Il Foro in pratica

La sezione mediazione familiare e negoziazione assistita con l’ausilio del mediatore familiare dell’organismo di mediazione dell’Ordine degli Avvocati di Bologna

L’Organismo di Mediazione dell’Ordine degli Avvocati (d’ora innanzi ODM), oltre alla tradizionale attività di mediazione civile e commerciale, ha una nuova sezione dedicata alla Mediazione Familiare, quale procedura intesa a giungere ad una soluzione concordata delle controversie familiari. La mediazione e procedure simili che facilitano la risoluzione amichevole delle controversie vengono utilizzate in misura sempre crescente nel diritto familiare in molti paesi.
La promozione della risoluzione delle controversie attraverso il raggiungimento di un accordo si
è rivelata segnatamente utile nei conflitti familiari riguardanti i minori, in cui di norma
le parti devono continuare a cooperare tra loro in maniera continua. In una controversia derivante dalla separazione dei genitori, una soluzione concordata può essere particolarmente utile per garantire il “diritto del bambino al regolare mantenimento di relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori”[1]. 
Le soluzioni concordate sono più sostenibili in quanto sono maggiori le probabilità che le parti vi si attengano e stabiliscono un quadro meno conflittuale per l’esercizio dell’affidamento e per l’interesse del minore.

Con la costituzione dell’ODM dell’Ordine del 2011 è cominciata la pratica della mediazione civile e commerciale, poiché si era intuita la potenzialità di pacificazione sociale che tale strumento contiene in sé. In questi anni l’intensa attività dell’intero ODM ed il copioso lavoro della segreteria, che hanno centrato l’attenzione ai particolari ed ai bisogni degli utenti, ha fatto sì che si sia conquistata la stima del territorio per professionalità ed accoglienza, pregiandosi, altresì, di avere ottimi risultati.

Abbiamo quindi pensato di estendere l’attività di mediazione anche alla mediazione familiare, per offrire un ulteriore possibile strumento di ausilio alla professione nella gestione del conflitto familiare ed a colmare una lacuna, ovvero quella di avere un servizio di mediazione familiare che contemplasse la presenza dell’avvocato nelle fasi più importanti, quella iniziale informativa e quella conclusiva.

Anche altri ordini forensi hanno al loro interno sezioni dedicate alla mediazione familiare, quali ad esempio quello di Busto Arsizio, Firenze, Milano, Monza, Prato, Varese, Velletri, Urbino ed altri.

Tra le finalità indicate nel Regolamento Servizi per le Famiglie dell’ODM vi è quella di offrire  “un servizio alle famiglie per il raggiungimento di accordi finalizzati alla riorganizzazione dei legami familiari tra coniugi e conviventi, (separazione consensuale, divorzio congiunto, procedimenti di Volontaria Giurisdizione, in materia di famiglia, unioni civili tra persone dello stesso sesso e convivenze di fatto) ed endo-familiari (es. gestione e cura dell’anziano, etc.), a cui le parti accedono sia su invito del giudice, sia su iniziativa di una o di entrambe le parti, nonché degli operatori del diritto coinvolti nella gestione del conflitto nelle relazioni familiari.

Nella mediazione familiare va sottolineato il fatto che il mediatore non può adottare una decisione per le parti, ma soltanto fornire loro assistenza in modo che possano trovare la propria soluzione al conflitto. Gli incontri di mediazione potranno essere diretti, ovvero svolgersi sia alla presenza di entrambe le parti, che indiretti, ovvero incontri “separati” (“caucus meeting”), in cui il mediatore incontra ciascuna parte separatamente.  Il primo incontro informativo è gratuito.

Sono previste due tipologie di strumenti per le famiglie:

  • la mediazione familiare come tradizionalmente intesa, ove le parti partecipano personalmente senza il ministero di un avvocato, ma che prevede la partecipazione degli avvocati al primo incontro informativo ed all’incontro finale di accordo;
  • l’ausilio del mediatore familiare in sede di negoziazione assistita, a richiesta degli avvocati (“Gli avvocati, all’inizio di un procedimento di negoziazione, o in una fase successiva, qualora ritengano utile e opportuno per il buon esito della negoziazione ricorrere all’intervento di un professionista imparziale e indipendente che favorisca la composizione del conflitto tra le parti da loro assistite, possono rivolgersi all’ODM e chiedere la nomina di un mediatore familiare che li supporti nel procedimento di negoziazione, o in una fase di esso, al fine di favorire il raggiungimento di intese che si tradurranno in accordi di negoziazione assistita finalizzata alla separazione e/o al divorzio, ovvero in ricorsi congiunti al Tribunale ai medesimi fini”).

Nel Regolamento è previsto inoltre che: “È altresì possibile ricorrere alla richiesta di nomina di un mediatore familiare, ogni qualvolta gli avvocati lo ritengano utile, nello svolgimento della loro attività professionale inerente rapporti familiari.”

L’Organismo si avvale di Mediatori Avvocati con specifica formazione che hanno frequentato un corso della durata di 240 ore e stanno ulteriormente approfondendo integrando il loro percorso formativo con ulteriori approfondimenti.

Il Regolamento Servizi per le Famiglie, il Codice Etico e l’Elenco Mediatori ed il Tariffario sono consultabili sul sito dell’Ordine nella sezione dedicata all’Organismo di Mediazione.

Donatella Pizzi
Direttore dell’Organismo di Mediazione dell’Ordine degli Avvocati di Bologna

[1]Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo 20 novembre 1989, UNCRC

Mediazione familiare - indennità e spese (pdf 0,2 MB) Regolamento mediazione familiare (pdf 0,2 MB)

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Donatella Pizzi