Il Foro in pratica

Il Fondo di Solidarietà dell’Ordine degli Avvocati di Bologna

Da tempo il nostro Ordine ha istituito un fondo di solidarietà per sopperire al disagio economico derivante da una situazione non prevedibile a carico degli iscritti o loro familiari

Poiché le risorse economiche annualmente accantonate a tal fine non vengono totalmente utilizzate data la scarsità delle domande, v’è la percezione che tra i nostri colleghi non vi sia una adeguata informazione o che, comunque, pur in presenza di situazioni di fatto che legittimerebbero il ricorso all’assistenza vi si rinunci, o per sfiducia, o anche per eccessivo pudore personale.

L’intervento del tesoriere, il Cons. Tiziana Zambelli, mira dunque a fornire una corretta e completa informazione affinché la nostra comunità Forense possa, attraverso questo strumento solidaristico, dare concreto ausilio a chi realmente si trova in situazioni di difficoltà per eventi non prevedibili


Il Fondo di Solidarietà istituito presso l’Ordine degli Avvocati di Bologna rappresenta una modalità di sostegno sussidiaria, rispetto alle varie forme di tutela assistenziale previste dal Regolamento dell’Assistenza della Cassa Forense.

Tale misura è stata approntata ad oggi in quasi tutte le categorie professionali autonome, per dare assistenza agli iscritti in condizioni di precarietà economica, direttamente collegabile a situazioni imprevedibili ed involontarie di impedimento, o difficoltà nell’esercizio della professione, anche in ossequio a metodiche di equiparazione dal punto di vista assistenziale, del lavoro autonomo al lavoro subordinato.

L’Ordine degli Avvocati di Bologna ha costituito il Fondo molti anni fa e recentemente, in conformità alla Legge N. 247/2012 che all’art. 29 lett. b) prevede espressamente fra i compiti del Consiglio dell’Ordine quello di approvare i regolamenti interni in materie non disciplinate dal CNF, lo ha disciplinato con il Regolamento approvato il 22 aprile 2013, successivamente modificato con delibere del 23 giugno 2014, 9 marzo 2016 e  21 settembre 2016.

Le principali novità rispetto al passato riguardano i presupposti per poter accedere alla prestazione.

Non è previsto un limite reddituale in caso di richiesta da parte di iscritti, o ex iscritti ed è stato meglio definito lo “stato di bisogno”, prima genericamente descritto, che in passato rendeva la concessione dell’erogazione estremamente discrezionale, senza parametri concreti di riferimento ed a favore di un numero limitato di beneficiari.

Con il nuovo Regolamento l’erogazione è ipotizzata come una misura atipica e straordinaria in caso di eventi gravi, non prevedibili, non volontari [condizioni di salute gravi o eventi straordinari], a seguito dei quali l’iscritto, o gli altri beneficiari, si vengano a trovare in una situazione transitoria di grave difficoltà economica.

Ovviamente, dato il carattere non ordinario del contributo, vi è la limitazione della diffusa ripetitività della domanda.

Sono stati previsti anche criteri di meritevolezza, quali la regolarità del pagamento del contributo di iscrizione all’Albo, ad eccezione delle annualità nelle quali si è manifestato lo stato di bisogno; inoltre, l’assenza di condanne penali irrevocabili per delitti non colposi commessi nei 10 anni precedenti alla domanda, nonché l’assenza di sanzioni disciplinari irrevocabili   per condotte poste in essere nei 10 anni precedenti alla domanda.

Beneficiari possono essere tutti gli iscritti, anche se titolari di pensione di vecchiaia, o di invalidità, gli ex iscritti cancellati da non più di 10 anni, i familiari di iscritti defunti, intesi come il coniuge, il convivente more uxorio, i parenti di I e II grado e i soggetti indicati nell’art. 433 c.c., se ed in quanto erano a carico del defunto.

In caso di richiesta da parte dei familiari, l’erogazione è corrisposta ad un solo richiedente per nucleo familiare ed in presenza di un reddito complessivo non superiore ad euro 35.000,00.

Ogni anno è destinata al Fondo e individuata nel bilancio preventivo, una somma pari al 2 % dei contributi di iscrizione versati nell’anno precedente.

La domanda deve essere presentata al Consiglio dell’Ordine depositandola in Segreteria, o a mezzo e-mail all’indirizzo segreteria@ordineavvocatibologna.net

Le domande devono contenere la descrizione sommaria dei fatti che configurino la situazione di bisogno e ad essa devono essere allegati: lo stato di famiglia, copia dei modelli dichiarativi fiscali degli ultimi due anni, nonché la documentazione utile alla prova dei fatti che rientrano nei criteri di ammissibilità della domanda.

Il Consiglio dell’Ordine valuta la domanda alla prima adunanza utile, secondo i parametri di cui al Regolamento, dandone poi comunicazione all’interessato.

Infine, si evidenzia che le domande, una volta deliberate, vengono inserite nel fascicolo personale dell’iscritto, conservato presso il Consiglio dell’Ordine e sono trattate secondo i criteri di riservatezza di cui alla normativa attualmente in vigore.

Tiziana Zambelli

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Tiziana Zambelli