Attività del Consiglio Pareri deontologici e ordinamentali

Offerta di convenzione per la segnalazione di potenziali clienti dietro corrispettivo – divieti deontologici – Verbale adunanza del 13/12/2017

Riferisce il Consigliere Avv. Antonio Spinzo sulla richiesta di parere presentata dall’Avv. Tizio volto a conoscere l’orientamento del nostro Consiglio sulla “regolarità deontologica” relativa all’offerta ricevuta dal portale web “risarcimento-online.it” di esaminare la proposta di una convenzione per prestazioni professionali da parte di avvocati “specializzati in Malsanità” e consistente “ nella “ vendita di richieste di assistenza legale (di terzi !! ndr) in materia di responsabilità medica.

L’avv. Tizio ha posto i seguenti quesiti:

  1. se è compatibile con le previsioni del Codice deontologico e, in particolare con gli artt. 9 e 37 del Codice deontologico, la sottoscrizione di una convenzione con portali per la raccolta di richieste di risarcimento danni, laddove tale convenzione preveda il pagamento di una somma di denaro per il servizio offerto al professionista come sopra descritto?
  2. se è compatibile con le previsioni del codice deontologico e, in particolare con gli artt. 9 e 37 del codice deontologico, l’acquisto di singole richieste di consulenza e assistenza o anche solo dei dati di contatto di potenziali clienti, raccolti da portali dedicati con le modalità sopra descritte?

Riferiva l ‘Avv. Tizio – a fondamento del richiesto parere – di avere nel corso del mese di agosto 2017 ricevuto da parte del portale web “risarcimento-online.it” numerose e-mail contenenti proposte di vendita di richieste di assistenza legale in materia di responsabilità medica.

Il suddetto portale invita gli utenti a sottoporre il proprio caso con la promessa di una consulenza gratuita per poi inoltrare le richieste così pervenute, a fronte di “un contributo per i contatti di potenziali clienti”, a professionisti convenzionati su tutto il territorio nazionale, nonché a professionisti non convenzionati che possono acquisire la singola richiesta a fronte del pagamento di un prezzo tra i 30 e i 70 euro per contatto.

Orbene, esaminata la proposta di convenzione dalla quale emerge che:

  1. L’Avv. … si impegna a trattare con diligenza, perizia e sotto la propria responsabilità personale e professionale le controversie che gli verranno affidate discrezionalmente da R.S.
    In caso di negligenza e imperizia del fiduciario, o mancanza dei requisiti di probità, onestà e correttezza, accertata a proprio insindacabile giudizio, R.S. si riserva il diritto di risolvere il presente contratto e di agire per l’ottenimento del risarcimento dei danni in tutte le sedi opportune.
  1. L’Avv. … si impegna a versare a R.S. secondo le modalità che gli verranno rese note di volta in volta dal Dott. D.V,. il rimborso spese mensili di € 50 (come partecipazione alle spese per la pubblicità) il giorno 20 di ogni mese, al fine di ottenere visibilità del sito web risarcimentosalute.it sul portale web www.google.it, nella città di Ravenna mediante l’attività di web marketing che il Dott. Viola si impegna ad effettuare garantendo all’Avv. …
  2. S. si riserva di contattare il cliente nel corso del rapporto professionale con l’Avv. al fine di verificare il grado di soddisfazione dello stesso, l’entità delle somme versate al fiduciario e l’andamento della vertenza. L’Avv. … inoltre si impegna a fornire mensilmente, entro l’ultimo giorno di ogni mese, elenco completo degli incarichi ricevuti dai clienti indirizzatigli da R.S. e a informare il Dott. Viola in ordine allo stato di ciascuna posizione. Se richiesto, l’Avv. … Si impegna a trasmettere allo staff legale di R.S. copia degli atti del giudizio e/o della transazione e/o della sentenza relativi ad ogni posizione pervenuta al fiduciario dal portale R.S., fatta salva la facoltà di R.S. di contattare direttamente i clienti onde acquisire direttamente informazioni sulla controversia.
  3. L’Avv. … si impegna a richiedere al cliente e alla controparte somme di denaro, per compensi e spese, solamente previo accordo con lo staff legale di R.S., a fatturare regolarmente al cliente le somme versategli e a corrispondere, a mezzo bonifico bancario, al consulente legale di R.S. che gli verrà indicato dallo staff legale di R.S. il 30% dei proventi incassati dalla vertenza e delle spese legali liquidate dalla controparte relative al cliente affidatogli da R.S. entro 10 giorni dall’effettivo introito dei compensi.

Dalla lettura delle trascritte condizioni contrattuali appare all’evidenza come la previsione – pattuizione di corrispondere somme di danaro in misura percentuale rispetto alle varie situazioni che dovrebbero verificarsi costituisce una lesione grave del principio deontologico di cui all’art. 9 cod. deont. in forza del quale l’avvocato esercita la propria attività in piena autonomia, “deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, […] rispettando i principi della correttezza e leale concorrenza”.

Non solo: tali condizioni risultano anch’esse palesemente contrastare con il disposto di cui all’art 37 cod. deont. nella parte in cui vieta all’avvocato di “non acquisire rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi a correttezza e decoro” e la attività svolta dal portale web “risarcimento-online.it” in altro non si articola se non nella ricerca di potenziali clienti richiedenti assistenza legale (nel caso di specie in materia di malasanità) da “girare” poi agli avvocati convenzionati a fronte della pattuita “provvigione”.

A norma del comma 2 del citato canone “l’avvocato non deve offrire o corrispondere a colleghi o a terzi provvigioni o altri compensi quale corrispettivo per la presentazione di un cliente o per l’ottenimento di incarichi professionali.”

Risulta, infine, altrettanto contrario alle norme generali di comportamento dell’avvocato l’inserimento del nominativo del professionista nel portale proponente (che peraltro pretende il pagamento di un costo di 50,00 euro mensili, anche per la sola pubblicità !!!, parola testuale inserita nella convenzione, ndr) finisce per sconfinare in una sorta di pubblicità, non solo disdicevole, ma pure volta ad accaparrare (quantomeno tentare di acquisire) nuova clientela.

Ne discende, alla luce di tali rilievi ed osservazioni, che la sottoscrizione di siffatte convenzioni si pone in contrasto con i richiamati canoni deontologici.

Il Consiglio, all’esito, ringrazia il Consigliere avv. Antonio Spinzo per il puntuale riferimento e delibera di fare proprio il parere nei termini sopra esposti.

Si comunichi.

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