Attività del Consiglio Pareri deontologici e ordinamentali

Modalità di calcolo dell’indennità di trasferta – Verbale delibera 20/09/2017

Riferisce il Consigliere Avv. Federico Canova sulla richiesta di parere protocollata in data 23/08/2017 e assegnatagli il 13/09/2017, con la quale lo studio del Prof. Avv. Franco Caio ha richiesto al Consiglio dell’Ordine parere in ordine alla quantificazione dell’indennità di trasferta, poiché questa viene menzionata insieme al rimborso spese, negli artt. 11 e1 27 del D.M. 10/03/2014 n. 55, senza specificazione delle modalità di calcolo, se non nell’ipotesi di trasferta con veicolo proprio.

In particolare l’istante formulava il quesito per conoscere se fosse intervenuta qualche circolare a riguardo.

Il quesito posto dal Prof. Avv. Caio non ha finora trovato concreta risposta.

Della indennità di trasferta il D.M. n. 55/2014 tratta negli artt. 11 per la materia civile, 15 per la materia penale e 27 per l’attività stragiudiziale. Le prime due disposizioni si limitano a prevedere che “per gli affari e le cause fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, all’avvocato incaricato della difesa è di regola liquidata l’indennità di trasferta e il rimborso delle spese a norma dell’art. 27 della materia stragiudiziale”. L’art. 27 conferma tale previsione di principio, ma si limita poi a dettare i criteri per la determinazione del solo rimborso dovuto al professionista per le spese di viaggio, vitto e alloggio, mentre non indica nulla in merito all’entità della menzionata “indennità”, sulla cui determinazione nulla si rinviene nella parte tabellare.

Le abrogate disposizioni tariffarie, come noto, disciplinavano le trasferte degli avvocati in modo più completo, perché stabilivano non solo che all’avvocato spettasse una indennità di trasferta oltre al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio; ma anche che l’indennità in esame dovesse ammontare ad una somma compresa fra € 10,00 e € 30,00 per ogni ora, col limite di otto ore giornaliere. Nel Commentario (a cura dell’Avv. Gino Martinuzzi) della Tariffa Forense (II Edizione, Maggioli, 2011) la questione è trattata alle pagg. 196 per la materia civile, 266 per la materia penale e 315 per la materia stragiudiziale.

In sintesi, si criticano le limitazioni poste dalla normativa sia al limite di otto ore giornaliere, sia all’importo orario di € da 10 a 30, osservando che in occasione della trasferta l’avvocato non ha la materiale possibilità di dedicarsi proficuamente ad alcuna altra attività (il che è vero fino a un certo punto: basti pensare al fatto che in treno si lavora benissimo al P.C.). Comunque, sulla base di tale considerazione (come detto fondata fino a un certo punto), si segnalava che sarebbe stato più ragionevole adeguare l’indennità di trasferta all’importo minimo di tariffa previsto per il compenso orario stragiudiziale (€ 65,00).

Le disposizioni del D.M. n. 55/2014 sono prive di indicazioni sul punto della entità da riconoscere all’avvocato a titolo di indennità di trasferta, ma ciò non significa che essa sia ricompresa nel rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, che è cosa diversa, come anche lo stesso D.M. n. 55/2014 riconosce, laddove prevede che all’avvocato vada liquidato “il rimborso … e un’indennità di trasferta”.

In pratica, di fronte alla lacuna normativa sulla indicazione dell’entità dell’indennità in parola, l’avvocato deve necessariamente prevedere specificamente un importo orario a tale titolo nel preventivo al cliente, se vuole ottenerne il riconoscimento. Ma ciò è plausibile solo da quando il preventivo è divenuto obbligatorio. Per gli incarichi pregressi, qualora di detta indennità si debba invocare la liquidazione giudiziale (anche in ogni situazione di mancanza di preventivo accettato dal cliente sul punto in esame), si può solo appellarsi ad una applicazione ultra temporale delle cessate tariffe, comunque ragionevole in casi di lacuna normativa come quella in argomento. Per il momento, la giurisprudenza di merito non appare particolarmente sensibile sul punto, come dimostra l’unica sentenza recente reperita dall’avv. Canova a seguito di rapida ricerca effettuata su “Pluris” e su “Smart Lex 24 Ore”, che è

Tribunale Pesaro, 22/03/2016 – SPESE GIUDIZIALI CIVILI

Regolamento delle spese – condanna del soccombente in genere

Qualora la parte ricorra a difensore residente in luogo diverso dalla sede del giudice adito, sono liquidabili, anche a carico del soccombente, l’indennità di trasferta e le relative spese, salvi gli opportuni correttivi in caso di eccessività o superfluità.

Su Pluris la sentenza è pubblicata anche per esteso, ma la sua lettura conferma che anche il giudice pesarese non è andato al di là della dichiarazione di principio così come rinvenibile anche nella normativa, perché in concreto ha omesso di determinare alcun importo dell’indennità, limitandosi a liquidare il solo rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio.

Ecco, è proprio questo il rischio: che si continui a ribadire tralatiziamente il principio che “è dovuta l’indennità di trasferta”, ma poi nessun giudice si prenda la responsabilità di liquidarla.

A completamento del tema, si evidenzia che, ove sia liquidata, sulla indennità di trasferta non va calcolato il rimborso forfetario e che la Corte di Cassazione, con orientamento consolidato, nega il diritto alla indennità in parola (salva diversa pattuizione fra cliente e avvocato) per le prestazioni svolte nel giudizio di legittimità. Una ragione in più per menzionare e disciplinare espressamente le trasferte nel preventivo scritto da far accettare al cliente.

Il Consiglio, all’esito, ringrazia il Consigliere avv. Federico Canova per il parere reso che fa proprio nei termini sopra esporti.

 

 

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