Attività del Consiglio Pareri deontologici e ordinamentali

Patrocinio dei praticanti avvocati avanti al Tribunale – sezione specializzata in immigrazione – Valutazioni liceità – Verbale delibera del 28/3/2017

Il Consigliere avv. Sergio Palombarini riferisce sul quesito posto al Consiglio in materia di esercizio del patrocinio da parte dei praticanti abilitati e, più specificatamente, sulla possibilità per questi ultimi di esercitarlo innanzi al Tribunale Ordinario, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea (istituita dalla legge n. 46/2017).

Va fatta una premessa fondamentale sulle norme applicabili.

L’art. 65 della L. 247/2012 (legge professionale forense) detta una disposizione transitoria: “Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, si applicano se necessario e in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate.”

I regolamenti cui la norma fa riferimento sono ora entrati tutti in vigore, posto che l’ultimo mancante, quello sui corsi delle scuole forensi, è stato emesso lo scorso 6.2.2018, inserito in Gazzetta ufficiale il 16.3.2018, ed entra in vigore dal 31.3.2018.

Per cui da questa ultima data varrà la nuova disciplina del patrocinio dei praticanti (ora tirocinanti). Vediamola.

Il comma 12, prima parte, dell’art. 41 della legge n. 247/2012 recita: “Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall’iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell’avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore”.

La nuova legge professionale modifica i poteri dei praticanti abilitati al patrocinio attribuendo loro la facoltà di sostituire l’avvocato presso il quale svolgono la pratica, o altri avvocati sempre sotto il controllo dello stesso, senza la possibilità di patrocinare in prima persona con mandato in proprio favore.

Per quanto rileva ai fini del presente quesito, la riforma introduce, in materia civile, la possibilità per il praticante abilitato di sostituire innanzi “al tribunale e al giudice di pace”, senza ulteriori precisazioni e senza richiamare i limiti di cui all’art. 7 della legge 479/1999, rendendo quindi astrattamente possibile per il praticante abilitato sostituire l’avvocato presso cui svolge la pratica forense (e altri) anche innanzi al Tribunale in composizione collegiale.

Vediamo ora nello specifico la fonte che regola il particolare tipo di procedimento in relazione al quale il quesito è posto.

L’art. 3 della legge n. 46 del 13 aprile 2017 (Istituzione di sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea) prevede che le sezioni specializzate del tribunale decidano in composizione monocratica su diverse controversie attinenti il fenomeno dell’immigrazione, mentre poi con il comma IV bis  ha espressamente previsto che le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui all’art. 35 del decreto legislativo n 28 gennaio 2008, n.25, siano decise dal tribunale in composizione collegiale.

Pertanto i praticanti/tirocinanti che otterranno l’abilitazione al patrocinio a partire dal 31.3.2018 potranno svolgere attività di udienza, seppure in sostituzione del dominus o di altri avvocati, nei giudizi sulla protezione internazionale.

Per chi invece ha ottenuto l’abilitazione al patrocinio precedentemente al 31.3.18 le facoltà ed i limiti al patrocinio saranno ancora quelli previsti dal R.D. n. 1578/1933 e ss. mod. ed esplicitati all’art. 7 della legge 479/1999, rimanendo la possibilità di patrocinare in prima persona, e non necessariamente in sostituzione (con la necessità per tali patrocinanti “ante riforma” di far presente al giudice il motivo per cui operano con mandato in proprio favore e non in sostituzione).

Sulla base della normativa precedente (art. 7 l. 479/1999), i praticanti abilitati erano impossibilitati ad esercitare il patrocinio innanzi al tribunale in composizione collegiale, potendo invece patrocinare cause di competenza del giudice monocratico (“I praticanti avvocati, dopo il conseguimento dell’abilitazione al patrocinio, possono esercitare l’attività professionale ai sensi dell’articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nelle cause di competenza del giudice di pace e dinanzi al tribunale in composizione monocratica, limitatamente: a) negli affari civili:

1) alle cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni;

2) alle cause per le azioni possessorie, salvo il disposto dell’articolo 704 del codice di procedura civile, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell’articolo 688, secondo comma, del codice di procedura civile;

3) alle cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e a quelle di affitto di azienda, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie; […]”.

Alla luce di ciò, si ritiene che il praticante abilitato prima del 31.3.18 non sia autorizzato ad esercitare il patrocinio innanzi alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea presso il Tribunale, in controversie attinenti la “materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e quelle aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti adottati dall’autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all’esame della domanda di protezione internazionale”, devolute alla competenza del tribunale in composizione collegiale.

Nell’ambito del D.L. 25/2008 in tema di protezione internazionale rimarrebbe in teoria aperta la possibilità per il praticante abilitato prima del 31.3.2018 di patrocinare controversie “in materia di riconoscimento della protezione umanitaria nei casi di cui all’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, laddove la protezione umanitaria è una sorta di sotto-categoria della protezione internazionale, che la lettera d) del comma 1 dell’art. 3 L 46/2017 riserva al giudice monocratico.  Ma, come si è visto, l’art. 7 della legge 479 del 1999 limita per il praticante abilitato la possibilità di patrocinare nelle cause civili avanti al giudice monocratico ad alcune specifiche e limitate categorie di controversie, espressamente elencate, e sopra riportate, tra le quali non sono ricomprese le cause sulla protezione umanitaria, neppure potendo queste rientrare nel n. 1) dell’art. 7 L. 479 (“1) alle cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni”), dato che le controversie per il riconoscimento del diritto alla protezione “umanitaria” sono cause di valore indeterminabile astrattamente superiore agli ex cinquanta milioni di lire, che convertiti in euro sono tra l’altro inferiori (euro 25.822,87) allo scaglione più basso (da euro 26.000,00 ad euro 52.000,00) previsto dall’art. 21 d.m. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile.

Il Consiglio, all’esito, ringrazia l’avv. Sergio Palombarini per la formulazione del parere che fa proprio nel testo sopra reso; delibera a maggioranza di non comunicare il parere agli iscritti tramite circolare email; delibera di pubblicare il parere sulla rivista “Bologna forense”.

Si comunichi all’Avv. Mevia

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