Attività del Consiglio

Uno strumento contro il sovraindebitamento

La Legge n. 3 del 2012 ha introdotto procedure di liberazione dai debiti destinate a coloro che non possono accedere alle procedure concorsuali, come previste dalla legge fallimentare, perché mancano dei requisiti previsti dalla legge, ma si trovano comunque in una situazione di sovraindebitamento, ovvero di perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, con impossibilità di far fronte ai propri impegni. La legge intende dare risposta a crescenti situazioni di insolvenza, spesso drammatiche, del debitore “non fallibile”, come nel caso di consumatori, famiglie, piccoli imprenditori, imprenditori agricoli, artigiani, professionisti.

Attraverso le tre specifiche procedure previste dalla L. 3/2012 –  proposta di accordo con i creditori, o nel caso del consumatore, di un piano di ristrutturazione del debito, ovvero una procedura di liquidazione – è possibile risolvere situazioni debitorie difficili, comprese quelle nei confronti dell’erario, nonché degli enti previdenziali ed assistenziali. E’ una possibile via d’uscita per l’esdebitazione: un nuovo inizio che permette al debitore di reinserirsi nella società con un ruolo attivo nel proprio contesto sociale ed economico.

Il D.M. 202/2014, Regolamento per gli Organismi di composizione della crisi (O.C.C.), ha dato attuazione a quanto previsto dalla Legge 3/2012 attraverso l’istituzione, presso il Ministero della Giustizia, del Registro degli Organismi, costituiti da parte di Ordini Professionali e di altri Enti pubblici, unici soggetti deputati alla gestione della crisi da sovraindebitamento.

Anche l’Ordine degli Avvocati di Bologna ha costituito il proprio Organismo di Composizione delle Crisi da sovraindebitamento, che è iscritto al n. 95 della sezione A) del Registro istituito  presso il MinisterodellaGiustiziaed ha sede nei locali dell’Ordine degli Avvocati di Bologna, in Piazza dei Tribunali 4. Tutti i lunedì e i venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 11:00 è attivo lo sportello, tenuto dagli avvocati qualificati come “gestori della crisi” incardinati presso l’Organismo forense, che fornisce gratuitamente un servizio orientativo ed informativo per il pubblico e per i professionisti.

I compiti dell’O.C.C. da sovraindebitamento sono:

  • Redazione dell’accordo coi creditori o del piano di ristrutturazione dei debiti – L’O.C.C. assiste il debitore nella predisposizione e proposizione del piano e della proposta da presentare aicreditori, previa omologazione del Tribunale.
  • Certificazione della fattibilità dell’accordo o del piano.
  • L’O.C.C. comunica ai creditori la proposta di piano del debitore e del consumatore e cura la trascrizione del decreto di omologa.
  • Esecuzione dell’accordo e del piano e sorveglianza nella sua esecuzione.
  • Funzioni di liquidatore – Quando il giudice lo dispone, l’O.C.C. svolge anche le funzioni diliquidatore del patrimonio del soggetto sovraindebitato.

I requisiti di chi può accedere alle procedure:

  • Essere soggetti “nonfallibili”:
    • imprenditori che esercitano attività commerciale, sia in forma individuale che associata, che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
      • aver avuto, negli ultimi 3 esercizi o dall’inizio dell’attività se di duratainferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a € 300.000,00;
      • aver realizzato negli ultimi 3 esercizi, o dall’inizio dell’attività, sedi durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare annuo non superiore a € 200.000,00;
      • avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiori a € 500.000,00;
    • imprenditori agricoli;
    • professionisti e associazioni professionali;
    • start up innovative;
    • artisti;
    • associazioni;
  • Trovarsi in situazione di sovraindebitamento.
  • Non essere soggetto, né assoggettabile, a procedure concorsuali.
  • Non aver utilizzato nei precedenti 5 anni (dalla data in cui è stato corrisposto l’ultimo pagamento previsto) una delle procedure di cui alla L. 3/12 (accordo, piano o liquidazione).
  • Non aver subito per cause a lui imputabili uno dei seguenti provvedimenti: impugnazione e risoluzione accordo del debitore; revoca o cessazione degli effetti dell’omologazione del Piano del consumatore.

Le Procedure

Il Debitore, con l’assistenza di un “Gestore della crisi” designato dall’Organismo, può formulare una proposta di accordo con i creditori, o se consumatore, può proporre un piano di ristrutturazione dei debiti, oppure in alternativa una procedura di liquidazione dei beni.

I costi della procedura sono regolamenti dalla legge istitutiva degli O.C.C. Il tariffario dei gestori avvocati è pubblicato nell’area dedicata del sito dell’Ordine degli Avvocati.

Il Tribunale competente per territorio (quello della residenza o sede del soggetto sovraindebitato), valida e monitora in itinere le varie fasi della procedura.

Di seguito, tre membri del nostro O.C.C. forense descrivono brevemente tre casi di sovraindebitamento effettivamente gestiti, uno per ciascuna diversa tipologia di procedura.

Procedura di accordo con i creditori

(Antonio Fraticelli)

L’istante, già titolare di ditta individuale attiva nel settore della ristorazione, lamenta esposizioni importanti (circa € 3,0 milioni) costituite quasi interamente da debiti verso l’erario (maggiori imposte, ritenute non operate, IVA non versata, sanzioni ed interessi, oltre a contributi INPS e INAIL) conseguenti da verifica fiscale. Il debitore dichiara di aver chiuso la propria ditta individuale, previo conferimento dell’azienda ad una società di nuova costituzione da egli stesso partecipata ed amministrata. Il debitore accede alla procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti, esponendo di essere proprietario di un immobile locato alla società predetta e di un appartamento assegnato alla moglie divorziata e ai figli minori aventi diritto ad alimenti per € 400,00 mensili, di percepire redditi netti per € 10.500 mensili (compensi di amministratore e canoni locatizi), di avere ceduto al padre e all’attuale convivente veicoli sportivi nei cinque anni precedenti. A fronte di un’ipotesi liquidatoria dei suoi beni con ricavo totale stimato in non oltre € 880.000, il debitore propone l’abbattimento del complessivo debito da circa 3 milioni a circa 900.000 euro, da restituirsi in rate da € 6.000 per 150 mensilità (pari a 12,5 anni). A garanzia, il debitore offre fideiussione della sua società. Nella relazione particolareggiata, il collegio dei gestori dell’O.C.C. assegnatario dell’istanza, confermata la sostanziale veridicità e completezza della ricostruzione patrimoniale, dell’elenco creditori, dei pregressi atti di disposizione e delle altre dichiarazioni del richiedente, giudica l’istanza formalmente ammissibile. Quanto alla fattibilità, i gestori considerano invece obiettivamente impossibile sia valutare in termini di prevedibilità analitica un piano di durata eccedente i cinque anni, sia di attestare la perdurante stabilità dei redditi attuali del debitore e della società garante, necessari a sostenere il piano. Il Giudice Delegato, vista l’istanza del debitore e la relazione dell’OCC, emette una ordinanza interlocutoria, invitando il debitore a depositare, entro un dato termine, una modifica del piano rimodulato su una durata di non oltre cinque anni, e a fornire chiarimenti sulle circostanze degli atti di disposizione effettuati (conferimento dell’azienda alla sua nuova società e cessione a familiari di automezzi di valore), altrimenti ritenuti come posti in essere in frode ai creditori. Una volta che la nuova proposta verrà depositata, il collegio dei gestori dell’OCC dovrà aggiornare la propria relazione e, all’esito, il giudice deciderà se omologare, o meno, la proposta d’accordo.

Piano del consumatore

(Veronica Alvisi)

L’istante, donna quasi quarantenne, è da oltre un decennio sentimentalmente legata al discendente di una famiglia di imprenditori. Dopo qualche anno di convivenza in un immobile condotto in locazione i due decidono, nel 2011, di comprare casa insieme. L’acquisto viene finanziato tramite mutuo ipotecario trentennale cointestato. Nel 2012 il fidanzato viene coinvolto in un pignoramento immobiliare per un debito di più di mezzo milione di euro derivante dalla crisi di una delle società di famiglia per le obbligazioni della quale egli aveva prestato, assieme ai genitori e senza che la compagna ne sapesse nulla, fideiussione omnibus. Nel 2014 la banca che aveva concesso il mutuo alla coppia apprende dell’esecuzione in corso e, nonostante sino a quel momento tutte le rate del piano di ammortamento fossero state regolarmente pagate, fa decadere dal beneficio del termine entrambi i mutuatari, chiedendo il versamento immediato di oltre 145.000 euro. I due non riescono a far fronte e la banca promuove un ulteriore pignoramento immobiliare, poi riunito al primo, all’esito del quale l’immobile viene venduto all’asta. Lo acquista il fratello dell’istante, per aiutare la sorella a rimanere in quella casa. All’esito, la banca vanta ancora un credito chirografario di circa 62.000 euro. La consumatrice, non disponendo della somma e consapevole che la banca, anche alla luce della pesante posizione debitoria del compagno, avrebbe avviato azioni esclusivamente contro di lei, presenta nel 2017 domanda di accesso al piano del consumatore, indicando il proprio patrimonio (sostanzialmente pari ai 5000 euro di giacenza media di conto corrente), le fonti di reddito (stipendio) e le uscite necessarie per le spese di vita e di cura correnti. Si dichiara inizialmente disponibile a pagare, a stralcio, 15.000 euro con versamento iniziale di 5000 euro e il residuo in 20 rate mensili da 500 euro. Detta disponibilità sarà poi innalzata fino a coprire il 30% del credito residuo vantato dalla banca in soli 13 mesi, grazie all’impiego di un TFR medio tempore incassato dall’istante, la quale aveva frattanto trovato un impiego meglio remunerato. Nella relazione particolareggiata il collegio dei gestori dell’O.C.C. verifica l’esistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi di accesso alla procedura, la sostanziale solvibilità della debitrice negli ultimi 5 anni e l’imprevedibilità ed incolpevolezza delle cause del sovraindebitamento. Conferma, poi, la veridicità e completezza della ricostruzione di fatto e patrimoniale e dà atto dell’atteggiamento di fattiva collaborazione della consumatrice rispetto al lavoro del Collegio. Attesta, infine, la probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria sia per il risparmio di tempi e costi a tutto vantaggio del creditore, sia per i progetti di allargamento familiare rappresentati dall’istante, che avrebbero portato a breve ad un incremento delle spese di vita della stessa con conseguente ulteriore ridimensionamento dell’attivo realizzabile dal creditore. Il Giudice omologa il piano, tutt’ora in corso di esecuzione. L’istituto di credito mutuante non solo non presenta opposizione, ma, in sede di udienza, sostanzialmente aderisce alla soluzione proposta.

Procedura di liquidazione del patrimonio

(Marisa Ferro)

Due coniugi, in concomitanza della vendita all’asta della loro abitazione, a seguito di pignoramento immobiliare attivato dal Condominio per un arretrato di spese condominiali di soli € 791,00 presentano separate istanze di liquidazione del rispettivo patrimonio per ovviare alla loro situazione debitoria: per la moglie poco più di € 160.000,00 (mutuo acquisto prima casa e spese condominiali), per il marito poco più di € 300.000 (mutuo cointestato con la moglie, ma soprattutto debiti, per lo più verso erario, INPS, INAIL, quale socio di una s.n.c. attiva nelle costruzioni, non più operante poiché investita dalla crisi del settore). Gli istanti, conviventi con due figli minori, chiedono di liquidare il proprio patrimonio, consistente nell’appartamento di abitazione (nel frattempo venduto all’asta nella procedura esecutiva individuale al prezzo di € 117.000,00), da due autoveicoli del valore di circa € 6.000,00 e dalle loro retribuzioni, fatto salvo il fabbisogno familiare. Il collegio dei gestori dell’O.C.C. assegnatario delle due istanze, svolte le dovute verifiche anche presso le Banche dati pubbliche, esaminati tutti i documenti, redige la relazione particolareggiata, confermando il quadro debitorio e patrimoniale dei coniugi, le spese necessarie per  il fabbisogno familiare e ritenendo sussistenti le condizioni per l’ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio exart. 14 tere ss. L. 3/2012. Il Giudice delegato, riuniti i due procedimenti, dichiara aperta la procedure di liquidazione del patrimonio degli istanti, nominando liquidatori gli stessi gestori della crisi e disponendo il divieto di inizio o prosecuzione di azioni esecutive o cautelari, nonché di acquisto di diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori (art. 12-bis L. 3/2012), lasciando inoltre esclusi dal novero della liquidazione i redditi derivanti dalle dei coniugi retribuzioni fino a complessivi € 2.000,00 mensili necessari per il sostentamento familiare. Successivamente, pagate le spese in prededuzione, l’esecuzione immobiliare in corso viene sospesa ed il residuo  ricavo è stato assegnato alla procedura liquidatoria, che per legge avrà durata minima di quattro anni. Chiusa la procedura di liquidazione, entro un anno, i coniugi potranno chiedere  la cancellazione di tutti i debiti residui (cd. esdebitazione).

 

Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento
dell’Ordine degli Avvocati di Bologna
Silvia Villa
Referente O.C.C. 

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Silvia Villa