelli di una strage: solo nei primi 6 mesi del 2019 abbiamo assistito all’omicidio di 39 donne; in totale nel 2018 hanno perso la vita 86 donne; il 2017 ha visto 113 vittime; nel 2016 ne sono state uccise 115, 120 nel 2015 e ben 138 nel 2013.

Quanto al distretto della Corte d’Appello di Bologna, il 53,85% delle iscrizioni ha come parte lesa una donna.

Anche il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Bologna, in occasione dell’inaugurazione dell’Anno giudiziario,ha evidenziato il preoccupante segnale dato dalla crescita nell’anno 2019 delle violenze sessuali (+ 13,40 %), degli episodi di stalking (+ 9,4%), dei delitti contro l’assistenza familiare  (+ 14,26 %) e dei dei maltrattamenti in famiglia (+ 9,56%) .

Appare evidente come la violenza di genere continui a rappresentare un vero e proprio allarme sociale che investe il nostro Paese, indipendentemente dal livello sociale e culturale delle persone coinvolte ed indipendentemente dalla collocazione geografica delle stesse; pertanto, tale allarme sociale per essere risolto esige non solo un massiccio intervento di tipo culturale, ma anche normativo volto a prevenire da una parte la violenza di genere e a tutelare le vittime di violenza.

Il profilo della tutela delle vittime perciò è centrale nell’ambito della legislazione internazionale e nazionale.

Nell’ambito della disciplina internazionale sono sicuramente degne di nota:

  • La Convenzione delle Nazioni Unite firmata a New York il 18 dicembre 1979 sull’ “eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne”, ratificata in Italia con la legge 14 marzo 1985;
  • La “Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne”, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 1983, che fornisce per la prima volta una definizione di violenza di genere, affermando che per violenza di genere si deve intendere “qualunque atto di violenza sessista che produca, o possa produrre, danni o sofferenze fisiche sessuali o psicologiche, ivi compresa la minaccia di tali atti, la coercizione o privazione arbitraria della libertà sia nella vita pubblica che nella vita privata”.
  • Nel raggio di azione dell’ONU nasce un’agenzia chiamata United Nationals Woman, che ha lo scopo di promuovere il processo di uguaglianza e di elaborare analisi ed indagini volte a monitorare l’andamento della condizione della donna nel mondo.

Restringendo il campo al contesto europeo, la fonte di più ampio raggio, inerente il contrasto alla violenza di genere, va individuata sicuramente nella Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, nota come Convenzione di Istanbul adottata l’11 maggio 2011 dal Consiglio d’Europa; questa rappresenta il primo strumento internazionale dall’efficacia vincolante, volto a creare un quadro normativo completo nella lotta alla violenza di genere. La convenzione crea una struttura basata non solo su rimedi di matrice meramente punitiva, ma anche su misure alternative, che devono avere le caratteristiche di prevenzione, protezione, monitoraggio ed integrazione ed interviene anche nell’ambito della violenza domestica, che non colpisce solo le donne, ma anche altri soggetti, come i bambini, ugualmente tutelati.

Con la legge 27 giugno 2013 n. 77, l’Italia è stata tra i primi paesi europei a ratificare la convenzione di Istanbul.

E’ bene ricordare che nel nostro Paese solo dagli anni ’50 assistiamo ad un’evoluzione legislativa e giurisprudenziale che ha condotto all’introduzione di normative volte a garantire l’indipendenza e la tutela della donna:

  • Nel 1956 la Cassazione sancisce l’eliminazione dello jus corrigendi, al tempo riconosciuto come un vero e proprio diritto in capo al pater familias;
  • Tra il 1968 e il 1969 la Corte Costituzionale dichiara costituzionalmente illegittimo l’art. 559 c.p. che puniva unicamente l’adulterio della moglie;
  • Nel 1975 il nostro ordinamento giuridico sostituisce il modello di famiglia strutturata in maniera gerarchica con un nuovo modello incentrato sull’idea di famiglia paritaria;
  • Con la Legge 442 del 1981 viene abrogata la rilevanza penale della causa d’onore e non avrebbe più trovato spazio nel nostro ordinamento l’istituto del ‘matrimonio riparatore’;
  • Nel 1996 con la Legge n. 66 il reato di violenza sessuale viene trasferito dal titolo IX (dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume) all’ XI (dei delitti contro la persona);

Nel 2001 entra in vigore la Legge n. 154 ‘misure contro la violenza nelle relazioni familiari’, che all’art. 342 bis e ter introduce i cosiddetti “ordini di protezione contro gli abusi familiari. Vengono, quindi, finalmente inseriti nel nostro ordinamento delle misure atte a contrastare la violenza commesse entro le mura domestiche, anche sotto il profilo civilistico: gli ordini di protezione, infatti, sono quei provvedimenti che il giudice, su istanza di parte, adotta con decreto per ordinare la cessazione della condotta del coniuge o di altro convivente che sia “causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente”.

  • Poco tempo dopo la ratifica della Convenzione di Istanbul è intervenuta la Legge 15 ottobre 2013 n.119 sul femminicidio, che ha introdotto disposizioni volte a inasprire, per finalità dissuasive, il trattamento punitivo degli autori delle violenze di genere o domestiche, con misure atte a tutelare anticipatamente le vittime.
  • Merita poi ricordare la legge 11 gennaio 2018 n.4, diretta alla tutela degli orfani di crimini domestici, che ha dato pari dignità ai rapporti di coniugio, alle unioni civili e ai rapporti di stabile convivenza.

Sul piano interno l’evoluzione normativa approda quindi alla legge n. 69 del 19 luglio 2019, denominata Codice Rosso,dai contenuti fortemente innovativi e che costituisce una svolta nella percezione della necessità di connotare diversamente la trattazione giudiziaria dei casi di violenza di genere e domestica.

La finalità del Codice Rosso è quella non solo di punire gli autori delle violenze, ma anche di proteggere e dare sostegno alle vittime, fin dalle fasi iniziali del procedimento e di rendere più efficace e tempestiva la risposta giudiziaria.

In particolare è stato modificato l’art.347 c.p.p., che prevede l’obbligo da parte della polizia giudiziaria di riferire al pubblico ministero la notizia di reato “ immediatamente anche in forma orale”, inserendo al comma 3 i delitti previsti dagli artt. 572,609 bis, 609 ter , 609 quater, 609 quinquies , 609 octies, 612 bis e 612 ter del codice penale, dagli artt. 582 e 583 quinquies c.p. nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, primo comma, numero 2, 5 e 5.1 e 577, primo comma n.1 e secondo comma  .

 Inoltre all’art 362 c.p.p. è stato inserito il comma 1 ter che, in relazione ai reati di cui agli artt. 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 612 bis, 612 ter e 583 quinquies, prevede che il pubblico ministero assuma informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia o querela entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato.

È stata prevista dunque la priorità nella trattazione delle indagini in tema di violenza domestica e di genere, per poter adottare tempestivamente provvedimenti di protezione della vittima.

Vi è poi particolare attenzione per la persona offesa, anche sotto il profilo di una corretta informazione sui propri diritti sui servizi di assistenza per le vittime di reato, nonché sul corso del procedimento. I novellati artt. 90 ter, 282 quater, 299 c.2 bis, 659 c.p.p., prevedono nelle ipotesi delittuose prima citate, che la persona offesa e il suo difensore siano informati sulle condizioni restrittive dell’indagato o imputato, o condannato.

Inoltre, l’art. 387 bis c.p. punisce coloro i quali violano le prescrizioni inerenti le misure di cui agli artt. 282 bis, 282 ter e 384 bis c.p.p., previste allo scopo di proteggere le vittime.

Sul piano sostanziale, sono state introdotte nuove fattispecie delittuose, al fine di meglio tutelare le vittime di violenza domestica, o di genere.

Ricordiamo l’art. 612 ter c.p., che punisce la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, senza il consenso della persona raffigurata, sia da parte dell’autore delle riprese, che di chi se ne sia successivamente impossessato.

Con l’art.12 della legge n. 69 del 2019 è stato introdotto il reato di “Deformazione dell’aspetto delle persone mediante lesione permanente nel viso (art.583 quinquies c.p.).

Sotto il profilo sanzionatorio sono state inasprite le pene per i reati di cui agli artt. 572, 612 bis, 609 bis, 609 ter, 609 octies.

Sono state inoltre introdotte all’art 572 c.2 c.p. le circostanze aggravanti ad effetto speciale, in caso di reato commesso in presenza o in danno di minore, donna in stato di gravidanza, o persona disabile; o se il fatto è stato commesso con armi. Merita sottolineare che nell’ultimo comma viene riconosciuta la qualifica di persona offesa al minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti. Tale disposizione assimila le vittime dirette dei maltrattamenti a quelle alla cui presenza i maltrattamenti vengono commessi ed amplia la risposta sanzionatoria per i casi di “violenza assistita”.

Prima dell’entrata in vigore del Codice Rosso la violenza assistita era già stata oggetto più volte di esame da parte della giurisprudenza anche di legittimità, sia in relazione alla sussistenza dell’aggravante ex art. 61 n. 11 quinquies c.p., sia sotto il profilo dell’assimilazione del minore che assiste alle violenze endofamiliari alla vittima dei maltrattamenti.

Queste solo alcune delle più significative novità introdotte dal codice Rosso.

Certo è che per poter rendere effettiva ed efficace tale normativa, sono necessarie misure pratiche, che lo rendano applicabile in concreto.

Da più parti sono state evidenziate delle criticità, in particolare connesse all’imposizione di termini brevissimi per assumere le informazioni dalle vittime.

Occorre infatti innanzitutto prevenire il pericolo di una vittimizzazione secondaria della persona offesa, la quale sentita dall’Autorità Giudiziaria in tempi brevi potrebbe non avere ancora elaborato correttamente, o non avere la giusta consapevolezza delle violenze subite.

Per questo è necessario che tutte le persone che a diverso titolo intervengono nell’immediatezza degli episodi di violenza abbiano un’adeguata specializzazione.

 Da parte della Magistratura, poi, anche del nostro distretto di Corte d’Appello, si lamenta il forte aggravio di lavoro per la polizia giudiziaria e per le Procure del Distretto, causato dall’aumento esponenziale delle segnalazioni da quando è entrato in vigore il Codice Rosso. Aggravio che secondo alcuni renderebbe difficile estrapolare i casi più gravi, anche dati i termini brevi imposti per procedere ad assumere le informazioni da parte delle vittime.

Sul punto si deve osservare invero che il dato della crescita delle denunce per violenza di genere, dopo l’entrata in vigore del Codice Rosso, appare una conseguenza positiva della legge.

Al fine di superare le varie criticità e rendere efficaci le nuove disposizioni del Codice Rosso alcune Procure, tra le quali quella di Bologna, hanno elaborato delle linee guida per i casi   di violenza domestica e di genere.

Il Codice Rosso dunque, nonostante le difficoltà applicative- che si auspica vengano superate dalle citate Linee guida – rappresenta un passo avanti per la tutela delle vittime di violenza di genere o domestica, poiché agisce sui tempi dell’azione penale e delle indagini e potenzia gli strumenti utili per una tutela immediata della persona offesa.

Avv. Elisabetta Alberti
Avv. Tiziana Zambelli 

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Tiziana Zambelli