Aggiornamenti in pillole

I nuovi parametri per il calcolo del compenso del difensore per l’assistenza in mediazione e in negoziazione assitita

Il 26 aprile scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 8 marzo 2018, n. 37 (entrato in vigore il 27 aprile 2018), che ha apportato alcune modifiche al testo del decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (parametri forensi).

Tra le varie novità, quella maggiormente attesa e preannunciata è relativa all’introduzione, nei parametri di liquidazione dei compensi, della tabella relativa all’assistenza nelle procedure di mediazione delle controversie civili e commerciali e in quelle di negoziazione assistita, finora convenzionalmente ricomprese nella generica ed onnicomprensiva dizione “assistenza stragiudiziale”, per la quale l’art. 20 del decreto 55/2014 disponeva “Art. 20. Prestazioni stragiudiziali svolte precedentemente o in concomitanza con attività giudiziali – 1. L’attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l’attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest’ultima, è di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella”.

L’art. 5 del decreto 37/2018 (Art. 5, Disciplina dei parametri nei procedimenti di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita(…)) ora dispone “1. All’articolo 20 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. L’attività svolta dall’avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.». (…) 3. Dopo la tabella n. 25. allegata al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 è aggiunta la tabella n. 25-bis. Procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita, allegata come tabella B al presente decreto”.

L’attività svolta dal difensore nelle due procedure di risoluzione dei conflitti alternative alla giurisdizione viene dal decreto suddivisa in tre fasi, quella di attivazione (ricomprendente lo studio del caso, la presentazione della istanza/adesione alla mediazione o presentazione/accettazione dell’invito alla negoziazione assistita, nonché la partecipazione al primo incontro di mediazione); quella di negoziazione vera e propria (partecipazione effettiva alla procedura di mediazione, negli incontri successivi al primo, e concreto svolgimento della negoziazione); e quella di conciliazione (raggiungimento dell’accordo e sua stesura).

Ovviamente sarà più semplice definire esattamente le fasi in cui effettivamente si è concretata l’assistenza defensionale in mediazione, rispetto ad una procedura di negoziazione assistita, decisamente più indefinita nel suo svolgersi; indice importante, dato che questi nuovi paramenti varranno, secondo l’orientamento giurisprudenziale ormai prevalente, anche per la liquidazione del compenso dovuto al difensore di ammesso al patrocinio a spese dello Stato, quanto meno per le mediazioni cd. obbligatorie, conclusesi o meno con accordo.

Il fatto che la norma non parli di mediazione “civile e commerciale”, ma di mediazione tout court, induce a pensare che sia liquidabile secondo i suddetti parametri anche l’assistenza al cliente in procedure di mediazione familiare.

Questi i valori tabellari:

 

Questi valori , applicando l’art. 4 decreto 37/2018 che modifica l’articolo 19, comma 1, terzo periodo, del decreto 55/2014, “possono essere aumentati di regola sino all’80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento”.

C’è però chi ha sostenuto che, poichè l’art. 5 decreto 37/2018, nell’introdurre comma 1 bis all’art. 20 decreto 55/2014, parla di liquidazione “di regola” secondo l’allegata tabella, questi nuovi parametri debbano essere intesi come disciplinati in misura fissa, senza aumenti o diminuzioni. L’affermazione tuttavia non convince appieno, nè testualmente, dato che, con il recente decreto, è stato solo introdotto un nuovo comma all’interno dell’articolo che tratta di attività di assitenza stragiudiziale, e non è invece stata scorporata, e resa distinta in autonoma previsone, l’attività di assistenza in mediazione e negoziazione; attività stragiudizaile per la quale il precedente articolo 19 prevede come detto aumenti e diminuzioni riseotto ad un valore medio, con un articolo che è rubricato “Parametri generaliper la determinazione dei compensi”; né sistematicamente, in quanto l’impianto del decreto parametri è tutto improntato ad una gradazione dei compensi spettanti al difensore tra valori medi, minimi e massimi (tranne che nel caso di attività dell’avvocato quale arbitro; dove appunto egli non svolge attività difensiva e riveste un ruolo ben diverso).

Poteva peraltro essere l’occasione per rivedere il più generale ambito dell’attività extragiudiziale; che meriterebbe una consistente revisione, poiché appare non apprpriato prevedere un medesimo compenso non distinto in “fasi” o “generi” di assitenza, per tutte le attività stragiudiziale, che tutti sappiamo essere del tutto difformi tra loro, con diverso impegno e strutturazione (si pensi, ad esempio, alla differenza profonda tra l’assistenza in procedure di divisione ereditaria e l’assistenza alla contrattualistica, o nella gestione societaria).

Si può notare, dalla tabella sopra riportata, che il compenso spettante all’avvocato è raddoppiato ad ogni nuova fase delle procedure di mediazione e negoziazione, in un’ottica palesemente premiale, incentivante al raggiungimento dell’accordo.

Il sito www.mondoadr.itriporta un interessante confronto tra i parametri di liuqidazione del compenso defensionale per attività di assistenza giudiziale e per quella in ADR:

 

Secondo il commentatore, il ritorno economico per il difensore nello svoglimento di una professionale assistenza in mediazione, immediato e non svilente economicamente, dovrebbe indurre gli avvocati ad una migliore padronanza degli strumenti alternativi alla giurisdizione.

Ma non c’è, non ci può essere, solo l’aspetto economico legato alla percezione del compenso da parte dell’avvocato; vi è anche la celere soluzione del conflitto, apprezzata più di quanto non si pensi dalla maggior parte dei clienti, e, egositicamente, il vedere finalmente valorizzati l’impegno e la professionalità che l’assistenza al cliente in mediazione, e in negoziazione assitita, comporta, e che devono essere adeguatamente compensati.

In questa ottica, ci sarebbe peraltro da premiare anche l’impegno e la professionalità dei mediatori, intervenendo finalmente sulle tariffe degli Organismi (che ricomprendono anche il compenso del mediatore), che la tabella sottostante impietosamente mette a confronto con il compenso dovuto all’avvocato difensore in mediazione:

 

Ma di ciò (si spera) al prossimo intervento correttivo.

Avv. Annalisa Atti

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Annalisa Atti